Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2854 |
1. I conigli domestici (Oryctolagus cuniculus) e le loro varietà sono riconosciuti e tutelati quali animali di affezione.
1. La macellazione dei conigli, domestici o selvatici, l'importazione e l'esportazione degli stessi per tale finalità nonché la vendita e il consumo delle loro carni sono vietati in tutto il territorio nazionale.
2. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, le parole: «e gatti (Felis silvestrin)» sono sostituite dalle seguenti: «, gatti (Felis silvestrin) e conigli (Oryctolagus cuniculus)».
1. Chiunque alleva, esporta, importa, sfrutta economicamente o detiene, trasporta, cede o riceve a qualunque titolo conigli al fine della macellazione, o commercializza le loro carni è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con l'ammenda da 1.000 a 5.000 euro per ciascun animale.
2. All'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, come da ultimo modificato dalla presente legge, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
«2-ter. Chiunque produce, commercializza, esporta o introduce nel territorio
b) al comma 3, le parole: «di cui ai commi 1 e 2-bis» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 2-bis e 2-ter»;
c) al comma 3-bis, le parole: «per i reati previsti dai commi 1 e 2-bis» sono sostituite dalle seguenti: «per i reati previsti dai commi 1, 2-bis e 2-ter».
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è inserito il seguente:
«1-bis. Le regioni disciplinano con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'istituzione dell'anagrafe dei conigli presso le aziende sanitarie locali, nonché le modalità per l'iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del coniglio, da realizzare mediante applicazione di un microchip».
1. All'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Chiunque omette di iscrivere il proprio coniglio all'anagrafe di cui al comma 1-bis dell'articolo 3 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a euro 75»;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Chiunque, avendo iscritto il proprio coniglio all'anagrafe di cui al comma 1-bis dell'articolo 3, omette di sottoporlo all'applicazione del microchip di riconoscimento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a euro 50».