Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2947 |
1. All'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«2-bis. Per agevolare l'economia locale, il senso di comunità, il supporto alle famiglie e lo sviluppo della solidarietà reciproca, gli enti locali hanno la facoltà di integrare nei propri bilanci buoni passivi e attivi rappresentati da buoni locali emessi da associazioni senza scopo di lucro. L'accettazione da parte dell'ente locale può avvenire per una percentuale, da definire in sede di approvazione del bilancio di previsione, per servizi a domanda individuale, per canoni di utilizzazione del patrimonio comunale e per ogni altro servizio a pagamento che il comune può definire nell'ambito della propria autonomia gestionale e finanziaria. Gli enti locali possono utilizzare i buoni in loro possesso per ogni attività che ritengono idonea agli scopi di cui al presente comma.
2-ter. A tutela dell'equilibrio di bilancio dell'ente locale, l'integrazione nei bilanci dei buoni locali è subordinata alla previa emanazione da parte dell'ente di un apposito regolamento che fissa il limite di disponibilità annuale per l'accettazione dei buoni. Il regolamento è soggetto al controllo della Corte dei conti, ed è trasmesso dall'ente locale ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni»;
b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Banche dei tempi e buoni locali».
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.