Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2896


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
DE GIROLAMO, DORINA BIANCHI, BOSCO
Modifiche agli articoli 147-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di controllo di regolarità amministrativa e contabile su atti degli enti locali, 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di contributo unificato per i ricorsi giurisdizionali amministrativi concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture e i provvedimenti delle autorità amministrative indipendenti, e 26 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, in materia di spese di giudizio
Presentata il 19 febbraio 2015


      

torna su
Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge mira a introdurre ulteriori strumenti di prevenzione della corruzione e, più in generale, di controllo della rispondenza dell'attività amministrativa ai princìpi di cui all'articolo 97 della Costituzione, soprattutto nelle materie in cui nell'ultimo decennio si sono registrati diffusi fenomeni patologici.
      La premessa su cui si muove la proposta di legge si fonda sulla constatazione che, a seguito dell'abolizione dei comitati regionali di controllo (CORECO) per effetto della modifica del titolo V della parte seconda della Costituzione, gli strumenti di controllo sull'attività gestionale degli enti locali hanno subìto un forte affievolimento.
      Ciò anche in considerazione del fatto che la tutela giurisdizionale da sola non è sufficiente a garantire in modo efficace ed efficiente attività amministrative illegittime sia perché essa per lo più ha funzione riparatoria, per lo più non in forma specifica, degli effetti già prodotti dai provvedimenti amministrativi, sia perché non invocabile nei confronti di tutte le forme patologiche dell'atto amministrativo.
      Infatti, a fronte di atti amministrativi illegittimi, la responsabilità penale incontra un oggettivo limite nella circostanza che nei reati contro la pubblica amministrazione essa è configurabile solo in presenza di dolo (spesso anche specifico).
      Neppure la responsabilità contabile è in grado di tutelare pienamente la pubblica amministrazione richiedendo necessariamente, quale presupposto per l'azione, l'esistenza di un danno patrimoniale.
      Infine, la tutela giurisdizionale amministrativa trova il suo principale limite nella circostanza che essa può essere attivata solo da chi è titolare sia della posizione giuridica lesa dal provvedimento amministrativo, sia di un interesse concreto all'azione. A ciò deve aggiungersi che siffatta forma di tutela, in materia di contratti della pubblica amministrazione, è resa ancora più gravosa dall'esoso importo del contributo unificato imposto per le controversie in materia dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, tanto che la norma è attualmente al vaglio della Corte di giustizia dell'Unione europea (causa C-61/14).
      Con la presente proposta di legge, pertanto, si mira a introdurre forme di controllo amministrativo preventivo in settori strategici e a facilitare l'accesso alla tutela giurisdizionale amministrativa.
      In particolare con l'articolo 1 si modifica l'articolo 147-bis del testo unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, reintroducendo il controllo di regolarità amministrativa su singoli provvedimenti aventi ad oggetto i contratti previsti dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprite 2006, n. 163, le assunzioni del personale, gli incarichi di consulenza e altre forme di collaborazione, su richiesta motivata da parte di un certo numero di consiglieri comunali. Tale controllo è affidato al segretario comunale che, all'esito, ove dovesse riscontrare profili di illegittimità, li segnala all'organo competente per l'eventuale modifica del provvedimento. Inoltre si prevede la possibilità per i consiglieri di impugnare in sede giurisdizionale i provvedimenti oggetto della richiesta di controllo, ove questo abbia dato esito negativo.
      L'articolo 2, invece, prevede una modifica all'articolo 13, comma 6-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 riducendo l'entità del contributo unificato per i ricorsi amministrativi in materia di appalti. Nello specifico l'attuale importo (che oscilla da 2.000 a 6.000 euro) è parificato a quello previsto per gli altri procedimenti sottoposti al rito abbreviato previsto dal libro quarto, titolo V, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (1.800 euro).
      Infine, per evitare ricorsi pretestuosi in materia di appalti nel medesimo articolo 2 si prevede la modifica dell'articolo 26 del citato codice del processo amministrativo, introducendo l'automatica condanna della parte soccombente, in caso di motivi manifestamente infondati, al risarcimento di un danno in favore dell'altra parte, liquidata in via equitativa, e – per le sole controversie in materia di appalto – al pagamento in favore dello Stato di una sanzione pecuniaria fino al quadruplo del contributo unificato.
torna su
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 147-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

      1. All'articolo 147-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
      «3-bis. Il controllo di cui al comma 2 è altresì effettuato, nei limiti delle illegittimità denunciate, sui provvedimenti riguardanti i contratti previsti dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le assunzioni del personale, gli incarichi di consulenza e altre forme di collaborazione, quando un quarto dei consiglieri provinciali o un quarto dei consiglieri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate. La richiesta di controllo sospende l'esecutività dei provvedimenti fino all'avvenuto esito del controllo.
      3-quater. Al fine di consentire l'attivazione della procedura di controllo di cui al comma 3-bis del presente articolo i relativi provvedimenti sono comunicati ai capigruppo consiliari contestualmente ai provvedimenti di cui all'articolo 183, comma 7. I relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri nelle forme stabilite dallo statuto o dal regolamento.
      3-quinquies. Nell'ipotesi di cui al comma 3 il segretario, ove riscontri le illegittimità, ne dà comunicazione all'organo che ha adottato il provvedimento, entro quindici giorni dalla richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso l'organo, ove non ritenga di modificare

il provvedimento, lo dichiara efficace con attestazione in calce.
      3-sexies. I consiglieri possono impugnare innanzi al tribunale amministrativo regionale i provvedimenti di cui al comma 3-bis ove sia stato attivato il controllo di regolarità amministrativa. Il relativo giudizio è esente dal contributo unificato e da ogni altro onere fiscale».
Art. 2.
(Modifica all'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e modifica dell'articolo 26 del codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104).

      1. Il comma 6-bis dell'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «6-bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato è dovuto nei seguenti importi:

          a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni, per quelli aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto è di euro 300. Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della legge 7 aprile 1990, n. 241, e successive modificazioni, avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;

          b) per le controversie concernenti rapporti di pubblico impiego, si applica il comma 3;

          c) per i ricorsi cui si applica il rito previsto dal libro quarto, titolo V, del codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto è di euro 1.800;

          d) in tutti gli altri casi non previsti dal presente comma e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo dovuto è di euro 650».

      2. L'articolo 26 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 26. (Spese di giudizio). 1. Quando emette una decisione, il giudice provvede anche sulle spese del giudizio, secondo gli articoli 91, 92, 93, 94, 96 e 97 del codice di procedura civile, tenendo anche conto del rispetto dei princìpi di chiarezza e di sinteticità di cui all'articolo 3, comma 2. In ogni caso, in presenza di motivi manifestamente infondati, il giudice condanna d'ufficio la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, comunque non superiore al doppio delle spese liquidate, nonché, nelle controversie in materia di appalti di cui agli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120, al pagamento di una sanzione pecuniaria, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quadruplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio.
      2. Il giudice condanna d'ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio, quando la parte soccombente ha agito o resistito temerariamente

in giudizio. Nelle controversie in materia di appalti di cui agli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 l'importo della sanzione pecuniaria può essere elevato fino all'uno per cento del valore del contratto, ove superiore al suddetto limite.
      3. Al gettito delle sanzioni previste dai commi 1 e 2 del presente articolo si applica l'articolo 15 delle norme di attuazione del presente codice».
Per tornare alla pagina di provenienza azionare il tasto BACK del browser