Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge | Allegato 1 |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3077 |
1. Per fronteggiare l'emergenza occupazionale dei lavoratori ultracinquantenni che presentano le maggiori difficoltà di reinserimento lavorativo, sono istituiti dalle regioni tavoli territoriali tra le parti sociali e datoriali, i centri per l'impiego e gli enti accreditati ai servizi al lavoro e alla formazione del territorio.
2. Nell'ambito dei tavoli territoriali di cui al comma 1 sono stabiliti criteri e misure per l'assunzione di lavoratori ultracinquantenni e sono predisposti idonei interventi di politica attiva, coordinati con quelli previsti dalla legislazione regionale.
3. Sulla base di accordi tra le parti sociali e datoriali per l'assunzione di lavoratori ultracinquantenni, sono segnalati alla regione i lavoratori che saranno presi in carico dai centri per l'impiego e degli enti accreditati ai servizi al lavoro operanti nel territorio provinciale per l'attivazione di percorsi personalizzati di riqualificazione dei lavoratori finalizzati alla ricollocazione concordata.
4. Le regioni favoriscono con fondi propri e con risorse del Fondo sociale europeo l'istituzione dei tavoli territoriali e l'attivazione dei percorsi di riqualificazione dei lavoratori.
5. Le misure di cui al presente articolo sono cumulabili con gli eventuali interventi e agevolazioni previsti a livello nazionale, regionale e territoriale o dalla contrattazione collettiva per il reinserimento dei lavoratori ultracinquantenni rimasti privi di occupazione.
1. Al fine di agevolare il raggiungimento dei requisiti pensionistici, ai lavoratori disoccupati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 è riconosciuta un'indennità pari alla quota necessaria per coprire il costo della contribuzione volontaria all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) fino a un massimo di cinque anni.
2. L'indennità riconosciuta al lavoratore ed erogata direttamente all'INPS ai sensi del comma 1 del presente articolo, è concessa secondo l'ordine della graduatoria di cui all'articolo 4 e nei limiti delle risorse stanziate ai sensi dell'articolo 5.
3. La concessione dell'indennità è subordinata all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione, rilasciata dall'INPS a seguito di domanda individuale da presentare entro trenta giorni dalla comunicazione della concessione della stessa indennità.
1. Hanno diritto alla concessione dell'indennità di cui all'articolo 2, previa apposta richiesta presentata all'INPS ai sensi dell'articolo 4, esclusivamente i lavoratori disoccupati che hanno compiuto cinquanta anni di età e che possiedono i seguenti requisiti:
a) sono cessati dalla fruizione di ammortizzatori sociali o non hanno fruito degli stessi alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro per assenza delle condizioni di legge;
b) sono in possesso dei requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria;
c) non sono titolari di prestazioni pensionistiche previdenziali.
1. Al fine della concessione dell'indennità di cui all'articolo 2, i lavoratori interessati devono presentare apposta richiesta all'INPS entro il 31 gennaio di ogni anno, con riferimento ai contributi relativi all'anno precedente.
2. L'INPS procede alla verifica della regolarità delle richiesta di cui al comma 1, nonché dei requisiti di ammissione dei lavoratori che le hanno presentate e redige una graduatoria sulla base dei punteggi indicati nella tabella A allegata alla presente legge.
1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per la concessione dell'indennità per la prosecuzione volontaria della contribuzione ai lavoratori disoccupati ultracinquantenni, con una dotazione annua, per il quinquennio 2015-2019, pari a 30 milioni di euro.
2. All'onere di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione, per il quinquennio 2015-2019, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Tabella A
(Articolo 4, comma 2)
Lavoratori cui occorrono da 1 a 52 settimane | Punti10 |
Lavoratori cui occorrono da 53 a 104 settimane | Punti 9 |
Lavoratori cui occorrono da 105 a 156 settimane | Punti 8 |
Lavoratori cui occorrono da 157 a 208 settimane | Punti 7 |
Lavoratori cui occorrono da 209 a 260 settimane | Punti 6 |
Lavoratori cui occorrono oltre 260 settimane | Punti 5 |
Lavoratori cui occorrono più di cinque anni | Punti 1 |
Lavoratori cui occorrono fino a cinque anni | Punti 2 |
Lavoratori cui occorrono fino a quattro anni | Punti 3 |
Lavoratori cui occorrono fino a tre anni | Punti 4 |
Lavoratori cui occorrono fino a due anni | Punti 5 |
Lavoratori cui occorre un anno o frazione di anno | Punti 6 |