Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3078 |
1. Gli importi dei trattamenti base annui in atto spettanti ai mutilati e agli invalidi di guerra, nonché ai congiunti dei caduti stabiliti dalle tabelle C, E, G e N annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, sono aumentati del 40 per cento a decorrere dal 1 giugno 2015.
1. Al quarto comma dell'articolo 38 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, le parole: «cinquanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta per cento».
1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.