Frontespizio Progetto di Legge Allegato 1
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2124-B


DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
il 3 marzo 2015 (v. stampato Senato n. 1791)
MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 15 aprile 2015
presentato dal ministro degli affari esteri
(BONINO)
di concerto con il ministro dell'interno
(ALFANO)
con il ministro della giustizia
(CANCELLIERI)
con il ministro della difesa
(MAURO)
con il ministro dell'economia e delle finanze
(SACCOMANNI)
con il ministro dello sviluppo economico
(ZANONATO)
con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(ORLANDO)
con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(LUPI)
e con il ministro per gli affari europei
(MOAVERO MILANESI)
Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno
Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 16 aprile 2015

TESTO
approvato dalla Camera dei deputati
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TESTO
modificato dal Senato della Repubblica
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, di seguito denominata «Convenzione».

      Identico.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).
Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data agli Emendamenti di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 20 della Convenzione.

      Identico.

Art. 3.
(Definizioni).
Art. 3.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge:

      Identico.

          a) per «protezione fisica attiva» si intende la protezione fornita dalle misure e dalle azioni volte ad impedire o contrastare atti di sottrazione illecita di materie nucleari o di sabotaggio contro materie o installazioni nucleari;  
          b) per «protezione fisica passiva» si intende la protezione fornita dalle strutture, dai sistemi e dalle procedure di sorveglianza presso le installazioni nucleari per proteggere le materie nucleari da atti di sottrazione illecita e le materie e le installazioni nucleari da atti di sabotaggio;  
          c) per «piano di protezione fisica» si intende l'insieme delle misure di protezione fisica passiva adottate dall'esercente
di un'installazione nucleare o da un vettore autorizzato, comprendenti le modalità d'interfaccia con le azioni di protezione fisica attiva e, nel caso di trasporto, la relativa proposta di programma;  
          d) per «autorizzazioni» si intendono il nulla osta per la protezione fisica passiva e l'attestato di protezione fisica passiva di cui all'articolo 6, ivi compreso il quadro prescrittivo ad essi associato.  
Art. 4.
(Autorità competenti).
Art. 4.
(Autorità competenti).

      1. Per dare attuazione alle disposizioni contenute nella Convenzione, come emendata, sono individuate le seguenti autorità competenti, che operano in stretto coordinamento tra loro:

      1. Identico.

          a) il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per gli adempimenti di cui all'articolo 5 della Convenzione, come emendata, e per la comunicazione, attraverso i canali internazionali previsti, dei pertinenti punti di contatto;  
          b) il Ministero dell'interno, quale autorità competente per:  
              1) la protezione fisica attiva delle installazioni nucleari e delle materie nucleari anche in corso di trasporto;  
              2) la collaborazione con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per gli adempimenti di cui alla lettera a);  
          c) il Ministero dello sviluppo economico, quale autorità competente per la protezione fisica passiva delle materie e delle installazioni nucleari;  
          d) il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, quale autorità competente per l'esercizio delle funzioni e dei compiti spettanti allo Stato in materia ambientale.
      2. L'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), nell'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45:       2. Identico:
          a) esercita i controlli sulla protezione fisica passiva per mezzo degli ispettori di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;           a) identica;
          b) formula pareri tecnici alle amministrazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d);           b) identica;
          c) procede all'accertamento delle violazioni di cui all'articolo 10, comma 3.           c) procede all'accertamento delle violazioni di cui all'articolo 10, comma 1.

      3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 14 dell'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, le competenze di cui al comma 2 del presente articolo sono esercitate dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

      3. Identico.

Art. 5.
(Scenari di riferimento e piani di protezione fisica).
Art. 5.
(Scenari di riferimento e piani di protezione fisica).

      1. Il Ministero dell'interno definisce gli scenari di riferimento per la predisposizione dei piani di protezione fisica dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'autorità di cui all'articolo 4, comma 2.

      Identico.

      2. I requisiti di protezione fisica passiva e le modalità di redazione dei relativi piani sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell'autorità di cui all'articolo 4, comma 2, della presente legge.
Art. 6.
(Protezione fisica delle materie e delle installazioni nucleari).
Art. 6.
(Protezione fisica delle materie e delle installazioni nucleari).

      1. L'esercente di un'installazione nucleare deve essere munito di nulla osta per la protezione fisica passiva, rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico, previo parere del Ministero dell'interno, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'autorità di cui all'articolo 4, comma 2, che formulano eventuali prescrizioni.

      Identico.

      2. Ai fini del rilascio del nulla osta di cui al comma 1, l'esercente presenta al Ministero dello sviluppo economico un piano di protezione fisica.  
      3. Nel caso di trasporto di materie nucleari, il vettore autorizzato deve essere munito di un attestato di protezione fisica passiva rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico, previo parere obbligatorio dell'autorità di cui all'articolo 4, comma 2. Copia dell'attestato è trasmessa al Ministero dell'interno, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Ai fini del rilascio dell'attestato, il trasportatore autorizzato presenta un piano di protezione fisica.  
      4. Sulla base del piano di protezione fisica, il Ministero dell'interno stabilisce il livello di protezione fisica attiva necessario e, in caso di trasporto, autorizza il relativo programma di trasporto.  
Art. 7.
(Recupero e messa in sicurezza delle materie nucleari).
Art. 7.
(Recupero e messa in sicurezza delle materie nucleari).

      1. Il Ministero dell'interno, anche a seguito delle comunicazioni previste dall'articolo 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, coordina gli interventi e predispone, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un piano d'intervento per il recupero e la messa in sicurezza di materie nucleari, fermi restando gli obblighi di

      Identico.

informazione alla popolazione sui rischi e sul comportamento da adottare in caso di emergenza.  
Art. 8.
(Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale).
Art. 8.
(Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale).

      1. Dopo l'articolo 433 del codice penale è inserito il seguente:

      Identico.

      «Art. 433-bis.(Attentato alla sicurezza delle installazioni nucleari). – Chiunque attenta alla sicurezza delle installazioni nucleari ovvero degli impianti, dei luoghi o dei mezzi adibiti alla produzione, alla conservazione o al trasporto di materie nucleari è punito, qualora dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da quattro a otto anni.
      Se dal fatto deriva un disastro, la pena è della reclusione da cinque a venti anni».
 

      2. All'articolo 33-bis, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, dopo le parole: «433, terzo comma,» sono inserite le seguenti: «433-bis, secondo comma,».

 
Art. 9.
(Inosservanza delle disposizioni e delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni).
Art. 9.
(Inosservanza delle disposizioni e delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni).

      1. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui all'articolo 10, comma 3, in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nelle autorizzazioni, l'autorità di cui all'articolo 4, comma 2, formula specifiche prescrizioni al fine di ripristinare le condizioni ivi previste, comunicando tempestivamente al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'interno e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le inosservanze riscontrate e le prescrizioni impartite.

      1. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui all'articolo 10, comma 1, in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nelle autorizzazioni, l'autorità di cui all'articolo 4, comma 2, formula specifiche prescrizioni al fine di ripristinare le condizioni ivi previste, comunicando tempestivamente al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'interno e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le inosservanze riscontrate e le prescrizioni impartite.

      2. Nel caso di mancato adempimento delle prescrizioni di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, acquisite le eventuali giustificazioni del titolare       2. Identico.
del provvedimento autorizzativo, d'intesa con il Ministero dell'interno, su segnalazione dell'autorità di cui all'articolo 4, comma 2, dispone la sospensione del provvedimento autorizzativo.  
      3. Nel caso di gravi e reiterate inosservanze, il Ministero dello sviluppo economico revoca l'autorizzazione, d'intesa con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere obbligatorio dell'autorità di cui all'articolo 4, comma 2.       3. Identico.
      4. Nei provvedimenti di sospensione o revoca devono essere indicate, ove necessario, le disposizioni per garantire la protezione fisica delle materie, la sicurezza nucleare, la protezione sanitaria dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente.       4. Identico.
Art. 10.
(Introduzione dell'articolo 437-bis del codice penale e sanzioni amministrative).
Art. 10.
(Sanzioni amministrative per l'inosservanza delle disposizioni e delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni).

      1. Al capo I del titolo VI del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 437 è aggiunto il seguente:

      Soppresso

      «Art. 437-bis. – (Traffico e abbandono di materie nucleari). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque, abusivamente o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, utilizza, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, trasforma, procura ad altri, detiene, trasferisce o disperde nell'ambiente materie nucleari di qualsiasi tipo idoneo a cagionare la morte o lesioni personali di una o più persone o rilevanti danni a cose o all'ambiente. Alla stessa pena soggiace il detentore che abbandona le materie di cui al periodo precedente o che se ne disfa illegittimamente.  
      Si applica la pena della reclusione da otto a venti anni e della multa da euro 80.000 a euro 500.000 se dal fatto di cui
al primo comma deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:  
          1) della qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;  
          2) dell'ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica.  

      Se dai fatti di cui al primo e al secondo comma deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà».

 

      2. All'articolo 32-quater del codice penale, dopo la parola: «437,» è inserita la seguente: «437-bis,».

      Soppresso

      3. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare di un'autorizzazione che non rispetti le disposizioni ivi contenute è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 20.000. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 9 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 8.000 a euro 50.000.       1. Identico.
Art. 11.
(Modifica al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

      Soppresso

      1. All'articolo 25-undecies, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, alla lettera a) è premessa la seguente:

 
          «0a) per la violazione dell'articolo 437-bis la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;».  
Art. 12.
(Abrogazione).

      Soppresso

      1. L'articolo 3 della legge 7 agosto 1982, n. 704, è abrogato.

 
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