Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2069 |
1. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la parola: «fioritura» sono inserite le seguenti: «e di melata»;
b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Sono vietati, in qualsiasi periodo dell'anno, trattamenti antiparassitari condotti con l'utilizzo di prodotti fitosanitari ed erbicidi a base di neonicotinoidi, ovvero di pesticidi sistemici in grado di persistere nell'apparato vascolare della pianta.
1-ter. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad adeguare la propria normativa a quanto disposto dal comma 1-bis».