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CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3064 |
1. Sono considerati festivi ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260, i seguenti giorni:
a) il 19 marzo, giorno della festa di S. Giuseppe;
b) il giorno dell'Ascensione;
c) il giorno del Corpus Domini;
d) il giorno della festa dei santi apostoli Pietro e Paolo;
e) il giorno di lunedì seguente la Pentecoste.
2. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1977, n. 54, è abrogato. Agli effetti retributivi si applicano le norme vigenti per le festività nazionali.