Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2988 |
«Il medico deve manifestare formalmente il dissenso verso determinazioni di colleghi gerarchicamente sovraordinati se ritiene le loro scelte contrastanti con leggi aggiornate dell'arte medica» (sentenza n. 26966 del 2013).
È inoltre, molto indicativa la sentenza del Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Friuli Venezia Giulia n. 93 del 20 febbraio 2015 che afferma che «L'indagine radiologica deve essere qualificata come atto medico di esclusiva competenza dello specialista medico radiologo, cui va, pertanto, demandata la valutazione dell'esame in concreto sia per giustificare l'effettuazione dello stesso sia per valutarne l'utilità diagnostica. Tale “riserva” di competenza a favore del medico radiologo trova conforto non solo nelle disposizioni normative invocate dai ricorrenti medesimi, che pongono a carico di tale specialista la responsabilità clinica e radioprotezionistica dell'esame (articolo 5, comma 2, decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187: “Ogni esposizione medica di cui all'articolo 1, comma 2, è effettuata sotto la responsabilità dello specialista”), fatte salve la
(limitata) possibilità di svolgere attività radiodiagnostiche complementari da parte del medico chirurgo specialista o dell'odontoiatria per lo svolgimento di specifici interventi di carattere strumentale propri della disciplina, purché contestuali, integrate e indilazionabili, rispetto all'espletamento della procedura specialistica e la delegabilità dei (soli) aspetti pratici per l'esecuzione della procedura o di parte di essa al tecnico sanitario di radiologia medica o all'infermiere o all'infermiere pediatrico, nell'ambito delle rispettive competenze professionali (articolo 5, comma 3, decreto legislativo cit.), ma anche soprattutto nelle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, e 5, comma 1, del medesimo decreto».
Si cita inoltre la sentenza del Consiglio di Stato (III sezione) del 29 gennaio 2015 per la quale il fisioterapista può erogare prestazioni al singolo paziente solo su prescrizione del fisiatra o di medico specialista e può utilizzare solo alcune apparecchiature elettromedicinali.
«(...) pone in evidenza la centralità e la responsabilità del ruolo del medico nel percorso/progetto/programma terapeutico nell'area della riabilitazione e quindi la previsione del controllo di un medico fisiatra, con la diagnosi, l'individuazione e la prescrizione della terapia (...) ne consegue che le disposizioni regionali in contestazione non si appalesano lesive delle competenze professionali del fisioterapista, come peraltro sostenuto anche nella giurisprudenza di altri TAR (Sicilia – Catania, sez. II, n. 238 del 2003; T.A.R. Lazio – Roma, sez. III, n. 1792 del 2012), posto che l'autonomia delle diverse competenze degli operatori sanitari si inserisce necessariamente e si armonizza nel ridetto sistema normativo, volto ad assicurare la omogenea tutela della salute e l'uniformità dei livelli assistenziali su tutto il territorio nazionale (...) l'autonomia del fisioterapista può svolgersi, in
coerenza col sistema normativo nazionale, solo nel presupposto delle prescrizioni indicate dal medico fisiatra, quale coordinatore dell’equipe riabilitativa (...) emergono così concrete indicazioni circa l'ambito delle competenze del fisioterapista e la delimitazione delle stesse rispetto a quelle proprie del medico specialista che, si rammenta, è responsabile della predisposizione delle attività terapeutiche e del progetto riabilitativo anche se la sua elaborazione è frutto di un lavoro di equipe».
Infine sono da riportare autorevoli pareri di giuristi che evidenziano due emblematiche peculiarità del ruolo medico:
1) «Se il medico riscontra la non conferenza delle indicazioni provenienti dalla comunità scientifica rispetto alle particolarità del suo caso, o la non efficacia delle applicazioni di esse, avrà non solo la facoltà, bensì l'obbligo di discostarsene e di abbandonarle, per porre in essere altri e diversi tentativi di trattamento terapeutico.
L'autonomia responsabile del medico, con la posizione di garanzia che l'ordinamento gli assegna, conducono alla conclusione
2) «i medici possono non ottemperare alle norme dell'ordinamento qualora queste contrastino con gli scopi della professione medica» (Vincenzo Carbone).
Nel contesto delle evidenze citate relativamente allo spirito e all'essenza stessi che animano l'attività del medico, è opportuno citare anche l'articolo 25 del Codice deontologico europeo: il medico è tenuto a rivolgersi all'opinione pubblica quando ritiene che ci siano delle disfunzioni nella struttura in cui lavora e vengono ignorate le richieste di rimediare. E d'altronde il paziente, come ribadito ripetutamente dalla consuetudine e dalle norme, ha il diritto di essere adeguatamente informato sul dove e come ricevere in sicurezza le cure più adeguate al proprio caso.
La Federazione italiana delle società medico-scientifiche, l'importante organizzazione clinico-scientifica che rappresenta 184 società e oltre 100.000 medici clinici, analizzando la situazione attuale dei medici italiani, ha prodotto una chiara definizione di atto medico e di funzione medica: «Nell'ottica della promozione della salute spettano alla competenza esclusiva e non delegabile del medico la prevenzione, la diagnosi e la terapia delle malattie, ottenibili sulla base di un'attenta valutazione clinica e di una ragionata e documentata prescrizione di esami diagnostici e procedure terapeutiche o riabilitative utili alla gestione ottimale del quadro clinico in atto e finalizzato alla possibilità di guarigione.
L'attuazione di tale principio è di fatto strettamente collegata a contenuti disciplinari che sono oggetto di abilitazione alla professione del medico chirurgo e/o dell'odontoiatra».
A testimonianza delle comuni problematiche dei medici europei, l'Unione europea dei medici specialisti, ha redatto un'appropriata e completa definizione di atto medico, approvata nella seduta del 25 aprile 2013: «L'atto medico ricomprende tutte le attività professionali, ad esempio di carattere scientifico, di insegnamento, di formazione, educative, organizzative, cliniche e di tecnologia medica, svolte al fine di promuovere la salute, prevenire le malattie, effettuare diagnosi e prescrivere cure terapeutiche o riabilitative nei confronti di pazienti, individui, gruppi o comunità, nel quadro delle norme etiche e deontologiche. L'atto medico è una responsabilità del medico abilitato e deve essere eseguito dal medico o sotto la sua diretta supervisione e/o prescrizione».
1. L'atto medico comprende tutte le attività professionali di carattere scientifico, di insegnamento, di formazione, educative, organizzative, cliniche e di tecnologia medica svolte al fine di promuovere la salute, di prevenire le malattie, di effettuare diagnosi e di prescrivere cure terapeutiche o riabilitative nei confronti di pazienti, individui, gruppi o comunità, in conformità alle norme etiche e deontologiche.
2. L'atto medico è una responsabilità del medico abilitato e deve essere eseguito dal medico o sotto la sua diretta supervisione o prescrizione.
1. Nell'ambito della promozione della salute spettano alla competenza esclusiva del medico la prevenzione, la diagnosi e la terapia delle malattie, effettuate sulla base di un'attenta valutazione clinica e di una ragionata e documentata prescrizione di esami diagnostici e di procedure terapeutiche o riabilitative finalizzati alla gestione ottimale del quadro clinico in atto e alla guarigione.
2. Le attività di cui al comma 1 sono oggetto di abilitazione alla professione di medico chirurgo e di odontoiatra e sono previste negli obiettivi formativi degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria.
1. Al medico sono attribuiti la titolarità e la responsabilità di tutte le decisioni relative alla salute del paziente, compresi la conseguente e necessaria unitarietà dei
percorsi clinico-assistenziali che esse comportano e i correlati assetti organizzativi.