Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2896 |
1. All'articolo 147-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«3-bis. Il controllo di cui al comma 2 è altresì effettuato, nei limiti delle illegittimità denunciate, sui provvedimenti riguardanti i contratti previsti dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le assunzioni del personale, gli incarichi di consulenza e altre forme di collaborazione, quando un quarto dei consiglieri provinciali o un quarto dei consiglieri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate. La richiesta di controllo sospende l'esecutività dei provvedimenti fino all'avvenuto esito del controllo.
3-quater. Al fine di consentire l'attivazione della procedura di controllo di cui al comma 3-bis del presente articolo i relativi provvedimenti sono comunicati ai capigruppo consiliari contestualmente ai provvedimenti di cui all'articolo 183, comma 7. I relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri nelle forme stabilite dallo statuto o dal regolamento.
3-quinquies. Nell'ipotesi di cui al comma 3 il segretario, ove riscontri le illegittimità, ne dà comunicazione all'organo che ha adottato il provvedimento, entro quindici giorni dalla richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso l'organo, ove non ritenga di modificare
1. Il comma 6-bis dell'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«6-bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato è dovuto nei seguenti importi:
a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni, per quelli aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto è di euro 300. Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della legge 7 aprile 1990, n. 241, e successive modificazioni, avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;
b) per le controversie concernenti rapporti di pubblico impiego, si applica il comma 3;
c) per i ricorsi cui si applica il rito previsto dal libro quarto, titolo V, del codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto è di euro 1.800;
d) in tutti gli altri casi non previsti dal presente comma e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo dovuto è di euro 650».
2. L'articolo 26 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 26. (Spese di giudizio). 1. Quando emette una decisione, il giudice provvede anche sulle spese del giudizio, secondo gli articoli 91, 92, 93, 94, 96 e 97 del codice di procedura civile, tenendo anche conto del rispetto dei princìpi di chiarezza e di sinteticità di cui all'articolo 3, comma 2. In ogni caso, in presenza di motivi manifestamente infondati, il giudice condanna d'ufficio la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, comunque non superiore al doppio delle spese liquidate, nonché, nelle controversie in materia di appalti di cui agli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120, al pagamento di una sanzione pecuniaria, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quadruplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio.
2. Il giudice condanna d'ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio, quando la parte soccombente ha agito o resistito temerariamente