Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2870


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
LACQUANITI, PIAZZONI, SCHIRÒ, ARLOTTI, MARCHETTI, BRUNO BOSSIO, ZAN, RICCIATTI, LABRIOLA, CHAOUKI, VEZZALI, ALBANELLA, GINOBLE, MARCHI, MURA, PRINA, PAOLO ROSSI, TIDEI, ZARDINI
Modifiche al codice penale e all'articolo 6 della legge 20 luglio 2004, n. 189, in materia di reati contro gli animali
Presentata l'11 febbraio 2015


      

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Onorevoli Colleghi! Negli ultimi anni abbiamo assistito alla nascita e allo sviluppo di una nuova sensibilità nei confronti del mondo animale. A tale funzionamento risponde l'articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), secondo il quale l'Unione e gli Stati membri tengono conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti. Purtroppo l'Italia appare ancora molto lontana dal recepimento di questa mutata e nuova sensibilità.
      Sono in costante aumento le denunce per reati contro gli animali, secondo quanto rivela anche il rapporto «Zoomafia 2013» che riporta dati raccapriccianti. La cosiddetta zoomafia è una rete illegale, con traffici milionari e diramazioni in tutto il mondo: cavalli dopati e utilizzati in corse clandestine, bestiame macellato clandestinamente, combattimenti tra cani, bracconaggio, pesca illegale, e animali detenuti in condizioni spietate. E poi il traffico di animali: nel solo 2001 sono stati sequestrati tartarughe, camaleonti, serpenti del grano, pitoni reali, boa constrictor, pitoni delle rocce indiani e finanche un macaco, oltre alla tradizionale uccellagione e alla vendita di uccelli selvatici, in particolare cardellini. Moltissimi sono ancora gli abbandoni e i maltrattamenti: tra le specie domestiche gli uccelli, con 43.477 casi su 72.812, sono gli animali che soffrono di più; 7.450 sono i casi di maltrattamento di mammiferi e 5.452 quelli riguardanti i pesci. In quasi la metà dei casi i maltrattamenti hanno portato alla morte dell'animale e nel 9,4 per cento al ferimento grave. La parte d'Italia in cui vengono più spesso registrati casi di maltrattamento è il nord-ovest, con il 27,5 per cento delle denunce, seguito dal centro con il 23,5 per cento. Nelle isole, invece, la percentuale arriva solo al 12 per cento. Sono oltre un migliaio gli animali recuperati dalla Polstrada di Bologna negli ultimi mesi, attraverso cinque distinte operazioni: si tratta di varie razze, per lo più cani, che sono stati illegalmente trasportati. L'ultima operazione risale al 21 settembre scorso, sulla tratta dell'autostrada A/1 Pian del Voglio-Barberino del Mugello, quando sono stati intercettati sedici cani di razza, che viaggiavano ammassati in un furgone in stato di sofferenza. Il trasportatore aveva attraversato la penisola per destinarli alle città settentrionali. E questi sono solo alcuni degli innumerevoli esempi di cui siamo a conoscenza, che rappresentano solo la minima parte di ciò che realmente accade. Se vogliamo che le leggi in materia di protezione degli animali diventino realmente efficaci dobbiamo intervenire sulle leggi vigenti.
      Ad oggi, ad esempio, la tutela degli animali passa attraverso il riconoscimento del sentimento di noi umani verso gli animali e non tutela gli animali stessi come esseri senzienti, mostrando un'evidente lacuna legislativa nell'attuazione del TFUE, come si evince dal titolo IX-bis del libro secondo del codice penale che tratta dei delitti contro «il sentimento per» gli animali e che all'articolo 1 della proposta di legge, si modifica eliminando tale espressione.
      Vi sono poi ancora molte lacune negli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, del codice penale, relativi rispettivamente ai maltrattamenti rivolti agli animali, agli spettacoli e alle manifestazioni che prevedono la presenza di animali e il divieto di combattimento tra animali e anche nell'articolo 727 dello stesso codice riguardanti la confisca e le pene accessorie.
      In particolare, si intende modificare la disciplina relativa alla confisca degli animali, che l'articolo 2 di questa proposta di legge estende anche ai casi di abbandono degli animali e di detenzione di animali in condizioni non compatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze (articolo 727), mentre oggi essa si limita ai casi per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, salvo che l'animale appartenga a persona estranea al reato.
      L'articolo 3 della proposta di legge prevede la punibilità anche nei casi di colpa, che oggi non è prevista e che andrebbe a ridurre di un terzo le pene previste agli articoli 544-bis e 544-ter: chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale, è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni (articolo 544-bis) chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie a comportamenti a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro (articolo 544-ter).
      All'articolo 4 della proposta di legge si intendono inasprire le pene previste dall'articolo 727. Oggi chiunque abbandona animali domestici o in cattività o in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. La proposta di legge intende portare l'arresto fino a due anni e l'ammenda fino a 20.000 euro. L'inasprimento delle pene è proprio in considerazione dell'altissima percentuale di animali detenuti in condizioni inidonee e che per crudeltà o senza necessità subiscono una lesione o sono sottoposti a sevizie a comportamenti a fatiche o a lavori insopportabili per le loro caratteristiche etologiche (articolo 544-ter).
      Queste novità legislative richiedono un sistema di vigilanza per il rispetto di tutte le norme, amministrative e penali, locali e nazionali, emanate proprio per la protezione degli animali. A tale proposito oggi esistono forti limitazioni all'operato delle guardie zoofile volontarie. La guardia zoofila, nell'ordinamento, è un cittadino che, in seno a un'associazione animalista o ambientalista, dopo la frequentazione di un corso e il superamento di un esame, è nominato guardia giurata dal prefetto per lo svolgimento di servizi di tutela degli animali e dell'ambiente. Dall'ordinamento la guardia zoofila è qualificata come pubblico ufficiale e gli è attribuita, nell'ambito specifico della tutela svolta, la funzione di polizia giudiziaria, ossia l'attività di prevenzione e repressione. Ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale la polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che ne vengano portati a compimento ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale (articolo 55), mentre, in altre occasioni, è stato invece affermato l'opposto principio dell'insussistenza della qualifica di agenti di polizia giudiziaria (Cassazione penale, sezione III, 21 settembre 2004, n. 40613; sezione III, 13 giugno 1997, n. 1812; sezione III, 27 marzo 1996, n. 1519). La Corte ha ritenuto che non vi fossero ragioni per discostarsi dall'orientamento prevalso nella giurisprudenza amministrativa, che si è espressa in senso sfavorevole al riconoscimento della qualifica di agenti di polizia giudiziaria in capo alle guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale (Consiglio di Stato, sezione VI, n. 168 del 1982; n. 4304 del 2001; n. 5430 del 2006) e l'assenza dell'espresso riconoscimento della qualifica costituisce, secondo il Consiglio di Stato, chiaro indice della volontà del legislatore, trattandosi di una disposizione speciale avente ad oggetto proprio i compiti e le qualifiche in materia di vigilanza venatoria. Si riporta anche il parere della XII Commissione affari sociali della Camera dei deputati, che il 20 gennaio 2004 spiegava con chiarezza la necessità di restituire alle guardie volontarie la loro piena competenza, non riferendosi ai soli animali di affezione, poiché molti reati o illeciti amministrativi in ambito comunale o regionale non riguardano affatto gli animali di affezione. Pertanto, all'articolo 5 della proposta di legge, si intende chiarire la posizione delle guardie zoofile volontarie, riconoscendo loro lo status di guardie giurate ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Nella rubrica del titolo IX-bis del libro secondo del codice penale, le parole: «il sentimento per» sono soppresse.

Art. 2.

      1. All'articolo 544-sexies, primo comma, del codice penale, le parole: «e 544-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «, 544-quinquies e 727».

Art. 3.

      1. Al titolo IX-bis del libro secondo del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente articolo:
      «Art. 544-septies. – (Circostanza attenuante). – Le pene stabilite agli articoli 544-bis e 544-ter sono ridotte di un terzo se il reato è commesso per colpa».

Art. 4.

      1. L'articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente:
      «Art. 727. – (Abbandono di animali e detenzione non idonea). – Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da 5.000 a 20.000 euro.
      La stessa pena di cui al primo comma si applica anche a chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura».

Art. 5.

      1. L'articolo 6, comma 2, della legge 20 luglio 2004, n. 189, è sostituito dal seguente:
      «2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e di tutte le altre norme, amministrative e penali, locali e nazionali, relative alla protezione degli animali è affidata anche, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute nonché alle guardie nominate ai sensi dell'articolo 7 della legge 12 giugno 1913, n. 611».

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