Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2892


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
MOLTENI, FEDRIGA, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, MATTEO BRAGANTINI, BUSIN, CAON, CAPARINI, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, MARCOLIN, GIANLUCA PINI, PRATAVIERA, RONDINI, SIMONETTI
Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima
Presentata il 18 febbraio 2015


      

torna su
Onorevoli Colleghi! I recenti fatti di cronaca relativi a violente aggressioni in abitazioni private a scopo di furto e a rapine presso attività commerciali quali la rivendita di tabacchi, di prodotti petroliferi o di preziosi, che vengono sempre più di frequente perpetrate ai danni di nostri concittadini, ci impongono, nella nostra responsabilità di legislatori, di verificare che il nostro ordinamento sia adeguato per contrastare e prevenire tali fenomeni.
      Non c’è dubbio che il nostro sistema di diritto penale preveda delle pene, seppure disapplicate nei fatti per diverse motivazioni (indulti, depenalizzazioni, impossibilità a procedere alla custodia cautelare in carcere, non punibilità per particolare tenuità del fatto eccetera) in caso di furto e di altri delitti contro il patrimonio, tuttavia si deve riflettere sul fatto che tali episodi ci mettono dinanzi a una realtà di una violenza sconosciuta: incursioni anche notturne, in abitazioni o presso esercizi commerciali realizzate con una violenza che non risparmia neppure anziani o bambini e che spesso hanno esiti mortali per gli aggrediti.
      La repressione e la prevenzione dei reati spettano anzitutto allo Stato, ma è necessario predisporre strumenti adeguati di tutela, in quei casi in cui ci sia un pericolo imminente e sia impossibile scongiurarlo attraverso il tempestivo intervento delle Forze dell'ordine.
      A tale scopo il codice penale prevede l'istituto della legittima difesa, sul quale si intende intervenire con la presente proposta di legge.
      La norma dell'articolo 52 del codice penale appare, infatti, insufficiente a garantire una possibilità di difesa da aggressioni violente, soprattutto nella parte in cui richiede, affinché ricorra la legittima difesa, la proporzionalità tra difesa e offesa.
      Nella presente iniziativa legislativa si propone, innanzitutto, la modifica della proporzionalità tra difesa e offesa, non perché non si condivida la necessità di evitare reazioni spropositate per attacchi privi di una reale offensività, ma perché tale norma si è nei fatti tradotta, anche a seguito della sua interpretazione giurisprudenziale, in una sostanziale inapplicabilità dell'esimente in esame. Siamo cioè di fronte a un caso in cui una garanzia, astrattamente condivisibile, finisce con il giovare anzitutto agli aggressori, imponendo all'aggredito valutazioni che non sempre possono essere compiute per capire l'entità del pericolo che si sta prospettando. Si è perciò fatta avanti nell'opinione pubblica la convinzione che difendersi possa, paradossalmente, far passare l'aggredito dalla parte del torto.
      Sulla base delle considerazioni svolte si ritiene opportuna una modifica all'articolo 52 del codice penale prevedendo, sulla falsariga di un'analoga previsione del codice penale francese, una presunzione di difesa legittima per gli atti diretti a respingere l'ingresso, mediante effrazione, di sconosciuti in una abitazione privata o presso un luogo dove si svolge un'attività commerciale professionale o imprenditoriale con violenza o minaccia di uso di armi o da parte di persona travisata o di più persone.
      Attraverso questa integrazione si intende rispondere alle necessità evidenziate dai più recenti fatti di cronaca che hanno creato un particolare allarme sociale, al quale il Parlamento non può restare insensibile.
torna su
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. All'articolo 52 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «Si presume, altresì, che abbia agito per difesa legittima colui che compie un atto per respingere l'ingresso, mediante effrazione o contro la volontà del proprietario, con violenza o minaccia di uso di armi da parte di persona travisata o di più persone riunite, in un'abitazione privata, o in ogni altro luogo ove sia esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale».

Per tornare alla pagina di provenienza azionare il tasto BACK del browser