Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3012 |
a) norme di immediata applicazione, una o più deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi e l'autorizzazione all'adozione di regolamenti, decreti ministeriali e altri atti, al fine di rimuovere gli ostacoli all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche con riferimento alle funzioni pubbliche e ai costi regolatori condizionanti l'esercizio delle attività economiche private, nonché di garantire la tutela dei consumatori;
b) disposizioni recanti i princìpi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano le proprie competenze normative, quando vengano in rilievo profili attinenti alla tutela della concorrenza, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.
Al disegno di legge è allegata una relazione di accompagnamento che evidenzia:
a) lo stato di conformità dell'ordinamento interno ai princìpi dell'Unione europea in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché alle politiche europee in materia di concorrenza;
b) l'elenco delle segnalazioni e dei pareri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, espressi ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con indicazione degli ambiti in cui non si è ritenuto opportuno darvi seguito.
Il presente disegno di legge contiene pertanto disposizioni che, conformemente alle segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, provvedono a rimuovere alcuni ostacoli regolatori – di carattere normativo o amministrativo – all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori; altre norme, pur non intervenendo su specifiche questioni prese in considerazione da segnalazioni dell'Autorità, contengono comunque misure di semplificazione e liberalizzazione dell'attività economica.
Trattandosi della prima legge annuale per il mercato e la concorrenza, non è naturalmente in questa circostanza prevista una sezione specificamente dedicata a «norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi per il mercato e la concorrenza», come prevede
Articolo 1.
La disposizione ricollega i princìpi ispiratori del disegno di legge alla norma istitutiva della legge annuale sulla concorrenza (articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99). Trattasi di norma di carattere puramente ordinamentale che, di conseguenza, non comporta oneri per la finanza pubblica.
Le disposizioni degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 sono di carattere puramente ordinamentale e, di conseguenza, non comportano oneri per la finanza pubblica.
Articolo 13.
I commi da 1 a 4 recano disposizioni di tipo ordinamentale e, di conseguenza, non comportano oneri per la finanza pubblica.
Il comma 2, lettera f), modifica l'articolo 316 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005 (CAP), incrementando l'importo delle sanzioni originariamente previste dalla norma. Considerato che tali importi, ai sensi dell'articolo 328 del medesimo CAP, sono destinati a incrementare la dotazione del Fondo di garanzia per le vittime della strada, la disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.
Il comma 5, lettera a), è volto a rafforzare la gestione e la fruizione dei dati raccolti dall'Archivio informatico antifrode in fase di costituzione presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), mettendo in correlazione il suddetto Archivio, in aggiunta alle altre banche dati già previste dall'articolo 21, comma 3, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, anche con il casellario giudiziale istituito presso il Ministero della giustizia. Le banche di dati da correlare restano in proprietà e in gestione dei soggetti pubblici distinti. La disposizione non comporta pertanto aggravi per la finanza pubblica in quanto agli adempimenti connessi provvedono le amministrazioni interessate con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Articolo 14.
La disposizione prevede sistemi di monitoraggio, controllo e sanzione da parte dell'IVASS, d'intesa con l'Autorità garante della
concorrenza e del mercato, avuto riguardo al mancato rispetto degli obblighi di comunicazione, informativa e trasparenza previsti dagli articoli da 1 a 13 a carico delle imprese di assicurazione.L'attività in oggetto corrisponde a quanto sostanzialmente già esercitato dalle amministrazioni pubbliche interessate a legislazione vigente: dalla disposizione non derivano, pertanto, oneri per la finanza pubblica e in tal senso al comma 3 è prevista apposita clausola di invarianza finanziaria.
Il comma 2, inoltre, modifica il comma 4 dell'articolo 328 del CAP, prevedendo che le entrate delle sanzioni previste dal nuovo articolo 145-bis dello stesso codice, introdotto dall'articolo 8 del disegno di legge, siano versate alla CONSAP Spa – Gestione del Fondo di garanzia per le vittime della strada. Trattandosi di nuove sanzioni la disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.
Articolo 15.
La disposizione in relazione ai fondi pensione chiarisce che la mobilità delle posizioni individuali è assicurata dalla legge e che non possono essere previsti restrizioni o condizionamenti in sede di contrattazione collettiva, con particolare riferimento alla portabilità dei contributi pensionistici anche per la quota a carico del datore di lavoro e per la possibilità dei fondi negoziali di raccogliere sottoscrizioni anche tra i lavoratori appartenenti a categorie professionali diverse da quella di riferimento.
Dall'attuazione dell'articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Una maggiore dinamica concorrenziale nella previdenza complementare potrebbe, anzi, contribuire alla sostenibilità di lungo termine del settore della previdenza complementare. In merito alla possibilità di anticipare la liquidazione dell'accantonamento previdenziale per i lavoratori inoccupati, le modalità e il trattamento tributario vengono allineati a quanto previsto per l'anticipo del trattamento di fine rapporto.
Articolo 16.
La disposizione è di carattere puramente ordinamentale e, di conseguenza, non comporta oneri per la finanza pubblica.
Articolo 17.
La disposizione mira a semplificare le procedure di migrazione tra operatori di telefonia mobile attraverso la previsione di misure predisposte con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. L'attività in oggetto ha formalmente
carattere ordinamentale, trattandosi dell'emanazione di norme di regolamentazione da parte dei Ministri interessati. Ad ogni modo, con apposita clausola di invarianza finanziaria, viene espressamente previsto che dalle disposizioni dell'articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.Articolo 18.
Dall'attuazione dell'articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le attività previste corrispondono sostanzialmente a quelle già esercitate dalle amministrazioni pubbliche a legislazione vigente. L'abolizione dell'esclusività del servizio affidato alla società Poste italiane Spa è compensata con l'incremento dell'offerta di servizio conseguente alla liberalizzazione.
Articolo 19.
L'articolo riguarda le modalità di approvvigionamento del gas naturale per i consumatori domestici, i quali dovranno sottoscrivere contratti sul libero mercato.
Articolo 20.
L'articolo riguarda le modalità di approvvigionamento dell'energia elettrica per i piccoli consumatori industriali e per i consumatori domestici, i quali dovranno sottoscrivere contratti sul libero mercato.
Articolo 21.
La norma incide unicamente su modalità organizzative del settore elettrico e del gas naturale e non ha effetto diretto sui prezzi o sulle scelte di consumo.
Articolo 22.
La norma incide unicamente sulle condizioni per l'ingresso sul mercato di nuovi entranti.
Dall'attuazione degli articoli 19, 20, 21 e 22 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si tratta di disposizioni di carattere ordinamentale.
Dall'attuazione degli articoli 23 e 25 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si tratta di disposizioni di carattere ordinamentale.
Articolo 24.
In linea con le indicazioni fornite dalla direttiva 2014/92/UE sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base, la disposizione prevede la realizzazione di un sito internet gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze, volto a favorire la creazione di un sistema informativo che consenta al consumatore di comparare i prezzi offerti dai diversi prestatori di servizi di pagamento.
All'attuazione della disposizione si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente.
Dall'attuazione degli articoli 26, 27, 29 e 31 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si tratta di disposizioni di carattere ordinamentale.
Articolo 28.
Viene prevista una disciplina speciale per le compravendite immobiliari relative a beni immobili destinati ad uso non abitativo di valore catastale, determinato secondo le disposizioni relative all'imposta di registro, inferiore a 100.000 euro (nonché per la donazione, la costituzione o la modificazione di diritti su tali beni), per i quali l'atto scritto può vedere autenticate le relative sottoscrizioni anche da parte di avvocati abilitati al patrocinio, purché muniti di copertura assicurativa almeno pari al valore del bene oggetto del contratto.
La soglia di 100.000 euro fa riferimento a una quota del mercato immobiliare, che può essere stimata, prudenzialmente, in misura complessiva non superiore a un numero di 110.000 transazioni annue per trasferimenti di beni immobili ad uso non abitativo, ivi compresi gli atti aventi ad oggetto modificazioni dei diritti sui medesimi beni, nonché le donazioni e l'accensione di mutui ipotecari.
Dal punto di vista finanziario è presumibile ipotizzare una perdita di gettito per le casse degli archivi notarili, in ragione del venire meno dei contributi che i notai versano mensilmente attraverso l'applicazione di specifiche aliquote contributive calcolate sull'ammontare degli onorari repertoriali e determinate con delibera del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato. In mancanza di
dati analitici specifici, è possibile effettuare una stima dei citati effetti finanziari attraverso l'analisi dei bilanci degli archivi notarili, allegati allo stato di previsione del Ministero della giustizia, che evidenziano una previsione di entrata pari a 275 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014 e a 315 milioni di euro per l'anno 2015 (capitolo 133 «Riscossione di onorari e contributi per conto della Cassa nazionale del notariato», cui corrisponde la voce di spesa del capitolo 162 «Versamento di quote di onorari e di contributi alla Cassa nazionale del notariato»), con una media annua del triennio 2013-2015 di 288 milioni di euro.Ciò posto, si rappresenta che le minori entrate che potrebbero registrarsi a fronte del venire meno delle 110.000 transazioni, stimate nella misura dell'8 per cento, ammonterebbero a circa 23 milioni di euro all'anno e sarebbero in ogni caso compensate dal corrispondente minor versamento alla Cassa nazionale del notariato, senza incidere sul sostanziale equilibrio del bilancio degli archivi notarili, tenuto anche conto che per l'esercizio finanziario 2013 (dati ufficiali di consuntivo) vi è un avanzo di gestione determinato in 25.239.531,74 euro.
Il comma 2, inoltre, specifica che le visure ipotecarie e catastali per la redazione degli atti e delle dichiarazioni di cui al comma 1 sono a carico della parte acquirente, donataria o mutuataria, pertanto con effetti di sostanziale neutralità finanziaria.
Infine il comma 3, a tutela degli interessi dell'erario – similmente a quanto avviene in caso di atti redatti da notai o da altri pubblici ufficiali –, dispone la responsabilità solidale degli avvocati in relazione alla liquidazione e al pagamento delle imposte inerenti agli atti da essi redatti.
Per tutto quanto esposto l'articolo 28 non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.
Articolo 30.
Comma 1. Si prevede che gli atti di trasferimento di quote di società a responsabilità limitata e la costituzione di diritti parziali sulle stesse possano essere redatti anche in formato elettronico e sottoscritti con firma elettronica qualificata; la trasmissione dei citati atti ai competenti uffici del registro delle imprese avviene attraverso un modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico. La disposizione non comporta effetti per la finanza pubblica in quanto la predisposizione dei suddetti modelli standard costituisce attività istituzionale delle amministrazioni interessate e in tal senso il comma 8 reca l'apposita clausola di invarianza finanziaria.
Commi 2 e 3. Si dispone che gli atti e le denunzie per i quali il codice civile o le altre leggi non prevedono l'obbligo dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata possano essere firmati digitalmente e trasmessi in via telematica agli uffici del registro delle imprese, anche per mezzo di un intermediario cui conferire potere di rappresentanza all'adempimento attraverso un modello standard tipizzato
con decreto del Ministro dello sviluppo economico. La disposizione non comporta effetti per la finanza pubblica in quanto la predisposizione del suddetto modello standard costituisce attività istituzionale del Ministero dello sviluppo economico e in tal senso il comma 8 reca l'apposita clausola di invarianza finanziaria.Commi da 4 a 6. Si tratta di disposizioni di carattere ordinamentale, riguardanti la procedura di accreditamento del potere di rappresentanza di cui ai commi da 1 a 3, che non comportano effetti per la finanza pubblica.
Comma 7. Per i contratti di cui al comma 1 viene generalizzata la procedura semplificata di utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate per l'autoliquidazione dell'imposta di registro e per la forfettizzazione dell'imposta di bollo. Inoltre, a tutela dell'interesse dell'erario, ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo si applicano le disposizioni previste per i corrispondenti atti rogati, ricevuti o autenticati dai notai o da altri pubblici ufficiali. La norma, di conseguenza, non comporta effetti per la finanza pubblica.
Articolo 32.
La disposizione è di carattere puramente ordinamentale e, di conseguenza, non comporta oneri per la finanza pubblica.
1. La presente legge reca disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori, anche in applicazione dei princìpi del diritto dell'Unione europea in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza.
1. Il comma 1 dell'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:
«1. Le imprese di assicurazione stabiliscono preventivamente le condizioni di polizza e le tariffe relative all'assicurazione obbligatoria, comprensive di ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
1-bis. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare le proposte che sono loro presentate secondo le condizioni e le tariffe di cui al comma 1, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall'attestato di rischio, nonché dell'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa.
2. Ai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: «di cui al comma 1», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 132-ter, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209».
1. Dopo l'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono inseriti i seguenti:
«Art. 132-bis. – (Obblighi informativi degli intermediari). – 1. Gli intermediari, prima della sottoscrizione di un contratto di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore, sono tenuti a informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese di assicurazione di cui sono mandatari relativamente al contratto base previsto dall'articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni.
2. Al fine di cui al comma 1, gli intermediari forniscono l'indicazione dei premi offerti dalle imprese di assicurazione mediante collegamento telematico al preventivatore consultabile nei siti internet
Art. 132-ter. – (Sconti obbligatori). – 1. In presenza di almeno una delle seguenti condizioni, da verificare in precedenza o contestualmente alla stipulazione del contratto o dei suoi rinnovi, le imprese di assicurazione praticano uno sconto significativo rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato:
a) nel caso in cui i soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria accettano di sottoporre il veicolo a ispezione;
b) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o sono già presenti meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati “scatola nera” o equivalenti, ovvero ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;
c) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, meccanismi elettronici che impediscono l'avvio del motore qualora sia riscontrato
nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore;d) nel caso in cui i soggetti che presentano proposte per l'assicurazione rinunciano, in deroga alle disposizioni del libro quarto, titolo I, capo V, del codice civile, alla cedibilità del diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti senza il consenso dell'assicuratore tenuto al risarcimento;
e) nel caso in cui i soggetti che presentano proposte per l'assicurazione esercitano, in alternativa al risarcimento per equivalente, la facoltà di ricevere un risarcimento in forma specifica di danni a cose, in assenza di responsabilità concorsuale, fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. La garanzia di cui alla presente lettera è prestata in ogni caso per i contratti di assicurazione di veicoli o natanti nuovi alla prima immatricolazione;
f) qualora non si applichi quanto previsto dalla lettera e), nel caso in cui i soggetti che presentano proposte per l'assicurazione si impegnano ad accettare un risarcimento per equivalente pari a quanto previsto nella comunicazione di cui al comma 4, fornendo, in caso di sinistro, informazioni relativamente al soggetto che procederà alla riparazione e stabilendo un termine massimo per consentire all'impresa di assicurazione di verificare la stima dell'ammontare del danno prima che le riparazioni siano effettuate.
2. In sede di emissione del preventivo, le imprese di assicurazione evidenziano, per ciascuna delle condizioni di cui al comma 1, l'ammontare dello sconto praticato in caso di accettazione da parte del contraente.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), la riduzione di premio praticata dall'impresa di assicurazione è superiore agli eventuali costi di installazione, disinstallazione,
1. Al comma 1 dell'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, le parole: «La predetta variazione in diminuzione del premio» sono sostituite dalle seguenti: «La predetta variazione del premio, in aumento o in diminuzione, da indicare in valore assoluto e in percentuale all'atto dell'offerta di preventivo della stipulazione o di rinnovo,».
1. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4-bis, dopo le parole: «non può assegnare al contratto una
classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato» sono aggiunte le seguenti: «e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto»;b) al comma 4-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio per gli assicurati che hanno esercitato la facoltà di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati.»;
c) dopo il comma 4-ter è inserito il seguente:
«4-ter.1. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, qualora l'assicurato accetti l'installazione di uno dei dispositivi di cui all'articolo 132-ter, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati».
1. All'articolo 135 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«3-bis. In caso di sinistri con soli danni a cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve essere comunicata entro il termine di presentazione della denuncia di sinistro prevista dall'articolo 143 e deve risultare dalla richiesta di risarcimento presentata all'impresa di assicurazione ai sensi degli articoli 148 e 149. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità
1. L'articolo 138 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:
«Art. 138. – (Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità). – 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella
unica per tutto il territorio della Repubblica:a) delle menomazioni all'integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti;
b) del valore pecuniario da attribuire a ciascun punto di invalidità, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso.
2. La tabella unica nazionale è redatta secondo i seguenti princìpi e criteri:
a) agli effetti della tabella, per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente dell'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito;
b) la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità;
c) il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi;
d) il valore economico del punto è funzione decrescente dell'età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale;
e) il danno non patrimoniale temporaneo inferiore al 100 per cento è determinato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno. L'importo dovuto per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta, fermi restando gli aggiornamenti annuali di cui al comma 4, è pari a quello previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 139.
3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale di cui al comma 2, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 40 per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.
4. Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT».
2. Fino al centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 138, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come sostituito dal presente articolo, è adottato secondo la disciplina vigente prima della medesima data di entrata in vigore.
3. L'articolo 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 139. – (Danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità) – 1. Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:
a) a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento un importo crescente in misura più che proporzionale
in relazione a ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente secondo la correlazione stabilita dal comma 6. L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello 0,5 per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari a 795,91 euro;b) a titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato un importo di 39,37 euro per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al 100 per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.
2. Ai fini di cui al comma 1, per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente.
3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.
4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio
1. Dopo l'articolo 145 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:
«Art. 145-bis. – (Valore probatorio delle cosiddette “scatole nere” e di altri dispositivi elettronici). – 1. Quando uno dei
1. Il quinto periodo del comma 2-bis dell'articolo 148 del codice delle assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dai seguenti: «La medesima procedura si applica anche in presenza di altri indicatori di frode acquisiti dall'archivio informatico integrato di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, definiti dall'IVASS con apposito provvedimento, dai dispositivi elettronici di cui all'articolo 132-ter, comma 1, del presente codice o emersi in sede di perizia da cui risulti documentata l'incongruenza del danno dichiarato dal richiedente. Nei predetti casi, l'azione in giudizio prevista dall'articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell'impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura. Resta salvo il diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o di denuncia.». 1. Dopo l'articolo 149 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:
«Art. 149-bis. – (Trasparenza delle procedure di risarcimento). – 1. In caso di cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la somma da corrispondere a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati è versata previa presentazione della fattura emessa dall'impresa di autoriparazione abilitata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122, che ha eseguito le riparazioni.
2. Nei casi in cui l'assicurato ha accettato di esercitare la facoltà di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera e), il danneggiato diverso dall'assicurato può comunque
1. All'articolo 170-bis del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. La risoluzione di cui al comma 1 si applica, a richiesta dell'assicurato, anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori».
1. Alla lettera e) del comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. In ogni caso, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al periodo precedente prevedono l'offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura». 1. I commi 3 e 4 dell'articolo 10-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono abrogati.
2. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 128, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«b-bis) per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone classificati nelle categorie M2 e M3 ai sensi dell'articolo 47 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, un importo minimo di copertura pari a euro 10.000.000 per sinistro per i danni alle persone, indipendentemente dal numero delle vittime, e a euro 1.000.000 per sinistro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati»;
b) all'articolo 135, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le imprese di assicurazione autorizzate in Italia all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sono tenute a comunicare i dati riguardanti i sinistri gestiti, compresi i
c) all'articolo 285, comma 4, le parole: «la misura del contributo» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità di fissazione annuale della misura del contributo»;
d) all'articolo 287, commi 1 e 2, le parole: «all'impresa designata ed alla CONSAP» sono sostituite dalle seguenti: «all'impresa designata, inviandone contestualmente copia alla CONSAP»;
e) all'articolo 303, comma 4, le parole: «la misura del contributo, nel limite massimo del cinque per cento del premio imponibile» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità di fissazione annuale della misura del contributo, nel limite massimo del quindici per cento del premio imponibile»;
f) l'articolo 316 è sostituito dal seguente:
«Art. 316. – (Obblighi di comunicazione). – 1. L'omissione, l'incompletezza, l'erroneità o la tardività delle comunicazioni di cui all'articolo 135, comma 2, accertata semestralmente e contestata con unico atto da notificare entro il termine di cui all'articolo 326, comma 1, decorrente dal sessantesimo giorno successivo alla scadenza del semestre di riferimento, è punita con un'unica sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro cinquantamila».
3. I massimali di cui all'articolo 128, comma 1, lettera b-bis), del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, introdotto dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2016 e sono raddoppiati a decorrere dal 1 gennaio 2017. a) all'articolo 29, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. L'IVASS definisce il criterio di cui al comma 1 e stabilisce annualmente il limite alle compensazioni dovute. L'IVASS procede alla revisione del criterio di cui al periodo precedente entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, qualora lo stesso non abbia garantito un effettivo recupero di efficienza produttiva delle compagnie, attraverso la progressiva riduzione dei costi dei rimborsi e l'individuazione delle frodi»;
b) all'articolo 32, il comma 3-quater è abrogato;
c) all'articolo 34, i commi 1 e 2 sono abrogati.
5. Al comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 , n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510,» sono inserite le seguenti: «con il casellario giudiziale istituito presso il Ministero della giustizia ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313,»;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e la facoltà di consultazione dell'archivio in fase di assunzione del rischio al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite dal contraente».
1. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) esercita poteri di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 13, con speciale riguardo a quelle relative alla riduzione dei premi dei contratti di assicurazione e al rispetto degli obblighi di pubblicità e di comunicazione in fase di offerta contrattuale. Nella relazione al Parlamento, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è dato conto specificamente dell'esito dell'attività svolta in relazione alle disposizioni di cui al periodo precedente.
2. Il comma 4 dell'articolo 328 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:
«4. Le sanzioni inflitte in applicazione dell'articolo 145-bis e del capo III del presente titolo sono versate alla CONSAP Spa – Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada».
3. L'IVASS, d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, monitora le variazioni dei premi assicurativi offerti al consumatore nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. All'attuazione del presente capo le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Le fonti istitutive delle forme
b) all'articolo 11, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le forme pensionistiche complementari prevedono che, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi, le prestazioni pensionistiche siano, su richiesta dell'aderente, consentite con un anticipo massimo di dieci anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza»;
c) all'articolo 14:
1) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. In caso di cessazione dei requisiti di partecipazione per cause diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, è previsto il riscatto della posizione sia nelle forme collettive sia in quelle individuali e su tali somme si applica una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 23 per cento sul medesimo imponibile di cui all'articolo 11, comma 6»;
2) al comma 6, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «In caso di esercizio della predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro.».
1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:c) al comma 4:
1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e del comma 3-quater»;
2) al secondo periodo, le parole: «commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2, 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater».
1. Al fine di semplificare le procedure di migrazione tra operatori di telefonia mobile, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono previste misure per l'identificazione in via indiretta del cliente, anche utilizzando il sistema pubblico dell'identità digitale previsto dall'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, in modo da consentire che la richiesta di migrazione e tutte le operazioni ad essa connesse possano essere svolte per via telematica. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. Al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 14, lettera b), le parole: «e dei proventi per i servizi
affidati in via esclusiva, di cui all'articolo 4» sono soppresse a decorrere dal 10 giugno 2016;b) l'articolo 4 è abrogato a decorrere dal 10 giugno 2016;
c) all'articolo 5, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il rilascio della licenza individuale per i servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo della posta e di comunicazioni a mezzo della posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, nonché per i servizi riguardanti le notificazioni a mezzo della posta previste dall'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, deve essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi medesimi.»;
d) all'articolo 10, comma 1, le parole: «e dai servizi in esclusiva di cui all'articolo 4» sono soppresse a decorrere dal 10 giugno 2016;
e) l'articolo 21, comma 3, è abrogato a decorrere dal 10 giugno 2016.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità nazionale di regolamentazione di cui all'articolo 1, lettera u-quater), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, comma 2, determina, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 261 del 1999, e successive modificazioni, sentito il Ministero della giustizia, gli specifici requisiti e obblighi per il rilascio delle licenze individuali relative ai servizi di cui al medesimo articolo 5, comma 2, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo n. 261 del 1999, introdotto dal comma 1 del presente articolo; con la stessa modalità l'Autorità determina i requisiti relativi all'affidabilità, alla professionalità e all'onorabilità di coloro che richiedono la licenza individuale per la fornitura dei medesimi servizi.
1. A decorrere dal 1 gennaio 2018, il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, è soppresso.
1. A decorrere dal 1 gennaio 2018, il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, è abrogato.
1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sono adottate le disposizioni per l'attuazione di quanto disposto dagli articoli 19 e 20, con particolare riferimento al monitoraggio dei prezzi nella fase precedente e successiva alla cessazione della disciplina transitoria dei prezzi, alla garanzia di piena informazione del consumatore in merito alla piena apertura del mercato, alle misure di contrasto della morosità, alla separazione delle politiche di comunicazione del marchio tra imprese verticalmente integrate, nonché alle ulteriori misure volte a facilitare la mobilità dei clienti e a garantire l'efficacia, l'efficienza, la trasparenza e la puntualità delle operazioni di switching e di fatturazione.
1. Al comma 17 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: «, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo» sono soppresse.
1. Gli istituti bancari e le società di carte di credito assicurano che l'accesso ai propri servizi di assistenza ai clienti avvenga a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffa ordinaria urbana. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente comma.
1. In conformità con la direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i prodotti
bancari più diffusi tra la clientela per i quali è assicurata la possibilità di confrontare le spese addebitate dai prestatori di servizi di pagamento attraverso un apposito sito internet.1. All'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo, le parole: «sulla vita» sono sostituite dalle seguenti: «, ovvero qualora l'offerta di un contratto di assicurazione sia contestuale all'erogazione del mutuo o del credito»;
2) al secondo periodo, le parole: «sulla vita» sono soppresse;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Nei casi di cui al comma 1, la mancata presentazione dei due preventivi comporta l'irrogazione da parte dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), a carico delle medesime banche e dei medesimi istituti di credito e intermediari finanziari, di una sanzione in misura pari a quanto stabilito dall'articolo 324 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;
c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. In ogni caso, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari di cui al comma 1 sono tenuti a informare il richiedente il finanziamento della possibilità prevista dal medesimo comma 1 di reperire sul mercato la polizza richiesta. In caso di offerta di polizza assicurativa emessa da società appartenente al medesimo gruppo, fatto salvo quanto disposto dal citato comma 1, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari sono tenuti a informare il richiedente il finanziamento della provvigione percepita e dell'ammontare della provvigione pagata dalla compagnia assicurativa all'intermediario, in termini sia assoluti che percentuali sull'ammontare complessivo, in caso di polizza non abbinata a un prodotto finanziario».
1. Al fine di garantire una maggiore concorrenzialità nell'ambito della professione forense, alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) al comma 3, il quarto periodo è soppresso;
2) il comma 4 è abrogato;
3) al comma 6, le parole: «ai commi 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 5»;
b) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
«Art. 4-bis. – (Esercizio della professione forense in forma societaria). – 1. L'esercizio della professione forense in
forma societaria è consentito a società di persone, a società di capitali o a società cooperative iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società.c) l'articolo 5 è abrogato;
d) all'articolo 13, comma 5, le parole: «a richiesta» sono soppresse.
1. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 1:
1) la parola: «corrispondano» è sostituita dalla seguente: «corrisponda»;
2) le parole: «ed un reddito annuo, determinato sulla media degli ultimi tre anni, di almeno 50.000 euro di onorari professionali repertoriali» sono soppresse;
b) all'articolo 26, secondo comma, le parole: «in tutto il territorio del distretto della Corte d'Appello in cui trovasi la sua sede notarile» sono sostituite dalle seguenti: «in tutto il territorio della regione in cui si trova la sede assegnatagli, ovvero in tutto il distretto della corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni»;
c) all'articolo 27, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Egli non può esercitarlo fuori del territorio indicato dal secondo comma dell'articolo 26»;
d) all'articolo 147, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) si serve dell'opera di procacciatori di clienti o di pubblicità non conforme ai princìpi stabiliti dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137».
1. In tutti i casi nei quali per gli atti e le dichiarazioni aventi ad oggetto la cessione o la donazione di beni immobili adibiti ad uso non abitativo, come individuati dall'articolo 812 del codice civile, di valore catastale, determinato secondo le disposizioni relative all'imposta di registro, non superiore a 100.000 euro, ovvero aventi ad oggetto la costituzione o la modificazione di diritti sui medesimi beni, è necessaria l'autenticazione della relativa sottoscrizione, essa può essere effettuata dagli avvocati abilitati al patrocinio, muniti di copertura assicurativa per importo pari almeno al valore del bene dichiarato nell'atto. La scrittura privata autenticata dagli avvocati abilitati al patrocinio costituisce titolo per la trascrizione, ai sensi dell'articolo 2657 del codice civile.
2. Le visure ipotecarie e catastali per la redazione degli atti e delle dichiarazioni di cui al comma 1 nonché le comunicazioni dell'avvenuta sottoscrizione degli stessi agli uffici competenti sono posti a carico della parte acquirente, donataria o mutuataria.
3. Gli avvocati che autenticano gli atti e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono obbligati a richiedere la registrazione, a presentare le note di trascrizione e di iscrizione e le domande di annotazione e di voltura catastale relative ai medesimi
1. All'articolo 2463-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, alinea, dopo le parole: «deve essere redatto per atto pubblico» sono inserite le seguenti: «o per scrittura privata»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Se l'atto costitutivo è redatto per scrittura privata, gli amministratori, entro venti giorni, devono depositarlo per la sua iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 2329, numero 3)».
1. I contratti aventi ad oggetto il trasferimento di quote sociali di società a responsabilità limitata e la costituzione sulle stesse di diritti parziali sono redatti per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero con le modalità di cui
all'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, oppure, anche in deroga all'articolo 11, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, per atto firmato digitalmente, ai sensi dell'articolo 25 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, dalle parti del contratto e sono trasmessi ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso un modello uniforme tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico. 1. In applicazione dell'articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono validi a ogni effetto i rapporti contrattuali intercorsi a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge n. 266 del 1997 tra soggetti privati e società di ingegneria, costituite in forma di società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero in forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del medesimo libro quinto del codice civile.
2. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è abrogato.
1. All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Sono titolari dell'esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata»;
b) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;
c) al comma 3, le parole: «ad uno dei soci» sono sostituite dalle seguenti: «a un farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni»;
d) il comma 4-bis è abrogato.