Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3064


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
SBERNA, GIGLI, DELLAI, FAUTTILLI, FITZGERALD NISSOLI, CARUSO, PIEPOLI, SANTERINI, ALFREIDER, BORGHESE, BORGHESI, MATTEO BRAGANTINI, BUENO, GEBHARD, MARGUERETTAZ, NESI, OTTOBRE, PLANGGER, PRATAVIERA, SCHULLIAN, BINETTI, BUTTIGLIONE, CALABRÒ, DE MITA, LUPI, PATRIARCA, PAGANO, RUBINATO, BASSO, CATALANO, FALCONE, GIANCARLO GIORGETTI, GUIDESI, INVERNIZZI, LATRONICO, MARAZZITI, PICCIONE, PISO, PREZIOSI, SAMMARCO, ADORNATO, SCOPELLITI, SOTTANELLI
Ripristino delle festività soppresse agli effetti civili
Presentata il 22 aprile 2015


      

torna su
Onorevoli Colleghi! Le feste sono avvenimenti che segnano le storie individuali e collettive come una sorta di punteggiatura che scandisce il racconto e le biografie di ciascuna persona e di ciascuna comunità.
      Da sempre gli uomini e i gruppi sociali sentono il bisogno di interrompere lo scorrere del tempo e la quotidianità degli eventi con momenti di festa e di celebrazione. La festa è al tempo stesso un'occasione di discontinuità nel tempo, che definisce un prima e un dopo, e un elemento di continuità e di riconoscimento, dal momento che ciclicamente rinsalda i legami e attribuisce al tempo regolarità e ritorni.
      Far festa implica, oltre all'evocazione della dimensione temporale – di discontinuità e di ritorno ciclico – la presenza di un gruppo con il quale celebrare e condividere: un gruppo familiare, comunitario o nazionale. La festa aiuta a definire e a ridefinire il posto di ciascuno e conferma il ruolo della comunità e dell'appartenenza.
      Le feste a carattere religioso che definiscono lo scorrere del tempo e il calendario rinsaldano le appartenenze e attribuiscono identità e condivisione al gruppo. Anche le feste civili e nazionali hanno lo scopo di ritessere i legami comunitari, di far sentire ognuno partecipe di una celebrazione che riguarda un territorio, la sua identità e gli eventi che hanno segnato la sua storia.
      Il nostro Paese è stato storicamente segnato dalla presenza del cristianesimo e dall'influsso delle feste da esso proposte.
      La disciplina del riconoscimento delle festività religiose agli effetti civili è dettata dalle leggi 27 maggio 1949, n. 260, e 5 marzo 1977, n. 54.
      Fino al 1976 lo Stato riconosceva come giorni festivi agli effetti civili le festività religiose di cui all'articolo 11 della legge 27 maggio 1929, n. 810, che ha ratificato il Concordato stipulato con la Santa Sede in quello stesso anno. Esse erano: il primo giorno dell'anno, l'Epifania (6 gennaio), san Giuseppe (19 marzo), l'Ascensione, il Corpus Domini, i santi Pietro e Paolo (29 giugno), l'Assunzione della Beata Vergine Maria (15 agosto), Ognissanti (1 novembre), l'Immacolata Concezione (8 dicembre) e Natale (25 dicembre). A queste si aggiungevano tre festività, ufficialmente non riconosciute dalla Chiesa agli effetti del precetto festivo, ma di lunga e consolidata tradizione popolare: il lunedì dopo Pasqua (o lunedì dell'Angelo), il lunedì dopo la Pentecoste e il 26 dicembre (santo Stefano).
      Nel 1977 vennero espressamente soppresse, agli effetti civili e nella cadenza infrasettimanale diversa dalla domenica, l'Epifania, San Giuseppe, l'Ascensione, il Corpus Domini, i santi Pietro e Paolo. Ciò avvenne in considerazione della loro «negativa incidenza sulla produttività sia delle aziende che dei pubblici uffici». Successivamente, con l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 792, e in applicazione del nuovo concordato con la Santa Sede, venivano reintrodotte l'Epifania e, per la sola città di Roma, la festività dei santi Pietro e Paolo, quali patroni dell'urbe.
      L'attuale regime delle festività religiose agli effetti civili, in un Paese di forte radicamento della religione cattolica, presenta incongruenze con realtà di altri Paesi, aderenti o non aderenti all'Unione europea, in cui la presenza della religione cattolica è minore o addirittura minoritaria.
      L'Ascensione, scomparsa dal calendario delle festività civili in Italia, è invece civilmente riconosciuta tale in Austria, in Belgio, in Danimarca, in Finlandia, in Francia, in Germania, in Lussemburgo, in Polonia, in Olanda, in Norvegia, in Svezia e in Svizzera.
      Il Corpus Domini è festività agli effetti civili in Austria, in Svizzera, in Germania, in Polonia, in Croazia e in Portogallo.
      Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Olanda, Norvegia, Svezia e Svizzera riconoscono agli effetti civili il lunedì della Pentecoste.
      La vecchia festività di san Giuseppe si è conservata in Spagna, in Svizzera, in Baviera e in Tirolo. I santi Pietro e Paolo è giorno festivo in Svizzera, a Monaco, in Polonia e a Malta.
      La presente proposta di legge è volta al ripristino di alcune festività religiose con l'obiettivo di adeguare la materia del riconoscimento delle festività ufficialmente riconosciute dalla Chiesa cattolica e di quelle di forte tradizione cattolica popolare all'attualità degli altri Paesi membri dell'Unione europea.
      I motivi che determinarono il Governo, nel 1977, alla soppressione di alcune festività devono ritenersi superati dall'attuale realtà economico-produttiva. Ciò in quanto, in una logica di concorrenzialità di mercato, più che la produzione secondo i princìpi dell'economia di scala, assumono sempre più importanza altri parametri, quali la pressione fiscale e gli oneri impropri che gravano sulle imprese, la politica creditizia a favore delle imprese stesse, l'impiego di nuove tecnologie che consentano una buona conoscenza delle previsioni della domanda di mercato e l'abbattimento dei costi di produzione. Tanto che gli altri Paesi ad economia avanzata, ad eccezione di Italia, Spagna e Portogallo, non hanno ritenuto di adottare provvedimenti simili alla legge n. 54 del 1977, mantenendosi comunque sempre altamente competitivi, senza recare alcun pregiudizio ai sentimenti religiosi e popolari più diffusi, tramandati dalla cultura delle precedenti generazioni, per premiare logiche economicistiche grossolane e superate, come purtroppo si è verificato in Italia. Di ben altra portata, in questo Paese, avrebbero dovuto essere i provvedimenti a sostegno dell'economia che non la riduzione delle festività.
      La reintroduzione delle festività soppresse dalla legge n. 54 del 1977 intende ridare significato alla tradizione popolare, non determina scompensi significativi alla produttività delle aziende, trasferisce una quota maggiore di reddito prodotto ad altri comparti di mercato ad alto valore aggiunto, quali il turismo e il tempo libero, con buoni ritorni economici per l'economia nel suo complesso, e risulta più coerente con quel che avviene negli altri Paesi europei.
      Siamo tutti invitati a non dimenticare le festività, a promuoverle, a rispettarle e a celebrarle nel senso religioso della parola. La domenica e il giorno festivo sono un bene prezioso la cui rinuncia provocherebbe gravi danni all'intera società. Le festività sono una presenza importante della fede e della Chiesa nella nostra vita e noi tutti dovremmo riflettere un po’ sul motivo della loro esistenza. Si tenga conto che le festività soppresse sono state aggiunte al periodo delle ferie ordinarie oppure retribuite, per cui il loro ripristino ha un costo attenuato. Nel periodo che va dall'Epifania (6 gennaio) fino alla solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria (15 agosto) non è rimasta in Italia alcuna giornata festiva religiosa infrasettimanale riconosciuta agli effetti civili, a differenza di quanto succede negli altri Paesi. Inoltre non è da sottovalutare l'incremento di consumi che ogni festività porta con sé e quindi una positiva ricaduta sullo stato della nostra economia (basta pensare a titolo esemplificativo a piccole gite, turismo, benessere eccetera).
torna su
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Giorni festivi).

      1. Sono considerati festivi ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260, i seguenti giorni:

          a) il 19 marzo, giorno della festa di S. Giuseppe;

          b) il giorno dell'Ascensione;

          c) il giorno del Corpus Domini;

          d) il giorno della festa dei santi apostoli Pietro e Paolo;

          e) il giorno di lunedì seguente la Pentecoste.

      2. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1977, n. 54, è abrogato. Agli effetti retributivi si applicano le norme vigenti per le festività nazionali.

Per tornare alla pagina di provenienza azionare il tasto BACK del browser