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CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2870 |
1. Nella rubrica del titolo IX-bis del libro secondo del codice penale, le parole: «il sentimento per» sono soppresse.
1. All'articolo 544-sexies, primo comma, del codice penale, le parole: «e 544-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «, 544-quinquies e 727».
1. Al titolo IX-bis del libro secondo del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente articolo:
«Art. 544-septies. – (Circostanza attenuante). – Le pene stabilite agli articoli 544-bis e 544-ter sono ridotte di un terzo se il reato è commesso per colpa».
1. L'articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 727. – (Abbandono di animali e detenzione non idonea). – Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da 5.000 a 20.000 euro.
La stessa pena di cui al primo comma si applica anche a chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura».
1. L'articolo 6, comma 2, della legge 20 luglio 2004, n. 189, è sostituito dal seguente:
«2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e di tutte le altre norme, amministrative e penali, locali e nazionali, relative alla protezione degli animali è affidata anche, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute nonché alle guardie nominate ai sensi dell'articolo 7 della legge 12 giugno 1913, n. 611».