Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2237 |
1) sono in possesso di certificato di esposizione ultradecennale all'amianto;
2) hanno presentato all'INAIL domanda per il riconoscimento dell'esposizione all'amianto entro il 15 giugno 2005;
3) non sono titolari di trattamento pensionistico avente decorrenza anteriore al 1 gennaio 2008, data di entrata in vigore della legge n. 247 del 2007;
4) hanno prestato la propria attività lavorativa nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con esposizione all'amianto per i periodi successivi all'anno 1992, fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003.
Il lavoratore in possesso della certificazione rilasciata dall'INAIL presenta domanda di pensione alle strutture dell'INPS territorialmente competenti per il riconoscimento del beneficio pensionistico in presenza delle condizioni di legge.
La certificazione è emessa dalla sede dell'INAIL nel cui territorio è situato lo stabilimento ove il lavoratore ha prestato l'attività per cui la richiedeva.
La sede dell'Inail, previa domanda corredata dal curriculum lavorativo rilasciato al lavoratore dal datore di lavoro per accertare le mansioni effettivamente svolte e dopo idonea istruttoria tecnica, accerta e certifica ai singoli lavoratori il periodo di esposizione all'amianto.
I lavoratori con periodi soggetti o non soggetti all'assicurazione dell'INAIL possono presentare domanda entro il 15 giugno 2005 e la certificazione può essere rilasciata per periodi lavorativi fino al 2 ottobre 2003.
Lo stesso decreto prevede la possibilità di riesame delle domande per coloro che:
1) hanno presentato entro il 15 giugno 2005 all'INAIL la domanda per il riconoscimento dell'esposizione all'amianto ai fini dei benefici pensionistici previsti;
2) hanno prestato nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo adottati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale la propria attività lavorativa con esposizione all'amianto per i periodi successivi all'anno 1992, fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, con le mansioni e nei reparti indicati nei predetti atti di indirizzo, limitatamente ai reparti o alle aree produttive per i quali i medesimi atti riconoscano l'esposizione protratta fino al 1992;
3) non sono titolari di trattamento pensionistico con decorrenza anteriore al 1 gennaio 2008. Eventuali istanze di riesame all'INAIL possono essere proposte entro l'11 maggio 2009 (365 giorno dalla data di entrata in vigore del decreto).
Nessuna scadenza per la presentazione della domanda è prevista per i lavoratori per i quali sia stata accertata una malattia professionale causata dall'esposizione all'amianto, né tali domande sono soggette al termine del 2 ottobre 2003.
Nel caso in cui dalla domanda e dal curriculum lavorativo risultino periodi in parte soggetti e in parte non soggetti all'assicurazione obbligatoria, l'INAIL emette altrettante certificazioni distinte con indicazioni sulla copertura o non copertura dell'assicurazione obbligatoria. Il competente ente previdenziale decide, in relazione a quanto certificato dall'INAIL, il tipo di benefici previdenziali da applicare.
Per la liquidazione delle pensioni con il riconoscimento del beneficio pensionistico previsto dall'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1999, i lavoratori individuati dall'articolo 1, comma 20, della legge n. 247 del 2007 devono presentare alle competenti sedi dell'INAIL – a corredo della domanda di pensione – le certificazioni di esposizione all'amianto rilasciate dall'INAIL stesso.
Ai fini dell'accertamento della sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per il riconoscimento del beneficio, le sedi dell'INAIL verificano preliminarmente che i lavoratori interessati non risultino titolari di pensione liquidata o da liquidare con decorrenza anteriore al 1 gennaio 2008.
L'anzianità complessiva utile ai fini pensionistici, conseguita con l'attribuzione dei benefìci derivanti da esposizione all'amianto, non può comunque risultare superiore a quaranta anni.
Nel caso di un assicurato che abbia versato contributi italiani (comprensivi di periodi di maggiorazione per esposizione all'amianto) e contributi esteri la cui somma superi i quaranta anni di anzianità contributiva ai fini della misura della pensione, la contribuzione obbligatoria italiana prevale rispetto a quella estera, per cui si deve procedere a ridurre le settimane di contribuzione estera.
1. Ai fini della presente legge si intendono per soggetti esposti all'amianto:
a) i lavoratori addetti a operazioni di manipolazione dell'amianto, a scopo di individuazione dei siti, di bonifica e di smaltimento o che siano a contatto con esso in modo diretto o indiretto, nonché lavoratori e i cittadini che a qualsiasi titolo abbiano manipolato amianto o che siano stati a contatto con esso in modo diretto o indiretto;
b) i cittadini che si trovino in situazioni abitative, familiari o ambientali in cui è provata l'esposizione a fibre di amianto.
1. All'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai fini dell'anticipazione dell'accesso al pensionamento e ai fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. La prestazione previdenziale di cui al comma 1 si applica anche ai lavoratori
a) fino a 5 di esposizione, applicazione di una maggiorazione pari a 2 mesi per ogni anno di esposizione;
b) da 5 anni e un giorno a 9 anni e 29 giorni di esposizione, applicazione di una maggiorazione pari a tre mesi per ogni anno di esposizione»;
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Per i lavoratori che hanno prestato la loro opera esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, il coefficiente moltiplicatore si applica nella misura di 1,5»;
d) il comma 3 è abrogato;
e) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto di cui ai commi 1-bis e 2-bis sono accertate e certificate dall'INAIL ovvero dai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali presso il cui territorio si trova o si trovava l'impresa che a qualunque titolo utilizza o utilizzava l'amianto, avvalendosi dei dati della letteratura scientifica in materia, nonché di prove testimoniali e di relazioni tecniche stilate da esperti, anche in considerazione dell'esistenza di casi analoghi, nonché degli eventuali cambiamenti avvenuti nelle aziende, nei cantieri navali e nel naviglio mercantile. Gli eventuali periodi di cassa integrazione ordinaria o straordinaria fruiti non interrompono il computo della durata dell'esposizione»;
f) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. I lavoratori esposti all'amianto che intendono ottenere il riconoscimento dei
g) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«6-sexies. I benefìci di cui al comma 1 si applicano anche al personale militare delle Forze armate.
6-septies. I benefìci di cui al comma 1 si applicano anche ai lavoratori addetti alla nautica da diporto nonché ai titolari di piccole imprese che producano idonea documentazione atta a comprovare che il lavoro che ha comportato esposizione all'amianto è stato svolto per conto di terzi.
6-octies. Il Governo esercita il potere sostitutivo nei confronti delle regioni nell'adozione dei provvedimenti necessari in caso di inadempienza nella predisposizione dei piani di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto.
6-novies. Ai lavoratori ex esposti all'amianto, collocati in trattamento di quiescenza prima della data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, è corrisposta una somma una tantum a titolo di indennizzo, pari a 700 euro per ogni anno di esposizione.
6-decies. I lavoratori ex esposti all'amianto che hanno presentato domanda agli enti previdenziali competenti ai fini del riconoscimento dei benefici di cui al comma 1 e la cui richiesta è stata respinta possono presentare una nuova domanda per i medesimi fini. Avverso l'eventuale diniego degli enti previdenziali è ammesso ricorso agli ordinari strumenti di tutela giurisdizionali.
6-undecies. I termini per la presentazione delle domande per il riconoscimento dei benefìci previdenziali scadono un anno dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione».
3. Al comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni,
1. I lavoratori esposti all'amianto hanno diritto a fruire gratuitamente di forme di monitoraggio in funzione di sorveglianza sanitaria e di diagnosi precoce e, in caso di manifestazione di patologie correlabili all'amianto, di servizi sanitari di assistenza specifica, mirata al sostegno della persona malata e a rendere più efficace l'intervento terapeutico.
2. Le attività di cui al comma 1 sono finanziate dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e sono affidate ai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali.
3. I dati e le informazioni acquisiti dall'INAIL nell'attività di accertamento e di certificazione dell'esposizione all'amianto di cui al comma 4 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dall'articolo 2 dalla presente legge, nonché nell'attività di sorveglianza e assistenza sanitaria di cui al comma 1 del presente articolo confluiscono nel registro di esposizione di cui all'articolo 243 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, e nel registro nazionale dei casi di mesotelioma asbestocorrelati, istituito dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2002, n. 308, nonché nei centri di raccolta dati regionali ove esistenti.
4. I dati raccolti in attuazione del comma 3 del presente articolo sono iscritti nel libretto sanitario personale di cui all'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978,
1. Alla legge 27 marzo 1992, n. 257, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 1:
1) dopo la lettera e) è inserita la seguente:
«e-bis) tre esperti designati dalle regioni»;
2) dopo la lettera m) è inserita la seguente:
«m-bis) un rappresentante delle associazioni degli ex esposti all'amianto e un rappresentante delle associazioni delle vittime dell'amianto maggiormente rappresentative a livello nazionale;
b) all'articolo 5, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
«f-bis) a predisporre un piano nazionale triennale avente ad oggetto:
1) il divieto di impiego di materiali sostitutivi dell'amianto la cui innocuità non sia già stata dimostrata;
2) il completamento delle bonifiche dei siti a maggiore rischio e maggiormente inquinati, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;
3) le modalità di smaltimento dei rifiuti contenenti amianto;
4) le possibilità di smaltimento alternativo;
5) le linee guida per la sorveglianza sanitaria degli esposti e degli ex esposti;
6) il modello di registro degli esposti;
7) la ricerca biomedica per valutare le condizioni necessarie per effettuare la diagnosi precoce per tumori da amianto per gli ex esposti;
8) la ricerca biomedica per terapie efficaci a favore dei soggetti affetti da malattie asbesto correlate».
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
1. I lavoratori e i cittadini esposti all'amianto che sono affetti da malattie causate dall'esposizione diretta o indiretta all'amianto, o le rispettive famiglie in caso di loro decesso, hanno diritto all'assistenza legale gratuita.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 1, anche mediante convenzioni con i patronati sindacali e con le associazioni dei cittadini e dei lavoratori esposti all'amianto.
3. La competenza in materia di azioni di qualsiasi tipo relativa all'esposizione all'amianto è attribuita al giudice del lavoro.
4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una campagna di informazione sulle patologie asbesto correlate e sui diritti previsti dalla legislazione vigente per i lavoratori esposti ed ex esposti all'amianto.
2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2014.
1. Il Governo è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 17-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo compilativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti relative all'esposizione all'amianto, riunendo e coordinando, in particolare, le disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, alla legge 27 marzo 1992, n. 257, al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 114, e alla presente legge.
2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, il decreto può essere comunque adottato.
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 249, i commi 2 e 4 sono abrogati;
b) l'articolo 250 è sostituito dal seguente:
«Art. 250. (Notifica dei lavori di demolizione o rimozione dell'amianto). 1. Il datore di lavoro predispone un piano di lavoro prima dell'inizio dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto, ovvero dei materiali contenenti amianto, dagli edifici, dalle strutture, dagli apparecchi
a) la rimozione dell'amianto ovvero dei materiali contenenti amianto prima dell'applicazione delle tecniche di demolizione, se opportuno;
b) la fornitura ai lavoratori di appositi mezzi individuali di protezione;
c) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori;
d) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;
e) l'adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all'articolo 254, delle misure di protezione di cui all'articolo 255, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico.
4. Copia del piano di lavoro è inviata all'organo di vigilanza, unitamente a informazioni circa:
a) natura dei lavori e loro durata presumibile;
b) luogo ove i lavori verranno effettuati;
c) tecniche lavorative per attuare quanto previsto dal comma 3, lettera c);
d) natura dell'amianto contenuto nei materiali di coibentazione nel caso di demolizioni;
e) caratteristiche degli impianti che si intende utilizzare per attuare quanto previsto dalla lettera c) del comma 3;
f) materiali previsti per le operazioni di decoibentazione.
5. Se l'organo di vigilanza non rilascia prescrizioni entro novanta giorni dall'invio
della documentazione di cui al comma 4, i datori di lavoro possono eseguire i lavori, ferma restando la loro responsabilità per quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni del presente decreto.c) all'articolo 254:
1) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il non superamento del valore limite non esenta il datore di lavoro dall'eliminare in modo totale l'amianto negli ambienti di lavoro, ricorrendo alle migliori tecnologie disponibili»;
2) al comma 2, le parole: «Quando il valore limite fissato al comma 1 viene superato» sono sostituite dalle seguenti: «Quando viene riscontrata una qualsiasi a presenza di amianto»;
d) all'articolo 255, comma 1, alinea, la parola: «limitare» è sostituita dalla seguente: «eliminare»; all'articolo 256, comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «che riguardano i datori di lavoro».
1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, determinati, quanto all'articolo 2, in 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, quanto all'articolo 3, in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, quanto all'articolo 5, in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e, quanto all'articolo 6, in 2 milioni di euro per
l'anno 2014, si provvede mediante i maggiori risparmi di spesa di cui al comma 2.