Frontespizio | Progetto di Legge | Allegato 1 |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3156 |
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Trattati:
a) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013;
b) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013.
1. Piena ed intera esecuzione è data ai Trattati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 26 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo 24 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge.
1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), valutati in euro 9.497 a decorrere dall'anno 2015, e dalle rimanenti spese pari a euro 13.900 a decorrere dall'anno 2015, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), valutati in euro 27.185 a
decorrere dall'anno 2015, e dalle rimanenti spese pari a euro 5.000 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ALLEGATO