Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3000 |
1. Al fine di colmare il divario retributivo tra i sessi, le imprese e le organizzazioni sono tenute a garantire la trasparenza e la pubblicità della composizione e della struttura salariale della remunerazione dei propri dipendenti, con l'omissione di qualsiasi elemento identificativo personale, tranne l'indicazione del sesso, secondo quanto previsto dall'articolo 2.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con cui definisce:
a) le modalità per assicurare la trasparenza e la pubblicità della composizione e della struttura salariale della remunerazione dei dipendenti;
b) le sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza e di pubblicità di cui all'articolo 1 nonché delle modalità per assicurarne il rispetto.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) assicurare il rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, escludendo in ogni caso la presenza di qualsiasi dato anagrafico diverso dall'indicazione del sesso;
b) prevedere la chiara identificazione del sesso;
c) prevedere la chiara identificazione della composizione e della struttura salariale;
d) assicurare che ciascun lavoratore conosca, senza necessità di presentare apposita richiesta, la retribuzione e ogni altra forma di remunerazione, compresi i
bonus, di tutti i lavoratori dipendenti della medesima impresa od organizzazione;e) assicurare che ciascun lavoratore possa consultare, senza necessità di presentare richiesta, per un periodo di almeno sessanta mesi, la retribuzione e ogni altra forma di remunerazione, compresi i bonus, di tutti i lavoratori dipendenti della medesima impresa od organizzazione;
f) assicurare che le prerogative di cui alle lettere d) ed e) siano assicurate anche alle associazioni sindacali;
g) assicurare che le imprese con almeno cinquanta dipendenti informino regolarmente i dipendenti, i rappresentanti dei lavoratori e le parti sociali sulla retribuzione media per categoria di dipendente o posizione, ripartita per sesso;
h) assicurare che le imprese e le organizzazioni con almeno duecentocinquanta dipendenti svolgano audit salariali da mettere a disposizione dei rappresentanti dei lavoratori e delle parti sociali.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere sanzioni amministrative adeguate e ragionevoli in caso di mancato adempimento all'obbligo di rendere pubbliche le retribuzioni e ogni altra forma di remunerazione;
b) prevedere sanzioni amministrative adeguate e ragionevoli in casi di mancato rispetto delle modalità previste per assicurare le forme di trasparenza e di pubblicità di cui alla presente legge e ai decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo;
c) prevedere un progressivo aumento della sanzione qualora le violazioni di cui alle lettere a) e b) risultino gravi e reiterate.