Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2794 |
1. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:
«1. I nati in Italia, figli di almeno un genitore italiano, che hanno perso la cittadinanza in seguito a espatrio, per cause non direttamente imputabili a loro stessi o per motivi di lavoro, riacquistano la cittadinanza italiana facendone espressa richiesta al consolato italiano che ha giurisdizione nel territorio di residenza estera purché ciò non sia in contrasto con accordi bilaterali internazionali in vigore».