Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3166 |
1. Finalità della presente legge è lo sviluppo di una rete della mobilità ciclistica, per usi quotidiani e turistici, anche tramite il recupero e l'utilizzo delle linee ferroviarie, dei tratti stradali secondari e dei percorsi prevalentemente pedonali, per promuovere una mobilità diversa e sostenibile.
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) «mobilità ciclistica»: la forma di mobilità basata sull'uso della bicicletta, finalizzata al miglioramento della sostenibilità dei trasporti e alla riduzione di tempi e costi degli spostamenti urbani, alla cui realizzazione concorrono le infrastrutture dedicate, quali piste ciclabili, piste ciclopedonali, percorsi ciclabili e altre tipologie di interventi sostenibili;
b) «utilizzo delle ferrovie»: tracciati ferroviari mai entrati in esercizio o sui quali è stata disposta la sospensione o la cessazione del servizio, appartenenti alla rete ferroviaria statale o a società private ovvero in concessione governativa, o in qualsiasi altra forma di proprietà o gestione; ai fini della presente legge sono equiparate alle ferrovie anche le tramvie e le altre infrastrutture su ferro in abbandono o non più utilizzate, il cui tracciato è prevalentemente in sede propria;
c) «rete nazionale della mobilità ciclistica»: il sistema di percorsi che compongono
la struttura nazionale della mobilità ciclistica e ne realizzano gli obiettivi;d) «programma regionale della mobilità ciclistica»: lo strumento attuativo della rete nazionale della mobilità ciclistica, di competenza delle regioni, che ne recepisce le indicazioni e ne individua le articolazioni regionali definendo le opere;
e) «linee guida della mobilità ciclistica»: gli indirizzi tecnici e amministrativi per la realizzazione di quanto previsto alle lettere c) e d), in particolare al fine di individuare le tipologie di percorsi che possono essere inclusi nel programma e le modalità per il recupero e il riutilizzo delle infrastrutture territoriali o diversamente utilizzate, salvaguardando la possibilità della loro riconversione all'uso originario, la compatibilità e l'integrazione tra diversi utenti, la separazione o la protezione dalla rete stradale ordinaria e l'integrazione con il sistema dei trasporti pubblici locali e con la rete dell'ospitalità diffusa.
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone la rete nazionale della mobilità ciclistica e le linee guida della mobilità ciclistica.
2. La rete nazionale della mobilità ciclistica è finalizzata:
a) al recupero e al riutilizzo delle infrastrutture territoriali in disuso;
b) alla condivisione delle diverse forme di utilizzo delle infrastrutture di cui alla lettera a);
c) alla sicurezza dell'utenza;
d) all'integrazione con il sistema dei trasporti pubblici locali e con la rete dell'ospitalità diffusa.
3. La rete nazionale della mobilità ciclistica è realizzata preferibilmente utilizzando le seguenti tipologie di percorsi:
a) ferrovie in disuso;
b) argini e alzaie dei fiumi e dei canali;
c) tronchi stradali dismessi dall'Ente nazionale per le strade (ANAS) Spa o da altre amministrazioni pubbliche;
d) strade secondarie, vicinali, campestri o interpoderali a bassa percorrenza veicolare;
e) strade appartenute al demanio militare;
f) sentieri, mulattiere e tratturi, le cui caratteristiche ambientali e di sicurezza sono compatibili con la presenza di escursionisti.
4. La rete nazionale della mobilità ciclistica è integrata, con particolari facilitazioni d'uso, sia tariffarie sia di carico, dalle seguenti categorie di mezzi di trasporto pubblico in esercizio:
a) ferrovie in esercizio della rete del trasporto locale;
b) ferrovie turistiche in esercizio;
c) linee di navigazione interna;
d) impianti a fune;
e) autolinee pubbliche.
5. Le linee guida della mobilità ciclistica definiscono gli aspetti finanziari con particolare riferimento ai contributi dei Ministeri competenti, alle modalità per la ripartizione dei fondi necessari, alle modalità per il ricorso al partenariato tra pubblico e privato e all'affidamento delle opere in fase di realizzazione o di gestione a soggetti senza fini di lucro. In caso di affidamento a soggetti senza fini di lucro possono concorrere anche i proventi di
sponsorizzazioni da parte di aziende private, nonché i lasciti e le erogazioni liberali, finalizzati alla realizzazione della rete nazionale della mobilità ciclistica.1. Le ferrovie in disuso sono in ogni caso destinate prioritariamente al servizio
di trasporto di passeggeri e di merci su rotaia. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, in base alle rispettive competenze, verificano periodicamente la fattibilità del ripristino del servizio ferroviario, anche sotto forma di ferrovia turistica o metropolitana, sulla base di specifiche valutazioni che tengono conto del valore sociale o turistico dell'intervento ovvero di potenziali requisiti di redditività dell'esercizio. Qualora esistano le condizioni favorevoli, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adotta le misure necessarie al ripristino del servizio ferroviario. 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, è istituito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio biciclette. Il numero dei componenti, la composizione e le modalità di funzionamento sono stabiliti nel medesimo decreto.
2. L'Ufficio biciclette, presieduto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è composto dai Ministri di cui al comma 1, da rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dai rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, nonché da rappresentanti di altre associazioni che per scopo e per statuto sono conformi alle finalità della presente legge.
3. L'Ufficio biciclette svolge le seguenti attività:
a) fornisce supporto scientifico e tecnico per la redazione della rete nazionale della mobilità ciclistica e per la redazione delle linee guida della mobilità ciclistica;
b) esprime parere ai fini dell'approvazione di quanto previsto dall'articolo 3;
c) promuove la realizzazione della rete nazionale della mobilità ciclistica tramite accordi tra regioni e province, nonché la realizzazione di connessioni intermodali per facilitare la fruizione della stessa rete;
d) collabora all'individuazione dei tronchi di ferrovie in disuso incluse nell'elenco previsto dall'articolo 3, comma 7, da inserire nella rete nazionale della mobilità ciclistica e nel programma regionale della mobilità ciclistica, in caso di inadempienza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si sostituisce allo stesso nell'individuazione dei tronchi dismessi;
e) promuove e coordina le iniziative finalizzate all'incentivazione e alla diffusione della mobilità ciclistica;
f) sostiene, attraverso iniziative pubbliche e supporti multimediali, la diffusione della pratica della mobilità ciclistica nell'opinione pubblica e nelle associazioni interessate;
g) vigila sull'attuazione della presente legge, nonché sull'attuazione della legge 19 ottobre 1998, n. 366;
h) promuove e coordina iniziative a carattere nazionale finalizzate alla diffusione della mobilità sostenibile.
1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, nel limite massimo di 2.000.000 di euro per ciascun anno del triennio 2015-2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.