Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3201


DISEGNO DI LEGGE
presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(RENZI)
dal ministro dell'economia e delle finanze
(PADOAN)
e dal ministro della giustizia
(ORLANDO)
Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria
Presentato il 27 giugno 2015


      

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Onorevoli Deputati! Il decreto-legge oggetto del presente disegno di legge di conversione reca misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria.
      In primo luogo, nell'ambito del titolo I, recante interventi in materia di procedure esecutive, il capo I reca norme in tema di facilitazione della finanza della crisi.

      Articolo 1. (Finanza interinale). L'articolo apporta modifiche all'articolo 182-quinquies del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, di seguito «legge fallimentare», con la finalità di facilitare il reperimento della provvista finanziaria in vista della conclusione dei concordati.
      Secondo alcuni orientamenti emersi nel dibattito relativo all'interpretazione dell'articolo 182-quinquies della legge fallimentare,

il debitore che intende richiedere l'autorizzazione alla contrazione dei finanziamenti interinali di cui al primo comma di tale articolo dovrebbe allegare alla relativa istanza, oltre all'attestazione dell'esperto in ordine alla migliore soddisfazione dei creditori, obbligo già espressamente previsto dalla formulazione attuale della legge, anche il piano e la proposta di concordato.
      Tale interpretazione – che non trova riscontro nel dato testuale della norma inserita nella legge fallimentare nel 2012 – limita in misura molto significativa l'utilità pratica della nuova disposizione. Infatti, così interpretato, l'articolo 182-quinquies non farebbe altro che duplicare sostanzialmente quanto già previsto all'articolo 167, secondo comma: la produzione di piano e proposta di concordato presuppongono uno stadio di avanzamento nella predisposizione della documentazione concordataria prossimo, se non equivalente, a quanto richiesto ai fini della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo ex articolo 161, commi secondo e terzo. In sostanza, l'interpretazione dell'articolo 182-quinquies che è emersa in certi orientamenti finisce sostanzialmente per parificare, quanto ai presupposti, la portata dei finanziamenti previsti dall'articolo in esame con i finanziamenti interinali ex articolo 167, secondo comma. L'effetto è quello di ritardare il momento in cui l'impresa può accedere alla finanza prededucibile nelle more della preparazione della documentazione concordataria, riducendo, in moltissimi casi, le concrete prospettive di risanamento dell'impresa in crisi.
      Peraltro, occorre prendere atto che la definizione della documentazione relativa ai finanziamenti interinali, in specie della relativa attestazione, richiede tempi non brevi. Ciò si rivela di particolare criticità nella fase che si apre con il deposito della domanda «prenotativa», in cui può manifestarsi l'esigenza di un (presumibilmente limitato) intervento per sostenere l'attività aziendale nell'immediato, al fine di preparare l'istanza di autorizzazione del vero e proprio finanziamento interinale (presumibilmente per importi ben maggiori).
      Pertanto, le modifiche al primo comma sono volte a meglio chiarire che il tribunale può autorizzare il debitore a contrarre finanziamenti prededucibili nella delicata fase che ha inizio con il deposito della domanda «prenotativa» di cui all'articolo 161, sesto comma, e, dunque, prima che siano stati predisposti il piano e la proposta di concordato, proprio al fine di consentire che ciò avvenga. La disposizione specifica, quindi, che ai fini dell'autorizzazione alla contrazione del finanziamento interinale non è necessario che il debitore depositi l'intera documentazione richiesta per l'ammissione alla procedura di concordato, fermo restando che il debitore dovrà allegate l'attestazione dell'esperto in ordine alla funzionalità del finanziamento rispetto alla migliore soddisfazione dei creditori, come già previsto dalla norma.
      Il nuovo terzo comma consente al debitore di richiedere al tribunale la pronuncia di provvedimenti d'urgenza, ispirati ai first day orders previsti nel Chapter 11 statunitense, che autorizzino sin da subito il debitore, che presenti la domanda «prenotativa», a contrarre limitati finanziamenti prededucibili necessari a sostenere l'attività aziendale per il periodo necessario per preparare l'istanza di autorizzazione del vero e proprio finanziamento interinale (la cui funzione è invece di sostenere l'attività d'impresa durante la procedura e quindi per importi ben maggiori). Ciò alla luce del prevedibile importo ridotto e dell'urgenza che costituisce presupposto di tali finanziamenti, senza che l'impresa in crisi debba presentare l'attestazione di un professionista in merito alla funzionalità alla migliore soddisfazione dei creditori, né tanto meno il piano e la proposta di concordato. Più nel dettaglio, in coerenza con la funzione specifica di tali finanziamenti urgenti, si stabilisce che il debitore (a) dichiari che non è in grado di reperire altrimenti le risorse necessarie, (b) indichi in maniera specifica la destinazione di tali finanziamenti e (c) dimostri che in assenza di tali finanziamenti deriverebbe un pregiudizio imminente e irreparabile all'azienda. Al fine di permettere al tribunale di disporre di elementi per decidere in merito all'istanza autorizzativa dell'impresa in crisi (tenuto conto dell'assenza, in tale ipotesi, dell'attestazione di un professionista), si prevede espressamente che il tribunale possa sentire senza formalità i principali creditori. Tale facoltà consente di bilanciare opportunamente, da un lato, l'esigenza di celerità e, dall'altro, la dovuta considerazione delle informazioni in possesso dei creditori e del loro atteggiamento rispetto al debitore, anche in relazione ai suoi pregressi comportamenti.
      Resta comunque inteso che è evidentemente di esclusiva responsabilità del tribunale decidere se, e in quali termini, autorizzare i finanziamenti in questione nelle circostanze concrete, eventualmente negando l'autorizzazione laddove, sulla base delle informazioni assunte, vi sia ad esempio il sospetto di intenti abusivi o fraudolenti da parte del debitore.

      Il capo II reca norme in tema di apertura alla concorrenza nel concordato preventivo.

      Articolo 2. (Offerte concorrenti). L'articolo introduce il nuovo articolo 163-bis della legge fallimentare e ne modifica l'articolo 182, con la duplice finalità di massimizzare la recovery dei creditori concordatari e di mettere a disposizione dei creditori concordatari una possibilità ulteriore rispetto a quella di accettare o rifiutare in blocco la proposta del debitore.
      Quanto all'introduzione dell'articolo 163-bis nella legge fallimentare, si ricorda preliminarmente che nella prassi il piano concordatario prevede, non di rado, la cessione dell'azienda, di uno o più rami d'azienda dell'impresa in crisi oppure di beni di rilevante valore (ad esempio, immobili) a terzi già individuati. Generalmente non vi è la garanzia che le condizioni economiche pattuite con il terzo assicurino il miglior realizzo dell'azienda e dunque sia massimizzata la recovery dei creditori concordatari. Questo rischio risulta particolarmente elevato nei casi in cui la controparte del debitore non sia terza e indipendente rispetto a quest'ultimo ovvero quando il debitore non abbia previamente esperito un procedimento competitivo.
      Al fine di massimizzare la recovery dei creditori concordatari e di mettere a loro disposizione una terza possibilità oltre a quella se accettare o rifiutare in blocco la proposta del debitore, la norma prevede che sia possibile, nel pieno rispetto del piano del debitore e solo quando questo preveda una cessione con corrispettivo in denaro, prevedere l'apertura a possibili offerte competitive che siano migliorative nel quantum senza alterare l'originario piano. Ciò anche al fine di delimitare esattamente la ratio della norma e non creare confusioni con l'istituto limitrofo dei piani concorrenti.
      Il commissario è tenuto a valutare la congruità dell'offerta prevista nel piano predisposto dall'impresa in crisi, tenuto conto dei termini e delle condizioni della stessa, del corrispettivo e delle caratteristiche dell'offerente. Qualora il commissario nutra dubbi in ordine alla migliore convenienza per i creditori di tale offerta, anche alla luce di circostanze quali l'eventuale previo esperimento di procedure competitive volte a individuare l'offerta migliore per la cessione degli asset, le modalità delle procedure competitive stesse e la presentazione di manifestazioni di interesse, propone istanza al tribunale per l'apertura di un procedimento competitivo. Il tribunale decide sull'istanza sentito il commissario o dispone d'ufficio l'apertura di un procedimento competitivo, tenuto conto del valore dell'azienda o del bene e della probabilità di conseguire una migliore soddisfazione dei creditori, che è legata anche a elementi quali il pericolo di ritardo e l'incremento dei costi della procedura risultante dall'esperimento della procedura competitiva. Nel caso in cui il tribunale ritenga, in base alle circostanze concrete, di consentire la presentazione di offerte migliorative, stabilisce le modalità di svolgimento della procedura competitiva

e di accesso alle informazioni rilevanti, fissandone limiti di utilizzo e modalità di messa a disposizione da parte del commissario, le modalità di presentazione delle offerte (che devono essere irrevocabili, prevedendo che ne sia assicurata in ogni caso la comparabilità), i requisiti di partecipazione degli offerenti e le garanzie che è richiesto loro di presentare.
      La comparabilità delle offerte garantisce che siano confrontabili tra loro e non richiedano una variazione sostanziale del piano (con il rischio che esso divenga, altrimenti, non più fattibile). In questo modo, si è ritenuto di assicurare che la presentazione di offerte concorrenti sull'azienda, su uno o più rami d'azienda o su specifici beni non costituisca ostacolo al complessivo progetto di superamento in via concordata della crisi predisposto dall'imprenditore in difficoltà. Al contrario, l'offerta migliorativa avrebbe soltanto l'effetto, nel quadro del medesimo piano, di aumentare il valore di realizzazione del bene (o dei beni) per cui il piano già in origine prevedeva la cessione. Ciò, chiaramente, non significa che, in caso di offerta migliorativa, non sia necessario apportare modifiche al piano e alla proposta. A tale scopo, si è previsto che l'impresa in crisi debba modificare la propria proposta ai creditori al fine di riflettere il carattere migliorativo dell'offerta in termini di recovery e apportare al piano gli adattamenti conseguenti all'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente prevista.
      È stato previsto che, con la vendita o con l'aggiudicazione, se precedente, a soggetto diverso dall'originario cessionario, quest'ultimo è liberato dalle obbligazioni eventualmente assunte nei confronti del debitore e che in suo favore il commissario dispone il rimborso delle spese e dei costi sostenuti per la formulazione dell'offerta.
      La previsione del rimborso dei costi e delle spese è particolarmente importante, in quanto permette di evitare il rischio che la prospettiva di una successiva procedura competitiva disincentivi i terzi rispetto alla presentazione di proposte di acquisto, in qualsiasi forma, durante la fase iniziale del processo di risoluzione concordata della crisi. In assenza di tale rimborso, i potenziali acquirenti più difficilmente investirebbero tempo e risorse nella definizione dell'operazione di cessione degli asset dell'impresa in crisi. Il tetto al rimborso massimo è volto a evitare un'eccessiva lievitazione, a carico della procedura, dei costi per spese professionali sostenute dall'originario offerente ed è disposto entro il limite massimo del 3 per cento del prezzo indicato nell'offerta. Ciò al fine di non scoraggiare, per l'esiguità dei rimborsi ottenibili, la presentazione di offerte iniziali quando si tratti di cespiti di valore non significativo.
      In caso di più offerte migliorative, il giudice dispone la gara tra gli offerenti, da tenersi nella stessa o nell'udienza immediatamente successiva, e comunque prima dell'adunanza dei creditori. Se l'iniziale cessionario decide di partecipare alla gara, in tal caso dovrà attenersi alle modalità previste dal giudice nel decreto.
      L'ultimo comma prevede l'estensione, in quanto compatibile, della procedura competitiva appena descritta all'affitto di azienda o di uno o più rami d'azienda e alle cessioni nella fase del concordato «con riserva». Tale previsione ha l'effetto di legittimare la prassi delle cessioni in pendenza del termine per la presentazione del piano e della proposta ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, che in certi casi si rivelano particolarmente opportune tenuto conto del rischio – in relazione alle caratteristiche specifiche dell'attività economica svolta dall'impresa – di perdita dell'avviamento o della continuità aziendale in danno dei creditori.
      Quanto alle modifiche all'articolo 182 della legge fallimentare, in primo luogo, al primo comma è introdotta una disposizione che estende alle cessioni di beni del debitore effettuate ai sensi del citato articolo le forme di pubblicità previste dal codice di procedura civile in relazione alle vendite pubbliche.
      Con la modifica del quinto comma si è provveduto a rimuovere qualsiasi dubbio circa l'effetto «purgativo» anche delle cessioni effettuate prima dell'ammissione alla procedura di concordato, purché debitamente autorizzate, nonché delle cessioni attuate in esecuzione del concordato omologato, ma a opera di un soggetto diverso dal liquidatore giudiziale, come accade ad esempio quando la proposta non preveda la nomina di un liquidatore giudiziale o per le dismissioni previste ai sensi dell'articolo 186-bis, primo comma, nell'ambito di un concordato con continuità aziendale.

      Articolo 3. (Proposte concorrenti). L'articolo apporta modifiche agli articoli 163, 165, 172, 175, 177 e 185 della legge fallimentare per consentire ai creditori di sottoporre proposte di concordato alternative a quella presentata dall'imprenditore all'assemblea dei creditori, che potranno quindi scegliere la proposta che meglio tuteli i loro interessi. Anche in questo caso, come per il precedente articolo, le finalità sono quelle di massimizzare la recovery dei creditori concordatari e di mettere a disposizione dei creditori concordatari una possibilità ulteriore rispetto a quella di accettare o rifiutare in blocco la proposta del debitore.
      Tale intervento è funzionale a due importanti obiettivi:

          a) offrire ai creditori strumenti per impedire che il debitore presenti proposte che non rispecchiano il reale valore dell'azienda (appropriandosi, così, integralmente del surplus di ristrutturazione, ossia del maggiore valore creato dalla riorganizzazione rispetto all'alternativa della liquidazione fallimentare), anche quando ai creditori non sia offerta l'integrale soddisfazione dei loro crediti, benché riscadenzati;

          b) creare i presupposti per la nascita, anche in Italia, di un mercato dei distressed debt, già da tempo sviluppatosi in altri Paesi (tra cui, in particolare, gli Stati Uniti d'America) in modo da consentirne un significativo smobilizzo. Eventuali investitori interessati a compiere un'operazione di acquisto e risanamento di un'impresa in concordato, per poter presentare una proposta alternativa, dovrebbero infatti acquistare crediti nei confronti dell'impresa in concordato per un valore pari almeno al 10 per cento dell'indebitamento di quest'ultima. Se poi l'investitore volesse assicurarsi il successo della propria proposta la percentuale di crediti che dovrebbe essere acquistata sarebbe molto maggiore.

      Con le modifiche all'articolo 163 della legge fallimentare, è stato previsto che le proposte di concordato concorrenti sono ammissibili se non risulta che la proposta di concordato del debitore assicura il pagamento, ancorché dilazionato, di almeno il 40 per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. La proposta può prevedere l'intervento di terzi e, se il debitore ha la forma di società per azioni o a responsabilità limitata, può prevedere un aumento di capitale della società con esclusione o limitazione del diritto d'opzione.
      I creditori che presentano una proposta di concordato concorrente hanno diritto di voto sulla medesima solo se collocati in un'autonoma classe.
      La proposta può prevedere l'intervento di terzi e, se il debitore ha la forma di società per azioni o a responsabilità limitata, può prevedere un aumento di capitale della società con esclusione o limitazione del diritto d'opzione. La possibilità di un'apertura al mercato al di sotto di tale soglia, più alta della media di soddisfacimento attualmente realizzata, dovrebbe rappresentare un incentivo per il debitore a far emergere prima la crisi; la previsione di tale soglia minima inoltre ha la funzione di garantire la serietà della proposta del debitore.
      In difetto di tale promessa, infatti, l'imprenditore in crisi confessa l'incapienza del proprio patrimonio che, in base ai princìpi generali in tema di responsabilità patrimoniale, deve ritenersi a questo punto integralmente sottoposto a un vincolo di soddisfazione dei creditori.
      La ratio di questo insieme di modifiche normative risiede nella possibilità di consentire ai creditori, o ad altri imprenditori che acquistino crediti verso l'impresa in crisi, di presentare proprie proposte ai creditori, qualora ritengano di poter gestire meglio l'attività e siano disponibili a

immettere nuovi capitali. Ciò, come rilevato, ha l'effetto di neutralizzare altresì il rischio che l'imprenditore presenti proposte che non rappresentino l'effettivo valore dell'azienda. Infatti, l'anticipazione da parte del debitore della possibilità che sia presentata un'offerta alternativa dovrebbe indurlo a presentare un'offerta ai creditori che effettivamente preveda per essi la migliore soddisfazione possibile (in tal modo, rimuovendo gli incentivi alla presentazione di proposte alternative da parte di «vecchi» o «nuovi» creditori).
      In particolare, il nuovo quarto comma prevede che uno o più creditori che rappresentano, anche per effetto di acquisti successivi alla presentazione della domanda di concordato, almeno il 10 per cento dei crediti possono depositare una proposta concorrente e il relativo piano. La previsione di una soglia del 10 per cento dei crediti per la presentazione di una proposta dovrebbe svolgere una prima funzione di filtro di iniziative non rilevanti, che finirebbero solo per rischiare di appesantire la procedura. Inoltre, si è definita una sequenza temporale idonea a conciliare le esigenze dei creditori interessati di avere un quadro informativo adeguato (anche sulla base della relazione del commissario) e di non dilatare eccessivamente il tempo per arrivare all'adunanza dei creditori. È stato portato a centoventi giorni il termine (oggi di trenta, ma praticamente inattuato) per la convocazione dei creditori; nei trenta giorni antecedenti tale adunanza, è possibile per i creditori presentare proposte concorrenti.
      Proposta e piano possono sono accompagnati dalla relazione di cui all'articolo 161, che può essere limitata alla sola fattibilità del piano per gli aspetti che non siano già oggetto di verifica da parte del commissario giudiziale e che può essere omessa qualora tali aspetti manchino. La presenza e la valutazione del commissario non sempre eliminano la necessità di una relazione esterna, che può essere di utilità proprio allo stesso commissario per una migliore valutazione della proposta concorrente.
      Il creditore proponente potrà votare sulla proposta di concordato solo se incluso in un'autonoma classe, anche al fine di consentire ai creditori esterni la possibilità di contestare la convenienza del concordato ex articolo 180, quarto comma.
      Il nuovo settimo comma applica alle proposte concorrenti il generale principio di controllo giudiziario sulla correttezza dei criteri di formazione delle classi.
      In base alle modifiche all'articolo 165 della legge fallimentare, nel caso in cui la manifestazione di interesse appaia particolarmente seria e il terzo assuma impegni specifici (ad esempio, si impegni a prestare una garanzia economica a tutela del rispetto del proprio impegno di confidenzialità), il commissario giudiziale fornisce ai creditori richiedenti elementi per svolgere una più approfondita due diligence ai fini della predisposizione e della presentazione di proposte alternative. In considerazione dell'esigenza di garantire la riservatezza sulle informazioni relative all'impresa in crisi apprese dal creditore proponente nell'esame della documentazione messa a sua disposizione, si prevede che il commissario possa stabilire specifici obblighi di riservatezza a suo carico. Inoltre, al fine di evitare che le manifestazioni di interesse possano essere presentate in via strumentale, con l'intento di acquisire informazioni utili alla successiva presentazione di una proposta di concordato fallimentare, si prevede che il creditore cui sia riconosciuta la possibilità di visionare la documentazione dell'impresa in crisi sia soggetto alle stesse limitazioni previste per la presentazione di una proposta di concordato fallimentare da parte del debitore o di un soggetto a esso legato ex articolo 124, primo comma. In sostanza, si evita così che il creditore possa avere un incentivo rilevante a non presentare la propria proposta al fine di farlo soltanto in un momento successivo, dopo l'avvenuto fallimento dell'impresa.
      Con le modifiche all'articolo 172 della legge fallimentare si prevede che il commissario rediga l'inventario e depositi la relazione almeno quarantacinque giorni prima dell'adunanza dei creditori. L'ampliamento di questo termine è funzionale a consentire ai creditori che siano interessati a presentare una proposta alternativa di avvalersi dell'enorme patrimonio informativo rappresentato dalla relazione del commissario, salvaguardando altresì la certezza dei tempi, visto che non si prevede la fissazione di una nuova adunanza.
      Nel caso in cui siano presentate proposte concorrenti successivamente, nel rispetto del termine di trenta giorni antecedenti l'adunanza, il commissario integra la sua relazione e la deposita almeno dieci giorni prima dell'adunanza dei creditori. La relazione contiene una particolareggiata comparazione tra tutte le proposte depositate. Analoga relazione integrativa, considerate l'estrema volatilità dei valori e l'essenzialità di informazioni aggiornate, è redatta qualora emergano informazioni che i creditori devono conoscere ai fini dell'espressione del voto. Le proposte di concordato possono essere modificate fino a quindici giorni prima dell'adunanza dei creditori per dare la possibilità, soprattutto al debitore, di modificare in meglio la propria proposta, per aumentare le possibilità di conseguire la maggioranza dei voti favorevoli.
      Con le modifiche all'articolo 175 della legge fallimentare si disciplina il procedimento di voto, alla luce dell'introduzione della possibilità che siano presentate anche proposte da parte di soggetti diversi dal debitore. Nel dettaglio, si prevede che all'adunanza dei creditori il commissario illustri non solo le proposte del debitore, ma anche quelle eventualmente presentate dai creditori. Il debitore può esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o fattibili le eventuali proposte concorrenti.
      Il nuovo quinto comma prevede che le proposte siano sottoposte al voto dei creditori seguendo l'ordine temporale del loro deposito e, dunque, cominciando sempre dalla proposta del debitore.
      Nel modificare l'articolo 177 della legge fallimentare, al primo comma, è previsto che, quando sono poste al voto più proposte, si considera approvata la proposta che ha conseguito la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto con preferenza, in caso di parità, per quella del debitore o, in caso di parità fra proposte di creditori, per quella presentata per prima. Quando non si raggiungono tali maggioranze, il giudice delegato rimette al voto la sola proposta che ha conseguito la maggioranza relativa dei crediti, senza necessità di fissare una nuova udienza, ma solo un termine entro cui i creditori possano far pervenire il proprio dissenso.
      Al quarto comma è stato specificato che non partecipano al voto la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo.
      Allo scopo di rendere possibile l'esecuzione di un piano di concordato diverso da quello proposto dal debitore qualora i creditori approvino una proposta alternativa, si interviene poi sull'articolo 185. In particolare, si prevede che il debitore sia tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione ai termini della proposta alternativa approvata e che, qualora non adempia a tale obbligo, il tribunale, su istanza del commissario giudiziale che vigila sull'esecuzione del concordato oppure dei creditori che abbiano presentato la proposta approvata, possa attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari per porre in essere gli atti richiesti ai fini dell'esecuzione della proposta in luogo del debitore inadempiente.
      Nel caso il debitore abbia natura societaria, il tribunale può revocare l'organo amministrativo; in ogni caso, se ritenuto opportuno, il tribunale può nominare un amministratore giudiziario incaricandolo di compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato presentata da uno o più creditori, incluso il potere di convocare l'assemblea e di votare in luogo dei creditori l'aumento di capitale previsto dal piano di concordato. La concessione di tali poteri all'amministratore giudiziario si rende necessaria al fine di garantire l'effettiva esecuzione delle proposte di concordato e risponde all'esigenza di evitare che i soci esercitino il proprio potere di veto su operazioni societarie straordinarie al fine di estrarre valore a scapito dei creditori. Quando è stato nominato il liquidatore a norma dell'articolo 182, i compiti di amministratore giudiziario possono essere a lui attribuiti.
      La soluzione proposta in tema di debitori con natura societaria risponde a un'esigenza sempre più avvertita in ambito internazionale. Esemplificativo di ciò è stata l'introduzione nel 2011 in Germania della possibilità che il piano di ristrutturazione (Insolvenzplan), eventualmente presentato su impulso dei creditori, preveda qualsiasi misura consentita dal diritto commerciale (tra cui, ad esempio, un aumento di capitale), senza che sia necessaria una deliberazione in tal senso da parte dell'assemblea degli azionisti (cosiddetto cram down degli azionisti). Inoltre, anche in Spagna è stato recentemente previsto che i creditori rappresentanti un quinto dei crediti possano presentare un piano di ristrutturazione alternativo a quello del debitore, ponendo una responsabilità risarcitoria verso i creditori a carico dei soci che irragionevolmente rifiutino di deliberare l'aumento di capitale eventualmente previsto dal piano. Infine, con lo stesso spirito, nel 2014 si è previsto in Francia il potere per il mandataire en justice di convocare l'assemblea e di votare al posto dei soci dissenzienti al fine di procedere all'aumento di capitale con sottoscrizione da parte dei creditori o di altri terzi, analogamente a quanto previsto dalle illustrate proposte di modifica dell'articolo 185.

      Articolo 4. (Integrazione del contenuto della proposta di concordato). La disposizione modifica l'articolo 161 della legge fallimentare, con la finalità di evitare che possano essere presentate proposte per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo che lascino del tutto indeterminato e aleatorio il conseguimento di un'utilità specifica per i creditori.

      Il capo III reca modifiche alla disciplina del curatore fallimentare.

      Articolo 5. (Requisiti per la nomina a curatore). L'articolo in esame modifica l'articolo 28 della legge fallimentare, con la duplice finalità, da una parte, di rafforzare i presìdi che garantiscono la terzietà e l'indipendenza del curatore e, dall'altra, di favorire l'accelerazione delle procedure.
      Si impedisce che possa essere nominato curatore chi abbia svolto la funzione di commissario giudiziale in relazione a procedura di concordato per il medesimo debitore, nonché chi sia unito in associazione professionale con chi abbia svolto tale funzione. Si estende dai due ai cinque anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, inoltre, l'incompatibilità con la carica di curatore a chi ha concorso al dissesto dell'impresa. Non sono, infatti, mancate negli ultimi anni crisi di impresa che si sono protratte per ben più di due anni prima di sfociare in una procedura: il termine attuale sembra, pertanto, eccessivamente breve.
      La modifica risponde all'esigenza, ampiamente avvertita dagli operatori, di garantire la terzietà del commissario, necessaria per la buona riuscita della procedura, e l'assoluta indipendenza dello stesso rispetto a scenari procedurali alternativi. Il commissario non deve svolgere le proprie funzioni nella prospettiva di assumere, in caso di successivo fallimento, il ruolo di curatore.
      Sono state inoltre previste alcune misure aventi la funzione di accelerare la conclusione delle procedure di fallimento. In particolare, si è previsto che il curatore debba essere in possesso di risorse e di una struttura organizzativa adeguata. La valutazione in ordine alla sussistenza di tale presupposto è fatta dal tribunale, che in merito motiva espressamente nella sentenza dichiarativa di fallimento che nomina il curatore e tiene conto, anche alla luce delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 33, quinto comma, delle eventuali indicazioni in ordine alla nomina del curatore espresse dai creditori nel corso del procedimento di cui all'articolo 15.
      Infine, si prevede l'istituzione, presso il Ministero della giustizia, di un registro nazionale nel quale confluiscono i nominativi dei curatori, dei commissari giudiziali

e dei liquidatori giudiziali nominati per ciascuna procedura. Tale registro, che è accessibile al pubblico, garantirebbe quella trasparenza che è imposta a chiunque riceva incarichi pubblici, come di fatto sono gli incarichi giudiziari, e assicurerebbe la possibilità di valutare la correttezza della gestione delle procedure concorsuali.
      Le modifiche proposte, funzionali a rendere possibile una riduzione dei tempi delle procedure di fallimento, hanno l'effetto di imporre che la scelta del curatore sia compiuta dal tribunale in ragione dell'entità e della complessità dell'incarico, nonché del numero di incarichi già assunti da un curatore. Pertanto, non si esclude che curatori privi di risorse o di una struttura organizzativa adeguata possano assumere incarichi, ma si impedisce – nell'interesse di non vanificare le riforme introdotte nel corso degli ultimi anni al fine di abbreviare i tempi dei fallimenti – che si possa trattare di incarichi eccessivamente gravosi (di per sé o in quanto in aggiunta ad altri incarichi già assunti in precedenza) rispetto ai quali non potrebbero rispettare i tempi previsti dall'articolo 104-ter.

      Articolo 6. (Programma di liquidazione). L'articolo in esame modifica l'articolo 104-ter della legge fallimentare con la finalità di favorire l'accelerazione delle procedure.
      Si è previsto che il programma di liquidazione debba essere predisposto dal curatore in tempi brevi (in ogni caso, non superiori a centottanta giorni dalla dichiarazione di fallimento) e che, in difetto, il curatore possa essere revocato dai creditori per giusta causa. Inoltre, il programma di liquidazione deve prevedere che la liquidazione dell'attivo venga completata in non più di due anni dal deposito della sentenza di fallimento. È possibile che il programma di liquidazione preveda un termine maggiore di due anni per beni specificamente individuati o in relazione a diritti oggetto di controversie pendenti; in tal caso, il curatore è tenuto a motivare specificamente in ordine alle ragioni che giustificano la previsione di un termine superiore ai due anni. La valutazione finale in merito alla giustificabilità della previsione di un termine maggiore e, in generale, rispetto alla conformità del programma agli interessi dei creditori è rimessa al comitato dei creditori, cui (già in base alla disciplina attuale) spettano il compito di approvare il programma predisposto dal curatore e la facoltà di proporre modifiche dello stesso. Onde evitare che il programma abbia valore meramente indicativo per il curatore, si prevede che il mancato rispetto dei tempi previsti dal programma di liquidazione senza giustificato motivo comporti la revocabilità del curatore per giusta causa.

      Articolo 7. (Chiusura della procedura di fallimento). L'articolo modifica l'articolo 118 della legge fallimentare con la finalità di favorire l'accelerazione delle procedure.
      Nell'ottica di rendere effettivamente possibile il completamento della liquidazione nel termine di due anni, si propone di modificare l'articolo 118 prevedendo che la procedura di fallimento possa essere chiusa anche in pendenza di controversie relative a diritti oggetto del patrimonio dell'impresa fallita. La modifica riproduce quanto già previsto per la chiusura della liquidazione coatta amministrativa dall'articolo 92, commi 7 e 8, del testo unico bancario di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.
      In caso di chiusura in presenza di procedimenti pendenti, il curatore – che conserva la rappresentanza processuale relativamente a tali controversie anche nei successivi stati e gradi – deve compiere gli accantonamenti necessari al fine di sostenere le spese e gli eventuali oneri relativi ai procedimenti pendenti. Inoltre, devono essere altresì accantonate le somme ricevute dal curatore, prima della chiusura della procedura, per effetto di provvedimenti esecutivi non definitivi. Successivamente al passaggio in giudicato dei relativi provvedimenti, le somme ricevute dal curatore possono essere distribuite mediante riparti supplementari. L'intervento rappresenta una soluzione rispetto ai numerosissimi casi in cui, nella prassi, la chiusura della procedura di fallimento viene ritardata

a causa dei tempi lunghissimi necessari per lo svolgimento di procedimenti civili di cui il fallimento è parte.

      Il capo IV interviene in materia di contratti pendenti nel concordato preventivo.

      Articolo 8. (Contratti pendenti). L'articolo è volto a migliorare l'articolo 169-bis della legge fallimentare, introdotto nel 2012, che riconosce al debitore la possibilità di sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione. Le modifiche introdotte sono dirette a eliminare dubbi interpretativi che in questi anni hanno comportato inutili contenziosi con appesantimento dei tempi e dei costi della procedura. Inoltre l'aggiunta del quarto comma all'articolo 169-bis tende a disciplinare anche nel concordato il contratto di leasing al fine di dare uniforme applicazione alla disciplina del leasing non solo nel fallimento, ma anche nel concordato, rendendo generali i princìpi di cui all'articolo 72-quater della legge fallimentare. Anche in questo caso si raggiungerebbe l'effetto di superare dubbi interpretativi su una delle operazioni di credito oggi di maggiore rilevanza e diffusione sempre al fine di evitare l'appesantimento di tempi e costi della procedura.
      Più in particolare, la nuova disciplina del concordato prevede opportunamente la possibilità per il debitore di essere autorizzato dal giudice delegato a sciogliersi dai contratti pendenti con il riconoscimento di un indennizzo in moneta concordataria a favore dell'altro contraente in bonis.
      Tale disposizione consente al debitore che intende ristrutturare la complessiva situazione debitoria di «chiudere» o potremmo dire «liquidare» i rapporti contrattuali non più utili o non più proporzionali alle esigenze della liquidazione concordataria o della continuazione dell'attività nel concordato in continuità.
      La continuazione nel rapporto contrattuale potrebbe infatti comportare oneri e obblighi che finirebbero per appesantire fino a pregiudicare quella ristrutturazione complessiva dei rapporti di credito e debito che è necessaria per la riuscita di qualsiasi proposta concordataria presentata ai creditori.
      Nell'applicazione di tale nuova norma si sono presentati alcuni dubbi interpretativi che hanno dato vita a complessi contenziosi e incertezze, compromettendone spesso l'efficacia, con rilevante danno per la rapidità e la riuscita del concordato, che, non deve essere dimenticato, costituisce la procedura di maggiore portata e rilievo per la ristrutturazione e il recupero del credito verso l'impresa in crisi.
      Si ritiene, pertanto, di modificare la rubrica dell'articolo 169-bis da «contratti in corso di esecuzione» a «contratti pendenti» utilizzando anche in questo caso le stesse parole utilizzate dall'articolo 72 della legge fallimentare ampiamente note e condivise dalla dottrina e dalla giurisprudenza.
      Infatti l'introduzione di un'ulteriore nuova e imprecisa espressione quale «contratti in corso di esecuzione» ha indotto talora a ritenere che potessero essere sciolti nel concordato anche i contratti che sono stati già interamente eseguiti da una delle parti. L'utilizzazione dell'espressione «contratti pendenti» è assai più precisa, in quanto indica i contratti a prestazioni corrispettive ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti da entrambe le parti. Sono questi i contratti effettivamente rilevanti e per i quali è necessario applicare la disciplina dello scioglimento su richiesta del debitore concordatario. In questo modo si supererebbero incertezze e conflitti che danno vita a lunghi e inutili contenziosi.
      Il nuovo articolo 169-bis prevede giustificatamente che il diritto potestativo del debitore di sciogliersi dal contratto debba essere autorizzato dal tribunale o dal giudice delegato. Appare necessario che una tale scelta venga decisa senza instaurare un complesso e lungo contraddittorio con l'altro contraente, il quale comunque è protetto dal diritto all'indennizzo. Pertanto si prevede che il giudice sia libero secondo il suo prudente apprezzamento di convocare, nelle modalità anche informali e con la rapidità che ritiene opportuna, la

parte in bonis, in modo da assicurare celerità ed efficienza.
      Per evitare l'attuale incertezza sulla decorrenza dello scioglimento, è stato chiarito che l'efficacia dello scioglimento o della sospensione debba decorrere dalla comunicazione del provvedimento autorizzativo all'altro contraente. L'articolo 72-quater ha disciplinato lo scioglimento del contratto di leasing nel fallimento. Si tratta di una disciplina ragionevole e generalmente condivisa. Si è pertanto ritenuto opportuno estendere anche al concordato gli stessi princìpi.

      Il capo V interviene in materia di accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria.

      Articolo 9. (Crisi d'impresa con prevalente indebitamento verso intermediari finanziari). L'articolo introduce nella legge fallimentare il nuovo articolo 182-septies con la finalità di togliere ai creditori finanziari che vantano un credito di piccola entità la possibilità di dichiararsi contrari ad operazioni di ristrutturazione concordate fra il debitore e la maggioranza dei creditori finanziari, decretando l'insuccesso complessivo dell'operazione e l'apertura di una procedura concorsuale.
      La norma costituisce attuazione della raccomandazione della Commissione europea del 12 marzo 2014, nella parte in cui – con il dichiarato intento di permettere alle imprese di risanarsi in una fase precoce della crisi, minimizzando i costi, i tempi e l'impatto della ristrutturazione sulla funzionalità dell'impresa – prevede che «per rendere più efficace l'adozione del piano di ristrutturazione, gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che possano adottarlo soltanto determinati creditori o determinati tipi o classi di creditori, a condizione che gli altri creditori non siano coinvolti» (paragrafo 20).
      La disposizione mira a consentite una gestione più attiva dei crediti di intermediari finanziari verso imprese in difficoltà, in quanto i loro crediti possono essere meglio valorizzati mediante un processo di ristrutturazione in una fase anticipata della crisi, quando l'impresa è ancora dotata di larga parte del suo valore, condotta con la partecipazione dei creditori più attivi.
      Esistono infatti casi in cui l'impresa può rapidamente ristrutturarsi, uscendo da una situazione di tensione finanziaria, con il solo intervento dei creditori finanziari. Per tale ragione, sono frequenti nella pratica operazioni volte a tentare il salvataggio nelle quali il debitore non si interfaccia con la generalità dei creditori, ma soltanto con le banche. Successo o insuccesso di queste operazioni non sono solo decretati dalle regole del mercato e del vantaggio economico: non sono pochi i casi in cui la maggioranza (spesso la larga maggioranza) delle banche creditrici concorda con le proposte dell'impresa, ma alcune di esse, solitamente quelle che vantano crediti di importo minore, si dichiarano contrarie, impedendo così il successo dell'operazione. I risultati possono essere di due ordini, entrambi subottimali per l'economia, oltre che per i principali soggetti coinvolti:

          a) in taluni casi, le banche aderenti si sobbarcano l'onere di soddisfare integralmente le altre (si apre dunque un problema di free-riding che, se si verifica in un numero importante di casi, ha anche come effetto indotto sul sistema economico la lievitazione dei rischi e del costo del credito);

          b) in altri casi, quando i costi sono tali da non poter essere sostenuti solo da una parte delle banche, si apre una fase di gestione della crisi proceduralizzata, nella migliore delle ipotesi un concordato preventivo. Forma di gestione che, seppur resa più efficiente dalle recenti modifiche normative, comunque comporta, rispetto alla soluzione stragiudiziale, costi diretti e indiretti più elevati. Una serie di rigidità si aprono, infatti, nella gestione dei rapporti commerciali necessari all'attività economica dell'impresa e indispensabili al superamento della crisi (si pensi alla difficoltà di continuare le relazioni con i fornitori e i clienti). E ciò che rende più

incerto il successo dell'operazione di risanamento o più lento e costoso il suo percorso si traduce in termini di costi per l'economia in un aumento dei rischi e dei costi della concessione del credito.

      Altri ordinamenti hanno risolto questo problema, ben noto alla prassi, mediante istituti che consentono il rapido raggiungimento di ristrutturazioni stragiudiziali che, prevenendo l'apertura di una procedura concorsuale, si basano su accordi consensuali tra debitore e finanziatori, operativi e vincolanti anche in assenza di consenso unanime dei creditori. A ciò mira la recente introduzione della «sauvegarde financière accélerée» francese e la recente e sempre più diffusa prassi di utilizzare a questo scopo lo «scheme of arrangement» inglese (strumento diverso da una procedura d'insolvenza, anche se viene di solito utilizzato al fine di prevenirla), anche da parte di imprese e finanziatori di altre nazionalità.
      Le modifiche che si propongono traducono queste esperienze internazionali adattandole alle esigenze e caratteristiche della realtà e dell'ordinamento italiano, mantenendo un'impostazione contrattuale e inserendo la possibilità di un'estensione degli accordi stragiudiziali anche agli intermediari finanziari non aderenti, per il salvataggio dell'impresa ancora sana ma colpita dalla crisi. Estensione che viene subordinata al concorso di stringenti condizioni, costituite:

          1) dall'impossibilità di obbligare i non aderenti ad eseguire prestazioni o a subire l'incremento della propria esposizione, anche in conseguenza dell'utilizzo di affidamenti già concessi: in sostanza, la maggioranza degli intermediari finanziari può imporre ai non aderenti solo la ristrutturazione del debito esistente (riscadenzamenti, modifiche ai tassi di interesse o riduzioni);

          2) dalla necessità che esista un largo consenso degli stessi intermediari finanziari sulla proposta di ristrutturazione o di moratoria (maggioranza del 75 per cento dei loro crediti, suddivisi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei).

      Le banche o gli intermediari non aderenti devono comunque essere informati in merito all'avvio delle trattative e messi in condizione di parteciparvi. Il tribunale procede all'omologazione previo accertamento che le trattative si siano svolte in buona fede e che le banche e gli intermediari finanziari ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo:

          a) abbiano posizione giuridica e interessi economici omogenei rispetto a quelli delle banche e degli intermediari finanziari aderenti;

          b) abbiano ricevuto complete informazioni sull'accordo e sui suoi effetti e siano stati messi in condizione di partecipare alle trattative;

          c) possano risultare soddisfatti, in base all'accordo, in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.

      La disciplina si applica anche alle convenzioni, sempre più frequenti nella prassi, che prevedono una moratoria temporanea fra creditori finanziari, finalizzata a consentire l'elaborazione della soluzione che, all'esito di successivi accertamenti, risulterà in concreto più idonea a risolvere la crisi (cosiddetta «standstill»). Anche tali convenzioni, in presenza del medesimo largo consenso da parte dei creditori finanziari e di minimi requisiti procedurali, possono estendere i loro effetti agli eventuali creditori finanziari che non vi abbiano aderito. Anche in questo caso le banche e gli intermediari non aderenti possono proporre opposizione e il tribunale verificherà la sussistenza delle condizioni di omogeneità di posizione giuridica e interessi nelle classi, di completezza del procedimento informativo su natura ed effetti dell'accordo, del principio del no creditor worse off.

      Articolo 10. (Disposizioni penali in materia di accordo di ristrutturazione con

intermediari finanziari). L'articolo modifica gli articoli 236 e 236-bis della legge fallimentare, estendendo l'applicazione della normativa penale ivi prevista al nuovo istituto creato con l'introduzione dell'articolo 182-septies della legge fallimentare, in considerazione dell'effetto parzialmente concordatario dell'accordo di ristrutturazione.

      Il capo VI riguarda la rateizzazione del prezzo.

      Articolo 11. (Rateizzazione del prezzo). L'articolo modifica l'articolo 107 della legge fallimentare, con la finalità di estendere la possibilità di versamento rateale alle vendite e agli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione.

      Il titolo II del decreto-legge reca interventi in materia di procedure esecutive, modificando il codice civile e il codice di procedura civile (capo II).

      Articolo 12. (Modifiche al codice civile). Viene introdotto l'articolo 2929-bis del codice civile, che prevede una forma semplificata di azione esecutiva nell'interesse del creditore pregiudicato da alcuni tipi di atti dispositivi.
      Attualmente, il creditore pregiudicato da un atto revocabile deve promuovere un'azione revocatoria per rimuovere il medesimo atto e, prima di procedere al pignoramento, deve attendere il passaggio in giudicato della sentenza.
      È un'ipotesi tutt'altro che infrequente, posto che ogni anno vi è una sopravvenienza di circa 6.500 nuovi fascicoli. Se si considera che in media un'azione revocatoria richiede, per la sua definizione, 1.372 giorni per il primo grado e 1.546 giorni per il grado di appello, se ne deduce che il creditore è oggi costretto ad attendere circa otto anni, prima di sottoporre a esecuzione forzata il bene che il debitore ha alienato o su cui ha costituito un vincolo di indisponibilità.
      Si ritiene quindi opportuno introdurre un'azione semplificata, introdotta dal creditore non con un atto di citazione ma direttamente con il pignoramento e quindi contestualmente all'esercizio dell'azione esecutiva.
      Che la domanda esecutiva abbia tale valore non è scritto expressis verbis, per non indulgere in definizioni dottrinali, ma si evince dal complessivo impianto e in particolare dalla considerazione che l'opponente non può eccepire la prescrizione della revocatoria, se essa non era maturata alla data del pignoramento o dell'intervento compiuto dal creditore, ossia la domanda esecutiva ha effetto interruttivo.
      La fattispecie legittimante l'azione semplificata tramite domanda di pignoramento consta di due elementi:

          a) il debitore compie un atto gratuito di alienazione o di costituzione di un vincolo di indisponibilità;

          b) alla data del pignoramento non è decorso il termine di un anno (periodo sospetto) dalla data in cui l'atto gratuito è stato reso opponibile.

      Per evitare di creare incertezze nei traffici giuridici, la norma si applica esclusivamente agli atti pregiudizievoli che hanno ad oggetto beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri.
      Si è inoltre previsto che dell'azione introdotta con il pignoramento possono giovarsi anche altri creditori, purché intervengano entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole.
      È necessario che il creditore sia titolare di un credito sorto prima dell'atto pregiudizievole.
      Il compimento dell'atto gratuito consente, nei dodici mesi dalla data in cui l'atto è stato reso opponibile, che il creditore – che altrimenti sarebbe pregiudicato dall'atto, perché non ipotecario o pignoratizio, né titolato rispetto allo scopo – possa, naturalmente se munito di titolo esecutivo contro colui che ha disposto dei beni, agire esecutivamente sui beni oggetto dell'atto, senza essere onerato di agire preventivamente in revocatoria, come se

avesse ottenuto sentenza di revoca ex articolo 2901.
      La norma agevola la posizione del solo creditore anteriore all'atto. Resta quindi esclusa la posizione del creditore successivo, che dovrebbe provare, in termini tipicamente più rigorosi, la «dolosa preordinazione».
      Parimenti, restano fuori dall'agevolazione gli atti onerosi, in considerazione sia della presenza di un legittimo interesse del terzo contraente a non subire aggressioni esecutive senza un previo giudizio di cognizione ordinaria sia della maggiore difficoltà di prova della revocabilità (scientia fraudis del terzo).
      Il debitore e il terzo opponente possono contestare che il primo conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore.
      Il beneficio per il ceto creditorio consiste in una riduzione di tempi e costi necessari al realizzo coattivo del credito, in considerazione del fatto che la revocatoria è azione costitutiva e i relativi effetti si ritengono quindi subordinati, secondo stabile giurisprudenza, al passaggio in giudicato della sentenza.
      Il beneficio per l'amministrazione della giustizia consiste nella possibile riduzione di contenzioso, in ragione dell'eventualità che il debitore o terzo assoggettato a esecuzione non proponga opposizione.
      Se nel periodo sospetto un creditore – sia o meno pregiudicato dall'atto dispositivo – ha iniziato un procedimento esecutivo sui beni oggetto dell'atto, il creditore che altrimenti sarebbe pregiudicato dall'atto dispositivo o di vincolo può intervenire nell'esecuzione.
      L'azione esecutiva si svolge contro il debitore, se i beni sono tuttora a lui appartenenti (ad esempio fondo patrimoniale, trust auto-dichiarato), o nei confronti del terzo proprietario, se con l'atto dispositivo o di vincolo o in esecuzione dell'atto stesso il bene pignorato è stato trasferito, assegnato o conferito a persona diversa dal debitore-disponente. La presunzione di inefficacia dell'atto programmatico, costitutivo del vincolo, si estende all'atto esecutivo.
      Anche in tal caso, è trasparente l'identità tra gli effetti della norma e quella che si verificherebbe se il creditore avesse ottenuto una sentenza di revoca ex articolo 2901.
      La cognizione sulla domanda revocatoria in forma esecutiva è recuperata a posteriori tramite opposizione all'esecuzione, da proporre nelle forme di cui all'articolo 615 o 619 del codice di procedura civile.
      Il tema dell'opposizione verte sull'irrevocabilità dell'atto, la quale implica l'impignorabilità dei beni se l'atto revocabile consiste in un vincolo di indisponibilità del tipo del fondo patrimoniale o trust auto-dichiarato, ovvero la non soggezione del terzo proprietario all'azione esecutiva (e quindi, anche in tal caso, un'impignorabilità lato sensu) se l'atto revocabile consiste in un atto di alienazione o ha dato luogo a un trapasso di proprietà a un terzo (ad esempio trustee).

      Poiché sono inefficaci in pregiudizio soltanto atti gratuiti e soltanto nei confronti di creditori anteriori, il tema di prova è estremamente semplificato e si articola su questi due punti:

          1) pregiudizio dell'atto (eventus damni) per le ragioni dei creditori;

          2) consapevolezza del pregiudizio da parte del debitore (scientia fraudis).

      Coerentemente con la presunzione di frode, è prevista l'inversione dell'onere della prova. È peraltro da osservare:

          con riguardo al punto 1), che già oggi la giurisprudenza stabile (Cassazione 6 maggio 1998, n. 4578; Cassazione 18 marzo 2005, n. 5972; Cassazione 27 marzo 2007, n. 7507) onera il debitore di fornire la prova che il suo residuo patrimonio utilmente pignorabile è capiente rispetto alle ragioni di credito. La presunzione giurisprudenziale risponde anche a un criterio di vicinanza alla prova e pertanto

può elevarsi senza difficoltà a inversione legale dell'onere;

          con riguardo al punto 2), che il debitore ha normalmente consapevolezza dei propri debiti e della consistenza del suo patrimonio ed è pertanto pienamente in grado di rendersi conto del pregiudizio arrecato.

      Evidentemente, l'opponente non può eccepire la prescrizione, se essa non era maturata alla data del pignoramento compiuto dal creditore opposto o del suo intervento nell'esecuzione. Se così non fosse, si lascerebbe assurdamente al debitore o terzo proprietario la possibilità di attendere il maturare del termine prescrizionale quinquennale, sperando che la procedura non venga definita prima, per proporre solo a quel punto l'opposizione e vincere facilmente.
      La legittimazione attiva è estesa, salvo verificare di quale specie di opposizione si tratti (se articolo 615 o 619), anche ad altri «interessati alla conservazione del vincolo» (articolo 2645-bis).
      La legittimazione passiva riguarda, evidentemente, soltanto i creditori che avrebbero legittimazione ad agire in revocatoria, essendo pregiudicati dall'atto dispositivo o di vincolo. L'opposizione non può dirigersi nei confronti di coloro che sono giuridicamente indifferenti all'atto, o perché titolari di un'ipoteca o pegno anteriore, o perché titolati rispetto allo scopo e quindi legittimati comunque ad agire sui beni vincolati.
      Va da sé che l'opposizione non ha effetto sospensivo dell'esecuzione. Vale l'articolo 624 del codice di procedura civile e ciò rimarca la distanza tra la revocatoria semplificata e quella prevista dall'articolo 2901, dove il debitore può intraprendere iniziative dilatorie e puramente defatigatorie al fine di ritardare il passaggio in giudicato.

      Articolo 13. (Modifiche al codice di procedura civile). Comma 1, lettera a). A tutela del debitore, la norma prevede che col precetto il creditore avverta il debitore che si trova in stato di sovraindebitamento della facoltà di rivolgersi ad un organismo di composizione della crisi o ad un professionista di nomina giudiziale per risolvere la crisi proponendo ai creditori un accordo o un piano del consumatore a norma della legge n. 3 del 2012. In questo modo il debitore potrà, ricorrendone le condizioni, accedere ad una procedura concordataria e conseguire il beneficio dell'esdebitazione, con conseguente possibilità di riprendere la propria attività, libero dai debiti pregressi. In pratica, le norme sul sovraindebitamento consentono anche all'imprenditore non fallibile, al professionista o al consumatore la cosiddetta «seconda chance» o «fresh start».
      Comma 1, lettera b). Le modifiche al terzo comma dell'articolo 490 prevedono che la divulgazione a mezzo stampa divenga una forma di pubblicità solo eventualmente concorrente sulla base di una istanza del creditore. Infatti l'interesse del creditore, come quello dello stesso debitore, è di massimizzare i risultati netti delle vendite giudiziarie e spesso, specie nel caso di immobili di valore contenuto, questi vengono significativamente compromessi da eccessive spese di pubblicità.
      Comma 1, lettera c). La modifica apportata all'articolo 495, quarto comma, estende la rateizzazione dei versamenti dovuti a seguito dell'accoglimento della istanza di conversione del debitore, anche quando questi è assoggettato all'esecuzione mobiliare presso il debitore. Inoltre, sia per l'esecuzione immobiliare che per quella mobiliare, il numero massimo di rate viene elevato dalle attuali diciotto a trentasei. Al fine di evitare che tale estensione dei tempi di adempimento del piano di conversione comporti un pregiudizio per i creditori, viene previsto che il giudice ogni mese deve ripartire tra i creditori stessi, in conformità all'articolo 510 del codice di procedura civile e, quindi, rispettando le cause di prelazione, le somme sino a quel momento versate dal debitore. La necessità del rispetto delle cause di prelazione deriva dalla natura parziale del riparto.
      Comma 1, lettera d). Al fine di accelerare la definizione dei processi esecutivi e

il conseguente recupero del credito, è stato ridotto il termine del deposito dell'istanza di vendita da novanta a quarantacinque giorni.
      Comma 1, lettera e). La lettera in esame apporta talune modifiche al fine di adeguare l'articolo 530 alla nuova disciplina della rateizzazione, ai cui relativi articoli si rimanda.
      Comma 1, lettera f). Si arricchisce il contenuto del provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione dispone la vendita di beni mobili: per finalità di accelerazione e di certezza di tempi e procedure, in esso sono altresì stabiliti il numero complessivo degli esperimenti di vendita, comunque non inferiori a tre, i criteri per determinare i relativi ribassi, le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita e il termine finale alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita restituisce gli atti in cancelleria. In tal caso, il giudice dispone comunque la chiusura anticipata del processo esecutivo, se non vi sono istanze a norma dell'articolo 540-bis.
      Comma 1, lettera g). Interviene sull'articolo 533 del codice di procedura civile, in materia di obblighi del commissionario, al fine di raccordare la relativa disciplina con la nuova disciplina della vendita fissata dall'articolo 532.
      Comma 1, lettera i). La modifica in esame estende espressamente la facoltà di ricorrere al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 534-ter del codice di procedura civile anche al commissionario. Inoltre, come rimedio impugnatorio si introduce, in luogo della opposizione di cui all'articolo 617, il reclamo ex articolo 669-terdecies, al fine di accelerare la definizione delle pendenze.
      Comma 1, lettere l) e m). Quando il pignoramento colpisce una prestazione pensionistica, cioè il credito che il debitore ha verso un ente previdenziale, il quinto pignorabile deve essere determinato non sull'intero importo della pensione, ma sulla differenza tra questo e il cosiddetto mininum vitale; ciò a seguito della sentenza n. 506 del 2002 della Corte costituzionale.
      Attualmente vi è la massima incertezza tra tutti gli enti previdenziali su cosa debba intendersi per minimum vitale e ciò dà luogo a vari contenziosi.
      Per accelerare le procedure di esecuzione presso terzi, è stato fissato con legge l'entità del minimum vitale, in misura pari all'assegno sociale, aumentato della metà. La differenza tra l'importo della pensione e l'importo su indicato è pignorabile nei limiti previsti dalle leggi speciali (decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 1950, regio decreto-legge n. 1827 del 1935 eccetera).
      Nell'articolo 546 è stato previsto che, quando gli stipendi, salari, pensioni e altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego sono accreditati su un conto bancario o postale, il terzo pignorato (banca o Poste italiane Spa) non è tenuto ad accantonare un importo pari al triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha avuto luogo prima del pignoramento nei limiti previsti dall'articolo 545, ivi inclusi anche i limiti previsti dalle leggi speciali.

      Comma 1, lettera n). Al fine di accelerare la definizione dei processi esecutivi e il conseguente recupero del credito, sono stati ridotti i termini del deposito della documentazione ipocatastale (da centoventi a sessanta giorni) nonché il termine prorogato per il deposito della predetta documentazione (da centoventi a sessanta giorni).
      Comma 1, lettera o). Il primo comma dell'articolo 568 supera il criterio automatico di «stima legale» per la valutazione del valore dell'immobile pignorato; tale sistema, legato ad una valutazione standardizzata e largamente presuntiva, si è rivelato inadeguato rispetto al valore di mercato e ha indotto fin da subito gli studiosi del processo esecutivo a indicare nella previsione del terzo comma l'unico criterio concretamente utilizzabile. Inoltre, se è vero che la riforma del 2005 non ha inciso direttamente sul sistema di determinazione del valore dell'immobile, ha però inserito nel sistema elementi, quali la

nomina dell'esperto e la redazione della relazione di stima, destinata alla diffusione al pubblico che fanno ritenere superati i criteri dei primi due commi. L'intervento adegua il dato positivo alla realtà normativa già operante. Inoltre, considerata l'importanza della determinazione del valore del bene, si dettagliano i contenuti della relazione di stima; l'inciso «ivi compresa la riduzione del valore di mercato praticata per l'assenza della garanzia per vizi del bene venduto» serve ad evidenziare ai potenziali acquirenti lo scarto tra valore di mercato e valore stimato, perché nella esecuzione non è prevista la garanzia per vizi del bene venduto.
      Comma 1, lettera p). In un'ottica di velocizzazione delle procedure e riduzione dei tempi non utili, si dimezzano i tempi per la nomina dell'esperto; si prevede che questi presti giuramento mediante sottoscrizione dell'accettazione dell'incarico, eliminando quindi la formalità della convocazione davanti al giudice per prestare giuramento; si riduce da centoventi a novanta il termine tra la data del provvedimento e quella fissata per l'udienza. Inoltre, si prevede espressamente che l'ordinanza di vendita disponga se la vendita è fatta in uno o più lotti, il prezzo base determinato a norma dell'articolo 568, il termine, non superiore a centoventi giorni dall'aggiudicazione, entro il quale il prezzo dev'essere depositato, con le modalità del deposito. Inoltre, in considerazione della crisi di liquidità da tempo in atto (credit crunch) si consente al giudice dell'esecuzione, in presenza di giustificati motivi, di prevedere nell'ordinanza di vendita che il prezzo possa essere versato ratealmente.
      Comma 1, lettera q). Interviene sull'articolo 571, in materia di offerte d'acquisto. Si dispone che l'offerta di acquisto sia efficace anche se inferiore al valore del bene fissato nell'ordinanza del giudice, purché nell'intervallo di un quarto. Ciò perché si intende evitare il rischio di turbativa d'asta, rischio particolarmente elevato in zone del Paese ad alta densità criminale.
      Comma 1, lettera r). Inserendosi nel solco della riforma del 2005, che già aveva reso meno rigorosi i criteri per l'accoglimento dell'offerta e abbassato la soglia da un quarto a un quinto del valore di stima, il legislatore prevede l'automatico accoglimento dell'unica offerta pervenuta qualora essa sia pari o superiore al valore di stima. Si disciplina altresì, con il nuovo secondo comma, l'ipotesi in cui l'offerta sia inferiore al valore di stima, sempre entro il limite di un quarto, fattispecie oggi possibile vista l'eliminazione all'articolo 571 dell'ipotesi di inefficacia dell'offerta rappresentata dal suo essere inferiore al prezzo determinato nell'ordinanza di vendita. Il giudice è chiamato a valutare l'esistenza di una seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e se non sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell'articolo 588, arricchendo così il risultato della liquidazione e in caso contrario a disporre l'aggiudicazione.
      Comma 1, lettera s). Nel caso in cui siano pervenute più offerte di acquisto efficaci e non revocate e la gara tra esse non possa aver luogo per mancanza di adesioni, il giudice è chiamato a valutare l'esistenza di una seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita; qualora non lo ritenga possibile, disporrà la vendita a favore del miglior offerente ovvero, nell'ipotesi invece di più offerte dello stesso valore, egli disporrà la vendita a favore di colui che ha presentato l'offerta per primo. Il nuovo terzo comma, sulla base di quanto già affermato da dottrina e giurisprudenza, prevede che, nel valutare un'offerta, il giudice tenga conto dell'entità del prezzo, delle cauzioni offerte, delle forme, dei modi e dei tempi del pagamento nonché di ogni altro elemento utile indicato nell'offerta stessa.
      Comma 1, lettera t). Essendo prevedibile che la possibilità di versamento rateale induca gli aggiudicatari a chiedere l'immissione anticipata nel possesso del bene e ritenendo che ciò corrisponda a effettive esigenze imprenditoriali o comunque meritevoli di tutela, le modifiche all'articolo 574 prevedono alcune indefettibili cautele per consentire all'aggiudicatario di immettersi nel possesso anticipatamente e cioè:

          prestazione di una fideiussione a garanzia del tempestivo rilascio (in caso di inadempienza dichiarata ex articolo 587 del codice di procedura civile) nonché a garanzia del risarcimento dei danni arrecati all'immobile;

          caratteristiche della fideiussione (autonoma, irrevocabile, a prima richiesta e rilasciata da una banca, un'assicurazione o un intermediario finanziario sottoposto a vigilanza), al fine di assicurare la massima certezza nella serietà della fideiussione.

      Comma 1, lettera u). Si completa la disciplina della rateizzazione prevedendo che vengano incamerate a titolo di multa, in caso di inadempienza, le rate versate, insieme alla cauzione già prestata.
      Comma 1, lettera v), modifica l'articolo 588.
      Comma 1, lettera z). Nell'ottica di rivitalizzare l'istituto dell'assegnazione del bene si precisa, all'articolo 589 del codice di procedura civile, per quanto già indicato in dottrina, che il valore del bene di cui chiedere l'assegnazione è quello determinato dal giudice ai sensi dell'articolo 568 per il primo esperimento di vendita ovvero, nel caso di vendite successive, quello posto a relativa base.
      Comma 1, lettera aa), modifica l'articolo 590, primo comma.
      Comma 1, lettera bb). La disposizione individua le alternative che si offrono al giudice in caso di primo tentativo di vendita andato deserto e tra le quali egli sceglie tenuto conto delle condizioni del mercato e del fattore tempo, al fine di conseguire il miglior prezzo di vendita possibile a tutela degli interessi sia dei creditori sia del debitore. Alla luce di detti criteri, al fine di evitare che si speculi al ribasso e di lasciare al giudice anche in punto di prezzo quello stesso margine di autonomia che la disposizione gli riconosce consentendo di stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità rispetto all'esperimento di vendita precedente, si prevede che, in luogo di un abbattimento automatico del 25 per cento, sia il giudice a valutare e a decidere se fissare un prezzo inferiore al precedente, fino al limite massimo di riduzione di un quarto. Inoltre, alla valutazione discrezionale del giudice si sostituisce una scelta del legislatore che prevede un accoglimento automatico dell'istanza di assegnazione del bene, se il secondo tentativo di vendita è stato infruttuoso e l'offerta è pari o superiore a quella posta a base di tale secondo tentativo di vendita. Si salvaguarda così il valore del bene messo all'asta in un'ottica altresì di economia dei tempi.
      Comma 1, lettera cc). La norma prevede l'obbligatorietà della delega delle operazioni di vendita, accompagnandola con due presìdi: il giudice non dispone la delega ove, sentiti gli interessati e sulla base del suo prudente apprezzamento, ravvisi l'esigenza di procedere direttamente alle operazioni di vendita a tutela degli interessi delle parti, eventualmente tenendo anche conto di elementi quali il valore del bene per cui si procede, i fattori ambientali, i probabili costi; inoltre il giudice può sempre disporre, sentito l'interessato, la revoca della delega delle operazioni di vendita se non vengono rispettati i termini e le direttive per lo svolgimento delle operazioni, salvo che il professionista delegato dimostri che il mancato rispetto dei termini o delle direttive sia dipeso da causa a lui non imputabile. Con i limiti citati, si degiurisdizionalizza definitivamente la fase liquidativa dell'espropriazione immobiliare, al fine di consentire una più sollecita realizzazione delle pretese sostanziali dei creditori e spogliare il giudice dei compiti che non attengono strettamente allo ius dicere.
      Comma 1, lettera dd). Si chiarisce a livello normativo quanto già riconosciuto in via dottrinale e in larga parte della giurisprudenza: la sospendibilità parziale dell'efficacia esecutiva del titolo, per cui la parte istante può procedere per la parte non contestata.
      Comma 1, lettera ee), e comma 2. Sono state inserite disposizioni relative al portale

delle vendite e alla sua copertura (vedi articolo 15).
      Comma 1, lettera ff). Alla norma di cui all'articolo 492-bis, in materia di ricerca telematica dei beni da pignorare, sono state apportate alcune modifiche dirette a risolvere alcune questioni interpretative sollevate dalla giurisprudenza. È stata soppressa la parola «procedente» che aveva indotto gli interpreti a ritenere che il procedimento di autorizzazione innanzi al presidente del tribunale potesse essere avviato esclusivamente dopo il pignoramento. È stato inoltre previsto che la richiesta di autorizzazione possa essere proposta al presidente del tribunale solo dopo la notificazione del precetto, salvo che non sussistano specifiche ragioni di urgenza.

      Articolo 14. (Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie e ad altre disposizioni). Comma 1, lettera a). Si modifica la norma transitoria dell'articolo l55-quinquies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile per consentire al creditore di ottenere l'autorizzazione a richiedere i dati rilevanti del debitore ai gestori delle banche dati, anche prima dell'adozione del decreto che attesta la piena funzionalità delle strutture tecnologiche.
      Comma 1, lettere b) e c). Sono state inserite disposizioni relative al portale delle vendite (vedi articolo 15).
      Comma 1, lettera d). Si introduce una nuova disposizione relativa all'elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei mobili pignorati, che ne prevede l'istituzione presso ogni tribunale.
      Comma 1, lettera e). Considerato il ruolo centrale svolto dalla relazione di stima dell'esperto, si è ritenuto importante dettagliate ulteriormente i dati che dalla stessa devono risultare, con particolare riferimento al caso di opere abusive, ovvero gravate da censo, livello e uso civico. Inoltre, si richiedono dati precisi in ordine alle spese ordinarie e straordinarie relative all'immobile.
      Comma 1, lettera f). Si prevede che la cauzione possa essere prestata anche a mezzo di fideiussione o altra garanzia a prima richiesta, comunque rilasciata da banche, società assicuratrici o intermediari finanziari vigilati.
      Comma 2. La disposizione prevede modalità informatiche per le domande di iscrizione e per la tenuta dell'albo dei consulenti tecnici, dell'albo dei periti presso il tribunale, dell'elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni pignorati e dell'elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita.
      Commi 3 e 4. Prevedono modifiche in materia di compenso all'ufficiale giudiziario. È inserito un tetto massimo ai compensi incentivanti, al fine di evitare un eccessivo pregiudizio per i diritti dei creditori, posto che il compenso è quantificato in misura proporzionale al ricavato.

      Articolo 15. (Portale delle vendite pubbliche). Con l'intervento normativo si intende introdurre il portale delle vendite pubbliche, che contenga gli avvisi di tutte le vendite disposte dai tribunali italiani. L'iniziativa si colloca nel solco del portale europeo della giustizia, in fase di attuazione e a cui è affidato il compito di «rendere più semplice la vita del cittadino». In particolare, la massima informazione sulle procedure esecutive aumenterà la trasparenza delle vendite giudiziarie e, quindi, il tasso di efficacia e dunque la tutela dei creditori e dei debitori.
      Il portale consentirà infatti a tutti gli interessati di acquisire le informazioni relative a tutte le vendite giudiziarie accedendo ad un'unica area web gestita dal Ministero della giustizia, così superando l'attuale frammentazione, dovuta al fatto che ogni singolo tribunale pubblica gli avvisi di vendita su un sito individuato autonomamente e non comunicante con i siti degli altri uffici.
      Inoltre, si consente di superare, per le vendite immobiliari, l'anacronistica previsione che impone la pubblicità dell'avviso di vendita nell'albo del tribunale.
      Le modifiche prevedono che la divulgazione a mezzo stampa divenga una forma di pubblicità solo eventualmente concorrente sulla base di un'istanza del

creditore. Infatti l'interesse del creditore, come quello dello stesso debitore, è di massimizzare i risultati netti delle vendite giudiziarie e spesso, specie nel caso di immobili di valore contenuto, questi vengono significativamente compromessi da eccessive spese di pubblicità.

      Il titolo III del decreto reca disposizioni in materia fiscale.

      Articolo 16. (Deducibilità svalutazioni e perdite su crediti enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione). Le disposizioni dell'articolo 16 modificano ai fini dell'IRES e dell'IRAP il regime di deducibilità delle svalutazioni crediti e perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e delle imprese di assicurazione, introducendo in luogo della previgente deducibilità per quote annuali di un quinto, la deducibilità integrale di tali componenti negativi di reddito nell'esercizio in cui sono rilevati in bilancio.
      In particolare, con una modifica all'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e degli articoli 6, comma 1, lettera c-bis), e 7, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è stata prevista la deducibilità integrale delle svalutazioni e delle perdite su crediti, verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo, come già nella previgente normativa avveniva per le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso. Le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio.
      Le modifiche operate ai fini IRES si applicano, oltre che agli enti creditizi e finanziari, anche alle imprese di assicurazione in quanto le disposizioni del comma 3 dell'articolo 106 del TUIR si applicano anche a tali imprese per i crediti vantati verso gli assicurati, in virtù del rinvio contenuto nell'articolo 16, comma 9, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.
      La deducibilità integrale si applica dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015. Tuttavia, limitatamente al solo primo periodo di applicazione delle nuove disposizioni, le svalutazioni e le perdite su crediti diverse dalle perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili nei limiti del 75 per cento del loro ammontare.
      Il restante 25 per cento delle svalutazioni e perdite su crediti relativi al 2015 dovrà cumularsi con le svalutazioni e le perdite su crediti maturate prima del 2015, ossia quelle iscritte in bilancio fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2014 e non ancora dedotte ai sensi:

          dell'articolo 106, comma 3, del TUIR, nelle versioni previgenti (ai fini dell'IRES), le quali prevedevano la deducibilità dei suddetti componenti negativi in diciottesimi se maturate fino al 2012 e in quinti se maturate successivamente;

          degli articoli 6, comma 1, lettera c-bis), e 7, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nella versione previgente (ai fini dell'IRAP), la quale prevedeva la deducibilità dei suddetti componenti negativi in quinti se maturate successivamente al 2012. Non rientra, comunque, in tale cumulo la quota riferibile ai vecchi diciottesimi residui che resta indeducibile.

      L'ammontare complessivo di tali componenti negativi non dedotti, indipendentemente dall'anno di iscrizione in bilancio, sarà deducibile in modo scaglionato in base alle seguenti percentuali:

          5 per cento del loro ammontare nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016;

          8 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017;

          10 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018;

          12 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024;

          5 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025.

      La modifica legislativa incide sulle imposte anticipate (DTA). Mentre in base alla legislazione previgente, ricorrendone le condizioni, la deducibilità in cinque quote costanti annuali poteva generare imposte anticipate (DTA iscrivibili in bilancio relativamente ai quattro quinti e la cui deducibilità fiscale doveva essere rinviata agli esercizi successivi), con la modifica legislativa, consentendosi la deducibilità integrale nell'anno di iscrizione delle svalutazioni e perdite su crediti, non si genereranno più DTA. Tuttavia, limitatamente al 2015 la quota del 25 per cento delle svalutazioni e perdite su crediti la cui deducibilità è sospesa continua a generare DTA trasformabili in credito di imposta.
      Non si tiene conto delle nuove disposizioni ai fini della determinazione degli acconti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 e per i due periodi d'imposta successivi.

      Articolo 17. (Blocco trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate). L'articolo 2, commi da 55 a 58, del decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011, ha introdotto la disciplina della trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, relative:

          alle svalutazioni e perdite su crediti non ancora dedotte ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del TUIR;

          al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali i cui componenti negativi sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi in più periodi d'imposta.

      La disciplina è stata poi modificata, prima dall'articolo 9 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, che ha disposto la conversione delle DTA iscritte in presenza di perdite fiscali rilevanti ai sensi dell'articolo 84 del TUIR, nonché l'applicazione della disciplina in questione anche ai bilanci di liquidazione volontaria ovvero relativi a società sottoposte a procedure concorsuali o di gestione delle crisi. Successivamente la stessa disciplina è stata modificata dall'articolo 1, commi da 167 a 171, della legge n. 147 del 2013, che ha esteso ulteriormente l'ambito applicativo della disciplina in esame relativamente alle DTA IRAP afferenti ai medesimi componenti negativi in caso di perdita civilistica o valore della produzione netta negativo.
      In particolare, con riferimento alla generalità dei soggetti, la disciplina delineata dai suddetti interventi normativi ha previsto la conversione delle DTA IRES e IRAP iscritte in bilancio relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali i cui componenti negativi sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi in più periodi d'imposta, nelle seguenti ipotesi, a determinate condizioni ed entro limiti definiti:

          perdita civilistica;

          perdita fiscale;

          valore della produzione netta IRAP negativo.

      La disposizione in esame elimina tale possibilità limitatamente all'avviamento e alle altre attività immateriali. Più precisamente, non sarà più possibile beneficiare del regime di trasformazione delle DTA in crediti d'imposta per quelle iscritte per la prima volta a partire dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto. Resta, invece, ferma la possibilità di trasformare in crediti d'imposta la quota di DTA iscritta nei bilanci precedenti (ovviamente compresi i suddetti bilanci di liquidazione volontaria ovvero relativi a società sottoposte a procedure concorsuali o di gestione delle crisi di cui al comma 56-ter del citato articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010), derivante dalla deduzione di detti componenti negativi, relativa:

          a) alle perdite civilistiche;

          b) alle perdite fiscali di cui all'articolo 84 del TUIR, ai sensi del comma 56-bis;

          c) al valore della produzione netta negativo.

      Il titolo IV reca una proroga di termini per l'efficienza della giustizia e disposizioni per il processo telematico.

      Articolo 18. (Proroga degli effetti del trattenimento in servizio dei magistrati ordinari). La disciplina introdotta dal decreto determina la proroga parziale e limitata del trattenimento in servizio dei magistrati ordinari, per far fronte all'emergenza creatasi negli organici dell'ordine giudiziario e porre rimedio ai rischi di paralisi del funzionamento di taluni uffici sia requirenti che giudicanti.
      Tale grave situazione è particolarmente avvertita, alla luce del rilievo che i vincoli procedimentali che limitano l'azione del Consiglio superiore della magistratura (CSM) non consentono di provvedere con la necessaria tempestività al ricambio dei vertici degli uffici direttivi e semidirettivi. In mancanza dell'entrata in vigore della disposizione in illustrazione, numerosi uffici si verrebbero a trovare scoperti, proprio per via dell'indiscriminata uscita dai ruoli di un numero ingente di magistrati alla data del 31 dicembre 2015.
      Il CSM, peraltro, non potrebbe provvedere con l'opportuna gradualità al rinnovo nel conferimento degli incarichi vacanti, con il rischio aggiuntivo di non poter effettuare con la dovuta ponderazione le valutazioni comparative dei profili degli aspiranti agli incarichi direttivi e semidirettivi da conferire ex novo.
      Infine, la contestuale cessazione dall'esercizio delle funzioni di numerosi magistrati con incarichi direttivi presso la Suprema Corte di cassazione determinerebbe una repentina soluzione di continuità nello svolgimento della funzione nomofilattica attribuita al giudice di legittimità dall'articolo 111 della Costituzione.
      La proroga del termine consente una limitata, ma ragionevole gradazione nel ricambio ed è certo rispondente al canone di ragionevolezza e al principio di eguaglianza. Inoltre, permette di provvedere al rinnovo degli incarichi senza precludere un effettivo svolgimento delle valutazioni comparative tra gli aspiranti a rivestire gli incarichi resisi vacanti.
      Nell'arco di quattro semestri e secondo scadenze certe e programmabili, il CSM potrà provvedere a regime, salvaguardando la continuità funzionale di numerosi uffici direttivi e semidirettivi.

      Articolo 19. (Disposizioni in materia di processo civile telematico). Con la disposizione si intende attribuire valore legale al deposito con modalità telematiche degli atti introduttivi dei procedimenti di cognizione e di volontaria giurisdizione, compiuto dai difensori o dai dipendenti di cui la pubblica amministrazione si avvale per stare in giudizio personalmente.
      Rimane fermo che il predetto deposito telematico è facoltativo e non obbligatorio.
      Conseguentemente, si conferisce ai difensori o ai dipendenti di cui la pubblica amministrazione si avvale per stare in giudizio personalmente il potere di attestare la conformità delle copie informatiche per immagine agli originali su supporto analogico degli atti introduttivi utilizzati per la notifica, al fine di consentire il deposito telematico della nota di iscrizione a ruolo.

      Articolo 20. (Misure urgenti per la funzionalità del processo amministrativo). Il comma 1, lettera a), interviene sull'articolo 18 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, del quale abroga i commi 1, 1-bis e 2.
      Le disposizioni abrogate prevedevano la soppressione, a decorrere dal 1 luglio 2015, delle sezioni staccate di tribunale amministrativo regionale aventi sede in comuni non sedi di corte d'appello – a eccezione della sezione autonoma della provincia di Bolzano – qualora entro il 28 febbraio 2015 il Governo non avesse presentato alle Camere una relazione sull'assetto organizzativo dei tribunali amministrativi regionali corredata da un piano di riorganizzazione di tali uffici e non si fosse dato avvio a misure di attuazione del piano medesimo (commi 1 e 1-bis). Il comma 2 dell'articolo 18 completava la

previsione apportando all'articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali, le modifiche consequenziali all'eventuale soppressione delle Sezioni sopra menzionate.
      L'abrogazione operata con la norma in esame consegue quindi l'effetto di mantenere inalterato l'odierno assetto dei tribunali amministrativi regionali.
      L'apprezzamento degli elementi acquisiti per la predisposizione della relazione di cui al comma 1-bis dell'articolo 18 – implicante l'analisi dei «fabbisogni, dei costi delle sedi e del personale, del carico di lavoro di ciascun tribunale e di ciascuna sezione, e del grado di informatizzazione» nonché la previsione di misure di ammodernamento organizzativo e di razionalizzazione della spesa – ha infatti orientato la valutazione governativa nel senso della opportunità di destinare alla riorganizzazione del settore tempi e percorsi più adeguati alla complessità del progetto rispetto a quanto previsto dalla normativa abrogata.
      Il comma 1, lettera b), proroga il termine di cui all'articolo 38 del decreto-legge n. 90 del 2014, posticipandone la decorrenza dal 1 luglio 2015 al 1 gennaio 2016. Si tratta della data a partire dalla quale è stabilito, per effetto della modifica apportata all'articolo 136 del codice del processo amministrativo dal medesimo articolo 38, che nell'ambito di tale processo tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti debbano essere sottoscritti con firma digitale. La posticipazione dell'entrata in vigore del predetto obbligo è discesa dalla riscontrata opportunità che la sottoscrizione digitale si inserisca nel contesto di una complessiva informatizzazione del processo amministrativo, in corso di normazione e in assenza della quale non sarebbe possibile garantire la funzionalità della firma digitale alla redazione degli atti del processo.

      Articolo 21. (Disposizioni in materia di fondo per l'efficienza della giustizia). L'articolo prevede che il Ministero della giustizia acquisisca un contingente massimo di 2.000 unità di personale amministrativo proveniente dalle aree vaste (province) da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria, a valere sul fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 96, della legge n. 190 del 2014.

      Articolo 22. (Copertura finanziaria). L'articolo prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal decreto.

      Articolo 23. (Disposizioni transitorie e finali). L'articolo reca le norme transitorie. Sono state individuate quelle che possono applicarsi anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto e quelle, invece, che per la loro natura non possono che applicarsi ai procedimenti introdotti successivamente a tale data.
      Al comma 2 è stata prevista l'applicabilità della disposizione di cui all'articolo 503 del codice di procedura civile, nel testo introdotto dal decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014, anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto. In questo modo, anche per i predetti procedimenti il giudice dell'esecuzione potrà ordinare la vendita all'incanto solo quando ritiene probabile che la vendita con tale modalità abbia luogo a un prezzo superiore della metà rispetto al prezzo base. Si evita, così, di esperire inutilmente tentativi di vendita all'incanto che, normalmente, vanno deserti.

      Articolo 24. (Entrata in vigore). Si fissa la data di entrata in vigore del decreto nel giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni)
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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2015

Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di rafforzare le disposizioni sull'erogazione di provvista finanziaria alle imprese in crisi, di promuovere la contendibilità delle imprese in concordato preventivo in modo da incentivare condotte virtuose dei debitori in difficoltà e favorire esiti efficienti ai tentativi di ristrutturazione, di rafforzare i presidi a garanzia della terzietà ed indipendenza degli incaricati che affiancano il giudice nelle gestione delle procedure concorsuali, di prevedere la possibilità di concludere nuove tipologie di accordo di ristrutturazione del debito;

        Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per migliorare l'efficienza delle procedure di esecuzione forzata, attraverso un ammodernamento delle forme di pubblicità, l'istituzione di un portale delle vendite pubbliche, la modifica dei criteri di aggiudicazione dei beni, una significativa riduzione dei termini stabiliti per il compimento di adempimenti procedurali;

        Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire sulle procedure esecutive introducendo misure a sostegno del debitore, in particolare con riferimento al pignoramento delle pensioni e delle somme depositate in conto corrente;

        Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di modificare le disposizioni in materia di deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti di enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazioni nonché di emanare disposizioni in materia di funzionamento della giustizia;

        Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 23 giugno 2015 e del 26 giugno 2015;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia;

emana
il seguente decreto-legge:
Titolo I
INTERVENTI IN MATERIA DI PROCEDURE CONCORSUALI
Capo I
FACILITAZIONE DELLA FINANZA NELLA CRISI
Articolo 1.
(Finanza interinale).

        1. All'articolo 182-quinquies del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a)    al primo comma, dopo la parola «autorizzato» sono aggiunte le seguenti: «, anche prima del deposito della documentazione di cui all'articolo 161, commi secondo e terzo,»;

            b)    dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: «Il debitore che presenta una domanda di ammissione al concordato preventivo ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, anche in assenza del piano di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e), o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 182-bis, sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato in via d'urgenza a contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi dell'articolo 111, funzionali a urgenti necessità relative all'esercizio dell'attività aziendale fino alla scadenza del termine fissato dal tribunale ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, o all'udienza di omologazione di cui all'articolo 182-bis, quarto comma, o alla scadenza del termine di cui all'articolo 182-bis, settimo comma. Il ricorso deve specificare la destinazione dei finanziamenti, che il debitore non è in grado di reperire altrimenti tali finanziamenti e che, in assenza di tali finanziamenti, deriverebbe un pregiudizio imminente ed irreparabile all'azienda. Il tribunale, assunte sommarie informazioni sul piano e sulla proposta in corso di elaborazione, sentito il commissario giudiziale se nominato, e, se del caso, sentiti senza formalità i principali creditori, decide in camera di consiglio con decreto motivato, entro dieci giorni dal deposito dell'istanza di autorizzazione. La richiesta può avere ad oggetto anche il mantenimento di linee di credito autoliquidanti in essere al momento del deposito della domanda.»;

            c)    al terzo comma, dopo la parola «ipoteca» sono aggiunte le seguenti: «o a cedere crediti».

Capo II
APERTURA ALLA CONCORRENZA NEL CONCORDATO PREVENTIVO
Articolo 2.
(Offerte concorrenti).

        1. Dopo l'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è aggiunto il seguente:

        «Art. 163-bis (Offerte concorrenti). – Quando il piano di concordato di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e) comprende una offerta da parte di un soggetto già individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore e verso un corrispettivo in denaro dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni, il commissario è tenuto a valutare, motivando le proprie conclusioni, la congruità dell'offerta, tenuto conto dei termini e delle condizioni della stessa, del corrispettivo e delle caratteristiche dell'offerente. L'offerta e il piano possono prevedere che il trasferimento abbia luogo prima dell'omologazione. Nel caso in cui il commissario ritenga, alla luce di manifestazioni di interesse comunque pervenute, del valore dell'azienda o del bene, che l'offerta contemplata dal piano possa non corrispondere al miglior interesse dei creditori, chiede al tribunale, con istanza motivata, di aprire un procedimento competitivo. L'offerta e il piano possono prevedere che il trasferimento abbia luogo prima dell'omologazione.

        Il tribunale, sentito il commissario, decide sull'istanza ovvero dispone d'ufficio l'apertura di un procedimento competitivo, tenuto conto del valore dell'azienda o del bene, nonché della probabilità di conseguire una migliore soddisfazione dei creditori. Il decreto che dispone l'apertura del procedimento competitivo stabilisce le modalità di presentazione di offerte irrevocabili, prevedendo che ne sia assicurata in ogni caso la comparabilità, i requisiti di partecipazione degli offerenti, le forme e i tempi di accesso alle informazioni rilevanti, gli eventuali limiti al loro utilizzo e le modalità con cui il commissario deve fornirle a coloro che ne fanno richiesta, la data dell'udienza per l'esame delle offerte, le modalità di svolgimento della procedura competitiva, le garanzie che devono essere prestate dagli offerenti e le forme di pubblicità del decreto. L'offerta di cui al primo comma diviene irrevocabile dal momento in cui viene modificata l'offerta in conformità a quanto previsto dal decreto di cui al presente comma e viene prestata la garanzia stabilita con il medesimo decreto. Le offerte, da presentarsi in forma segreta, non sono efficaci se non conformi a quanto previsto dal decreto e, in ogni caso, quando sottoposte a condizione.

        Le offerte sono rese pubbliche all'udienza fissata per l'esame delle stesse, alla presenza degli offerenti e di qualunque interessato. Se sono state presentate più offerte migliorative, il giudice dispone la gara tra gli offerenti. La gara può avere luogo alla stessa udienza o ad un'udienza immediatamente successiva e deve concludersi prima dell'adunanza dei creditori, anche quando il piano prevede che la vendita o l'aggiudicazione abbia luogo dopo l'omologazione. In ogni caso, con la vendita o con l'aggiudicazione, se precedente, a soggetto diverso da colui che ha presentato l'offerta di cui al primo comma, quest'ultimo è liberato dalle obbligazioni eventualmente assunte nei confronti del debitore e in suo favore il commissario dispone il rimborso delle spese e dei costi sostenuti per la formulazione dell'offerta entro il limite massimo del tre per cento del prezzo in essa indicato.

        Il debitore deve modificare la proposta e il piano di concordato in conformità all'esito della gara.

        La disciplina del presente articolo si applica, in quanto compatibile, anche agli atti da autorizzare ai sensi dell'articolo 161, settimo comma, nonché all'affitto di azienda o di uno o più rami di azienda.».

        2. All'articolo 182 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a)    la rubrica è sostituita con la seguente: «Cessioni»;

            b)    al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tal caso, il tribunale dispone che il liquidatore effettui la pubblicità prevista dall'articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile e fissa il termine entro cui la stessa deve essere eseguita.»

            c) il quinto comma è sostituito dal seguente: «Alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo, si applicano gli articoli da 105 a 108-ter in quanto compatibili. La cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, sono effettuati su ordine del giudice, salvo diversa disposizione contenuta nel decreto di omologazione per gli atti a questa successivi.».

Articolo 3.
(Proposte concorrenti).

        1. All'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a)    nella rubrica, dopo la parola «procedura» sono aggiunte le seguenti: «e proposte concorrenti»;

            b)    al secondo comma, numero 2), la parola «trenta» è sostituita con la seguente «centoventi»;

            c) dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:

        «Uno o più creditori che, anche per effetto di acquisti successivi alla presentazione della domanda di cui all'articolo 161, rappresentano almeno il dieci per cento dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata ai sensi dell'articolo 161, secondo comma, lettera a), possono presentare una proposta concorrente di concordato preventivo e il relativo piano non oltre trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori. Ai fini del computo della percentuale del dieci per cento, non si considerano i crediti della società che controlla la società debitrice, delle società da questa controllate e di quelle sottoposte a comune controllo. La relazione di cui al comma terzo dell'articolo 161 può essere limitata alla fattibilità del piano per gli aspetti che non siano già oggetto di verifica da parte del commissario giudiziale, e può essere omessa qualora non ve ne siano.

        Le proposte di concordato concorrenti sono ammissibili se non risulta che la proposta di concordato del debitore assicura il pagamento, ancorché dilazionato, di almeno il quaranta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. La proposta può prevedere l'intervento di terzi e, se il debitore ha la forma di società per azioni o a responsabilità limitata, può prevedere un aumento di capitale della società con esclusione o limitazione del diritto d'opzione.

        I creditori che presentano una proposta di concordato concorrente hanno diritto di voto sulla medesima solo se collocati in una autonoma classe.

        Qualora la proposta concorrente preveda diverse classi di creditori essa, prima di essere comunicata ai creditori ai sensi del secondo comma dell'articolo 171, deve essere sottoposta al giudizio del tribunale che verifica la correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi.».

        2. All'articolo 165 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti: «Il commissario giudiziale fornisce ai creditori che ne fanno richiesta, valutata la congruità della richiesta medesima e previa assunzione di opportuni obblighi di riservatezza, le informazioni utili per la presentazione di proposte concorrenti, sulla base delle scritture contabili e fiscali obbligatorie del debitore, nonché ogni altra informazione rilevante in suo possesso. In ogni caso si applica il divieto di cui all'articolo 124, comma primo, ultimo periodo.

        La disciplina di cui al terzo comma si applica anche in caso di richieste, da parte di creditori o di terzi, di informazioni utili per la presentazione di offerte ai sensi dell'articolo 163-bis».

        3. All'articolo 172 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a)    al primo comma, primo periodo, la parola: «dieci» è sostituita con la seguente: «quarantacinque»;

            b)    dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Qualora nel termine di cui al quarto comma dell'articolo 163 siano depositate proposte concorrenti, il commissario giudiziale riferisce in merito ad

esse con relazione integrativa da depositare in cancelleria e comunicare ai creditori, con le modalità di cui all'articolo 171, secondo comma, almeno dieci giorni prima dell'adunanza dei creditori. La relazione integrativa contiene, di regola, una particolareggiata comparazione tra tutte le proposte depositate. Le proposte di concordato, ivi compresa quella presentata dal debitore, possono essere modificate fino a quindici giorni prima dell'adunanza dei creditori. Analoga relazione integrativa viene redatta qualora emergano informazioni che i creditori devono conoscere ai fini dell'espressione del voto.».

        4.    All'articolo 175 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a)    al primo comma, in fine, sono aggiunte le seguenti parole «e quelle eventualmente presentate dai creditori ai sensi dell'articolo 163, comma quarto.»;

            b)    il secondo comma è soppresso;

            c)    il terzo comma è sostituito dal seguente: «Ciascun creditore può esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o convenienti le proposte di concordato e sollevare contestazioni sui crediti concorrenti. Il debitore può esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o fattibili le eventuali proposte concorrenti.»;

            d)    dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: «Sono sottoposte alla votazione dei creditori tutte le proposte presentate dal debitore e dai creditori, seguendo, per queste ultime, l'ordine temporale del loro deposito.».

        5.    All'articolo 177 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo comma, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Quando sono poste al voto più proposte di concordato ai sensi dell'articolo 175, quinto comma, si considera approvata la proposta che ha conseguito la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto; in caso di parità, prevale quella del debitore o, in caso di parità fra proposte di creditori, quella presentata per prima. Quando nessuna delle proposte concorrenti poste al voto sia stata approvata con le maggioranze di cui al primo e secondo periodo del presente comma, il giudice delegato, con decreto da adottare entro trenta giorni dal termine di cui al quarto comma dell'articolo 178, rimette al voto la sola proposta che ha conseguito la maggioranza relativa dei crediti ammessi al voto, fissando il termine per la comunicazione ai creditori e il termine a partire dal quale i creditori, nei venti giorni successivi, possono far pervenire il proprio dissenso con le modalità previste dal predetto articolo. In ogni caso si applicano il primo e secondo periodo del presente comma.»;

            b) al quarto comma, dopo le parole «quarto grado,» sono aggiunte le seguenti: «la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché».

        6. All'articolo 185, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti: «Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato presentata da uno o più creditori, qualora sia stata approvata e omologata.

        Nel caso in cui il commissario giudiziale rilevi che il debitore non sta provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla suddetta proposta o ne sta ritardando il compimento, deve senza indugio riferirne al tribunale. Il tribunale, sentito il debitore, può attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti.

        Il soggetto che ha presentato la proposta di concordato approvata e omologata dai creditori può denunziare al tribunale i ritardi o le omissioni da parte del debitore, mediante ricorso al tribunale notificato al debitore e al commissario giudiziale, con il quale può chiedere al tribunale di attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti.

        Fermo restando il disposto dell'articolo 173, il tribunale, sentiti in camera di consiglio il debitore e il commissario giudiziale, può revocare l'organo amministrativo, se si tratta di società, e nominare un amministratore giudiziario stabilendo la durata del suo incarico e attribuendogli il potere di compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla suddetta proposta, ivi incluso, qualora tale proposta preveda un aumento del capitale sociale del debitore, la convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci avente ad oggetto la delibera di tale aumento di capitale e l'esercizio del voto nella stessa. Quando è stato nominato il liquidatore a norma dell'articolo 182, i compiti di amministratore giudiziario possono essere a lui attribuiti.».

Articolo 4.
(Integrazione del contenuto della proposta di concordato).

        1. All'articolo 161, primo comma, lettera e), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo le parole «adempimento della proposta», sono aggiunte le seguenti: «; in ogni caso, la proposta deve indicare l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile procurata in favore di ciascun creditore.».

Capo III
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL CURATORE FALLIMENTARE
Articolo 5.
(Requisiti per la nomina a curatore).

        1. All'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a)    al terzo comma, la parola «due» è sostituita con la seguente: «cinque»; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non può

altresì essere nominato curatore chi abbia svolto la funzione di commissario giudiziale in relazione a procedura di concordato per il medesimo debitore, nonché chi sia unito in associazione professionale con chi abbia svolto tale funzione.»;

            b)    dopo il terzo comma, sono aggiunti i seguenti:

        «Il curatore deve essere in possesso di una struttura organizzativa e di risorse che appaiano adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'articolo 104-ter.

        La sentenza pronunciata ai sensi dell'articolo 16 motiva specificamente in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui al terzo comma e tiene conto, anche alla luce delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 33, quinto comma, delle eventuali indicazioni in ordine alla nomina del curatore espresse dai creditori nel corso del procedimento di cui all'articolo 15.

        È istituito presso il Ministero della giustizia un registro nazionale nel quale confluiscono i provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali. Nel registro vengono altresì annotati i provvedimenti di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato, nonché l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse. Il registro è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al pubblico.».

        2. Per l'istituzione del registro nazionale di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2015.

Articolo 6.
(Programma di liquidazione).

        1. All'articolo 104-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a)    al primo comma, dopo la parola «inventario,» sono aggiunte le seguenti: «e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento,»; in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Il mancato rispetto di tale termine senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore.»;

            b)    al secondo comma, è aggiunta la seguente lettera: «; f) il termine entro il quale sarà completata la liquidazione dell'attivo.»;

            c)    dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: «Il termine di cui alla lettera f) del precedente comma non può eccedere due anni dal deposito della sentenza di fallimento. Nel caso in cui, limitatamente a determinati cespiti dell'attivo, il curatore ritenga necessario un termine maggiore, egli è tenuto a motivare specificamente in ordine alle ragioni che giustificano tale maggior termine.»;

            d)    al terzo comma, dopo la parola «curatore» sono aggiunte le seguenti: «, fermo restando quanto disposto dall'articolo 107,» e

dopo la parola «professionisti» sono aggiunte le seguenti: «o società specializzate»;

            e)    dopo l'ottavo comma, è aggiunto il seguente: «Il mancato rispetto dei termini previsti dal programma di liquidazione senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore.».

Articolo 7.
(Chiusura della procedura di fallimento).

        1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a)    all'articolo 118, secondo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La chiusura della procedura di fallimento nel caso di cui al n. 3) non è impedita dalla pendenza di giudizi, rispetto ai quali il curatore può mantenere la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell'articolo 43. In deroga all'articolo 35, anche le rinunzie alle liti e le transazioni sono autorizzate dal giudice delegato. Le somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti, nonché le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato, sono trattenute dal curatore secondo quanto previsto dall'articolo 117, comma secondo. Dopo la chiusura della procedura di fallimento, le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i creditori secondo le modalità disposte dal tribunale con il decreto di cui all'articolo 119. In relazione alle eventuali sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti non si fa luogo a riapertura del fallimento. Qualora alla conclusione dei giudizi pendenti consegua, per effetto di riparti, il venir meno dell'impedimento all'esdebitazione di cui al comma secondo dell'articolo 142, il debitore può chiedere l'esdebitazione nell'anno successivo al riparto che lo ha determinato.;

            b)    all'articolo 120 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        «Nell'ipotesi di chiusura in pendenza di giudizi ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, terzo periodo e seguenti, il giudice delegato e il curatore restano in carica ai soli fini di quanto ivi previsto. In nessun caso i creditori possono agire su quanto è oggetto dei giudizi medesimi.».

Capo IV
CONTRATTI PENDENTI NEL CONCORDATO PREVENTIVO
Articolo 8.
(Contratti pendenti).

        1. All'articolo 169-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a)    alla rubrica, le parole «in corso di esecuzione» sono sostituite dalla seguente: «pendenti»;

            b)    il primo comma è sostituito dal seguente: «Il debitore con il ricorso di cui all'articolo 161 o successivamente può chiedere che il Tribunale o, dopo il decreto di ammissione, il giudice delegato con decreto motivato sentito l'altro contraente, assunte, ove occorra, sommarie informazioni, lo autorizzi a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla data della presentazione del ricorso. Su richiesta del debitore può essere autorizzata la sospensione del contratto per non più di sessanta giorni, prorogabili una sola volta. Lo scioglimento o la sospensione del contratto hanno effetto dalla comunicazione del provvedimento autorizzativo all'altro contraente.»;

            c)    al secondo comma sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, ferma restando la prededuzione del credito conseguente ad eventuali prestazioni eseguite legalmente e in conformità agli accordi o agli usi negoziali, dopo la pubblicazione della domanda ai sensi dell'articolo 161,»;

            d)    è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In caso di scioglimento del contratto di locazione finanziaria, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare al debitore l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale. La somma versata al debitore a norma del periodo precedente è acquisita alla procedura. Il concedente ha diritto di far valere verso il debitore un credito determinato nella differenza tra il credito vantato alla data del deposito della domanda e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene. Tale credito è soddisfatto come credito anteriore al concordato.».

Capo V
ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE CON INTERMEDIARI FINANZIARI E CONVENZIONE DI MORATORIA
Articolo 9.
(Crisi d'impresa con prevalente indebitamento verso intermediari finanziari).

        1. Dopo l'articolo 182-sexies del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è aggiunto il seguente:

        «Art. 182-septies (Accordo di ristrutturazione con intermediari finanziarie e convenzione di moratoria). – Quando un'impresa ha debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà dell'indebitamento complessivo, la disciplina di cui all'articolo182-bis,

in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, è integrata dalle disposizioni contenute nei commi secondo, terzo e quarto. Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche e intermediari finanziari.

        L'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis può individuare una o più categorie tra i creditori di cui al primo comma che abbiano fra loro posizione giuridica e interessi economici omogenei. In tal caso, con il ricorso di cui al primo comma di tale articolo, il debitore può chiedere che gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, quando tutti i creditori della categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e i crediti delle banche e degli intermediari finanziari aderenti rappresentino il settantacinque per cento dei crediti della categoria. Una banca o un intermediario finanziario può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria. I creditori ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo sono considerati aderenti all'accordo ai fini del raggiungimento della soglia del sessanta per cento di cui al primo comma dell'articolo 182-bis.

        Ai fini di cui al precedente comma non si tiene conto delle ipoteche giudiziali iscritte dalle banche o dagli intermediari finanziari nei novanta giorni che precedono la data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese.

        Il debitore, oltre agli adempimenti pubblicitari già previsti, deve notificare il ricorso e la documentazione di cui al primo comma dell'articolo 182-bis alle banche e agli intermediari finanziari ai quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo. Per costoro il termine per proporre l'opposizione di cui al quarto comma del medesimo articolo decorre dalla data della notificazione del ricorso. Il tribunale procede all'omologazione previo accertamento che le trattative si siano svolte in buona fede e che le banche e gli intermediari finanziari ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo:

            a) abbiano posizione giuridica e interessi economici omogenei rispetto a quelli delle banche e degli intermediari finanziari aderenti;

            b) abbiano ricevuto complete ed aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull'accordo e sui suoi effetti, e siano stati messi in condizione di partecipare alle trattative;

            c) possano risultare soddisfatti, in base all'accordo, in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.

        Quando fra l'impresa debitrice e una o più banche o intermediari finanziari viene stipulata una convenzione diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi attraverso una moratoria temporanea dei crediti nei confronti di una o più banche o intermediari finanziari e sia raggiunta la maggioranza di cui al secondo comma, questa, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, produce effetti anche nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari non aderenti se questi siano stati informati dell'avvio delle trattative e siano stati

messi in condizione di parteciparvi in buona fede, e un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), attesti l'omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici fra i creditori interessati dalla moratoria.

        Nel caso previsto dal comma precedente, le banche e gli intermediari finanziari non aderenti alla convenzione possono proporre opposizione entro trenta giorni dalla comunicazione della convenzione stipulata, accompagnata dalla relazione del professionista ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d). La comunicazione deve essere effettuata, alternativamente, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Con l'opposizione, la banca o l'intermediario finanziario può chiedere che la convenzione non produca effetti nei suoi confronti. Il tribunale, con decreto motivato, decide sulle opposizioni, verificando la sussistenza delle condizioni di cui al comma quarto, terzo periodo. Nel termine di quindici giorni dalla comunicazione, il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello, ai sensi dell'articolo 183.

        In nessun caso, per effetto degli accordi e convenzioni di cui ai commi precedenti, ai creditori non aderenti può essere imposta l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Agli effetti del presente articolo non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.».

Articolo 10.
(Disposizioni penali in materia di accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria).

        1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 236:

                1) alla rubrica, dopo le parole: «concordato preventivo» sono aggiunte le seguenti: «e, accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari, e convenzione di moratoria»;

                2) al primo comma, dopo le parole «concordato preventivo» sono aggiunte le seguenti: «o di ottenere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari o il consenso degli intermediari finanziari alla sottoscrizione della convenzione di moratoria»;

                3) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Nel caso di accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari o di convenzione di moratoria, si applicano le disposizioni previste dal secondo comma, numeri 1), 2) e 4).»;

            b) all'articolo 236-bis, primo comma, dopo le parole «182-quinquies» sono aggiunte le seguenti: «, 182-septies».

Capo VI
RATEIZZAZIONE DEL PREZZO
Articolo 11.
(Rateizzazione del prezzo).

        1. All'articolo 107, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le vendite e gli atti di liquidazione possono prevedere che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 569, terzo comma, terzo periodo, 574, primo comma, secondo periodo e 587, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile.» In ogni caso, al fine di assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati, il curatore effettua la pubblicità prevista dall'articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile, almeno trenta giorni prima dell'inizio della procedura competitiva.».

Titolo II
INTERVENTI IN MATERIA DI PROCEDURE ESECUTIVE
Capo I
MODIFICHE AL CODICE CIVILE
Articolo 12.
(Modifiche al codice civile).

        1. Al codice civile, dopo l'articolo 2929 è inserita la seguente Sezione:

Sezione I-bis.
Dell'espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito

        «Art. 2929-bis (Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito). – Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo

esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l'atto è stato trascritto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole, interviene nell'esecuzione da altri promossa.

        Quando il pregiudizio deriva da un atto di alienazione, il creditore promuove l'azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario.

        Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all'esecuzione di cui al titolo V del libro III del codice di procedura civile quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma, nonché la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore.».

Capo II
MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE E MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E AD ALTRE DISPOSIZIONI
Articolo 13.
(Modifiche al codice di procedura civile).

        1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 480, secondo comma, è aggiunto, in fine il seguente periodo: «Il precetto deve altresì contenere l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.»;

            b) all'articolo 490, sono apportate le seguenti modificazioni:

                1) il primo comma è sostituito dal seguente:

            «Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere inserito sul portale del Ministero della giustizia in un'area pubblica denominata “portale delle vendite pubbliche”.»;

                2) il terzo comma è sostituito dal seguente:

            «Su istanza del creditore procedente o dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo il giudice può disporre inoltre che l'avviso

sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte una o più volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali o che sia divulgato con le forme della pubblicità commerciale. Sono equiparati ai quotidiani, i giornali di informazione locale, multisettimanali o settimanali editi da soggetti iscritti al Registro operatori della comunicazione (ROC) e aventi caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani che garantiscono la maggior diffusione nella zona interessata. Nell'avviso è omessa l'indicazione del debitore.»;

            c) all'articolo 495, il quarto comma è sostituito dal seguente:

            «Quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, il giudice con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di trentasei mesi la somma determinata a norma del terzo comma, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale. Ogni sei mesi il giudice provvede, a norma dell'articolo 510, al pagamento al creditore pignorante o alla distribuzione tra i creditori delle somme versate dal debitore.»;

            d) all'articolo 497, primo comma, la parola «novanta» è sostituita dalla seguente: «quarantacinque»;

            e) all'articolo 530:

                1) al settimo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il giudice dispone che sia sempre effettuata la pubblicità prevista dall'articolo 490, primo comma, nel rispetto del termine di cui al periodo precedente.»;

                2) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Fuori dell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'articolo 525, il giudice dell'esecuzione può disporre che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente ed entro un termine non superiore a dodici mesi; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 569, terzo comma, terzo periodo, 574, primo comma, secondo periodo, e 587, primo comma, secondo periodo.»;

            f) all'articolo 532:

                1) al primo comma, le parole: «può disporre» sono sostituite dalla parola: «dispone», e dopo le parole: «di competenza» sono inserite le seguenti: «iscritto nell'elenco di cui all'articolo 169-sexies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice»;

                2) al secondo comma, sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: «Il giudice fissa altresì il numero complessivo, non inferiore a tre, degli esperimenti di vendita, i criteri per determinare i relativi ribassi, le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita e il termine finale non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria. Quando gli atti sono restituiti a norma del periodo

precedente, il giudice, se non vi sono istanze a norma dell'articolo 540-bis, dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche quando non sussistono i presupposti di cui all'articolo 164-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice»;

            g) l'articolo 533, secondo comma, è sostituito dal seguente:

                «Qualora la vendita non avvenga nel termine fissato a norma dell'articolo 532, secondo comma, il commissionario restituisce gli atti in cancelleria e fornisce prova dell'attività specificamente svolta in relazione alla tipologia del bene per reperire potenziali acquirenti, oltre alla pubblicità disposta dal giudice.»;

            h) all'articolo 534-bis le parole: «può, sentiti gli interessati, delegare» sono sostituite dalla parola: «delega»;

            i) all'articolo 534-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:

                1) al primo comma, primo periodo, la parola: «può» è sostituita dalle seguenti: «o il commissionario possono»;

                2) al primo comma, secondo periodo, dopo le parole: «del professionista» sono inserite le seguenti: «o del commissionario»;

                3) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Contro il provvedimento del giudice è ammesso il reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies.»;

            l) all'articolo 545 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

            «Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge.

        Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge.

        Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace. L'inefficacia è rilevata dal giudice anche d'ufficio.»;

            m) all'articolo 546, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennità

relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, gli obblighi del terzo pignorato non operano, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, per un importo pari al triplo dell'assegno sociale; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall'articolo 545 e dalle speciali disposizioni di legge.»;

            n) all'articolo 567:

                1) al secondo comma, la parola «centoventi» è sostituita dalla seguente: «sessanta»;

                2) al terzo comma, la parola «centoventi», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «sessanta»;

            o) l'articolo 568 è sostituito dal seguente:

        Art. 568 (Determinazione del valore dell'immobile). – Agli effetti dell'espropriazione il valore dell'immobile è determinato dal giudice avuto riguardo al valore di mercato sulla base degli elementi forniti dalle parti e dall'esperto nominato ai sensi dell'articolo 569, primo comma.

        Nella determinazione del valore di mercato l'esperto procede al calcolo della superficie dell'immobile, specificando quella commerciale, del valore per metro quadro e del valore complessivo, esponendo analiticamente gli adeguamenti e le correzioni della stima, ivi compresa la riduzione del valore di mercato praticata per l'assenza della garanzia per vizi del bene venduto, e precisando tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d'uso e di manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli e gli oneri giuridici non eliminabili nel corso del procedimento esecutivo, nonché per le eventuali spese condominiali insolute.»;

            p) all'articolo 569:

                1) al primo comma, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «quindici», e le parole da: «convocandolo» sino a: «il giuramento» sono sostituite dalle seguenti: «che presta giuramento in cancelleria mediante sottoscrizione del verbale di accettazione», e la parola: «centoventi» è sostituita dalla seguente: «novanta»;

                2) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Nel caso in cui il giudice disponga con ordinanza la vendita forzata, fissa un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce le modalità con cui deve essere prestata la cauzione, se la vendita è fatta in uno o più lotti, il prezzo base determinato a norma dell'articolo 568, il termine, non superiore a centoventi giorni dall'aggiudicazione, entro il quale il prezzo dev'essere depositato, con le modalità del deposito e fissa, al

giorno successivo alla scadenza del termine, l'udienza per la deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573. Quando ricorrono giustificati motivi, il giudice dell'esecuzione può disporre che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente ed entro un termine non superiore a dodici mesi. Il giudice provvede ai sensi dell'articolo 576 solo quando ritiene probabile che vendita con tale modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'articolo 568.»;

            q) all'articolo 571, secondo comma, le parole da: «al prezzo determinato» alle parole: «articolo 568» sono sostituite dalle seguenti: «di oltre un quarto al prezzo stabilito nell'ordinanza»;

            r) all'articolo 572 il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: «Se l'offerta è pari o superiore al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita, la stessa è senz'altro accolta.

        Se il prezzo offerto è inferiore rispetto al prezzo stabilito nell'ordinanza di vendita in misura non superiore ad un quarto, il giudice può far luogo alla vendita quando ritiene che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell'articolo 588.»;

            s) all'articolo 573:

                1) al primo comma, dopo la parola: «invita» sono inserite le seguenti: «in ogni caso»;

                2) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Se la gara non può avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, il giudice, quando ritiene che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita, dispone la vendita a favore del migliore offerente oppure, nel caso di più offerte dello stesso valore, dispone la vendita a favore di colui che ha presentato l'offerta per primo.»;

                3) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Ai fini dell'individuazione della migliore offerta, il giudice tiene conto dell'entità del prezzo, delle cauzioni prestate, delle forme, dei modi e dei tempi del pagamento nonché di ogni altro elemento utile indicato nell'offerta stessa.»;

            t) all'articolo 574, primo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Quando l'ordinanza che ha disposto la vendita ha previsto che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente, col decreto di cui al primo periodo il giudice dell'esecuzione può autorizzare l'aggiudicatario, che ne faccia richiesta, ad immettersi nel possesso dell'immobile venduto, a condizione che sia prestata una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da banche, società assicuratrici o intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione per un importo pari ad almeno il trenta per cento del prezzo di vendita. Il giudice dell'esecuzione individua la categoria professionale alla

quale deve appartenere il soggetto che può rilasciare la fideiussione a norma del periodo precedente. La fideiussione è rilasciata a favore della procedura esecutiva a garanzia del rilascio dell'immobile entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento di cui all'articolo 587, primo comma, secondo periodo, nonché del risarcimento dei danni eventualmente arrecati all'immobile; la fideiussione è escussa dal custode o dal professionista delegato su autorizzazione del giudice.»;

            u) all'articolo 587, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui al periodo precedente si applica altresì nei confronti dell'aggiudicatario che non ha versato anche una sola rata entro dieci giorni dalla scadenza del termine; il giudice dell'esecuzione dispone la perdita a titolo di multa anche delle rate già versate. Con il decreto adottato a norma del periodo precedente, il giudice ordina altresì all'aggiudicatario che sia stato immesso nel possesso di rilasciare l'immobile al custode; il decreto costituisce titolo esecutivo per il rilascio.»;

            v) all'articolo 588, primo comma, le parole: «dell'incanto» sono sostituite dalle seguenti: «dell'udienza fissata per la vendita» e sono soppresse le parole: «all'incanto» e «per mancanza di offerte»;

            z) all'articolo 589, primo comma, le parole: «determinato a norma dell'articolo 568» sono sostituite dalle seguenti: «base stabilito per l'esperimento di vendita per cui è presentata.»;

            aa) all'articolo 590, primo comma, le parole: «all'incanto» sono soppresse»;

            bb) all'articolo 591:

                1) alla rubrica la parola «nuovo» è soppressa;

                2) al primo comma, la parola «nuovo» è soppressa e dopo la parola «incanto» sono aggiunte le seguenti: «, sempre che ritenga che la vendita con tale modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'articolo 568»;

                3) secondo comma, le parole da «di un quarto» sino a «precedente» sono sostituite dalle seguenti: «al precedente fino al limite di un quarto»;

                4) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Se al secondo tentativo la vendita non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di assegnazione, il giudice assegna il bene al creditore o ai creditori richiedenti, fissando il termine entro il quale l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio. Si applica il secondo comma dell'articolo 590.»;

            cc) all'articolo 591-bis:

                1) al primo comma, dopo le parole: «il giudice dell'esecuzione,» sono inserite le seguenti: «salvo quanto previsto al secondo comma,» le parole: «può, sentiti gli interessati, delegare» sono sostituite dalla seguente: «delega»;

                2) dopo il primo comma è inserito il seguente: «Il giudice non dispone la delega ove, sentiti i creditori, ravvisi l'esigenza di procedere direttamente alle operazioni di vendita a tutela degli interessi delle parti.»;

                3) al secondo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:

                    a) al punto 1) la parola: «terzo» è sostituita dalla seguente: «primo»;

                    b) al punto 7, dopo le parole: «articolo 590» sono inserite le seguenti: «e 591, terzo comma»;

                4) è, in fine, aggiunto, il seguente comma: «Il giudice dell'esecuzione, sentito l'interessato, dispone la revoca della delega delle operazioni di vendita se non vengono rispettati i termini e le direttive per lo svolgimento delle operazioni, salvo che il professionista delegato dimostri che il mancato rispetto dei termini o delle direttive sia dipeso da causa a lui non imputabile.»;

            dd) all'articolo 615, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il diritto della parte istante è contestato solo parzialmente, il giudice procede alla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata.»;

            ee) dopo l'articolo 631 è inserito il seguente:

        «Art. 631-bis (Omessa pubblicità sul portale delle vendite pubbliche) – Se la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche non è effettuata nel termine stabilito dal giudice, il giudice dichiara con ordinanza l'estinzione del processo esecutivo e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 630, secondo e terzo comma. La disposizione di cui al presente articolo non si applica quando la pubblicità sul portale non è stata effettuata perché i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti, a condizione che tale circostanza sia attestata a norma dell'articolo 161-quater delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.»;

            ff) all'articolo 492-bis:

                1) al primo comma:

                    a) la parola «procedente» è soppressa;

                    b) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «L'istanza non può essere proposta prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 482. Se vi è pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare prima della notificazione del precetto».

                2) al secondo comma sono aggiunti in fine, i seguenti periodi: «L'ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo

informatico. Nel caso di cui al primo comma, quarto periodo il precetto è consegnato o trasmesso all'ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento.».

        2. Per gli interventi informatici connessi alla realizzazione del portale delle vendite pubbliche di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 900.000,00 per l'anno 2015 e, in relazione agli interventi di manutenzione e di funzionamento, e di euro 200.000,00 annui a decorrere dall'anno 2016.

Articolo 14.
(Modifiche alle disposizioni per l'attuazione dei codice di procedura civile e disposizioni transitorie e ad altre disposizioni).

        1. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 155-quinquies:

                1) la parola «procedente» è soppressa;

                2) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «La disposizione di cui al primo comma si applica, limitatamente alle banche dati previste dall'articolo 492-bis del codice, anche sino all'adozione di un decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, che attesta la piena funzionalità delle strutture tecnologiche necessarie a consentire l'accesso alle medesime banche dati. Il decreto di cui al periodo precedente è adottato entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 155-quater. La disposizione di cui al presente comma perde efficacia se il decreto dirigenziale non è adottato entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»;

            b) all'articolo 161-ter, al secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se occorre, le medesime regole tecnico-operative sono integrate al fine di assicurare un agevole collegamento tra il portale delle vendite pubbliche e i portali dei gestori delle vendite telematiche.»;

            c) dopo l'articolo 161-ter, è inserito il seguente:

            «161-quater (Modalità di pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche) – La pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche è effettuata a cura del professionista delegato per le operazioni di vendita o del commissionario o, in mancanza, del creditore procedente ed in conformità alle specifiche tecniche, che possono determinare anche i dati e i documenti da inserire. Le specifiche tecniche sono stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sono rese disponibili

mediante pubblicazione nel portale delle vendite pubbliche. Quando la pubblicità riguarda beni immobili o beni mobili registrati, la pubblicazione non può essere effettuata in mancanza della prova dell'avvenuto pagamento del contributo per la pubblicazione, previsto dall'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

        Il portale delle vendite pubbliche deve inviare all'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata, ad ogni interessato che ne ha fatto richiesta e si è registrato mediante un'apposita procedura disciplinata dalle specifiche tecniche di cui al primo comma, un avviso contenente le informazioni relative alle vendite di cui è stata effettuata la pubblicità.

        Il portale delle vendite pubbliche provvede all'archiviazione e alla gestione dei dati relativi alle vendite in esso pubblicate.

        Il mancato funzionamento dei sistemi informatici è attestato dal responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.»;

            d) dopo l'articolo 169-quinquies, è inserito il seguente:

            «169-sexies. (Elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei mobili pignorati). – Presso ogni tribunale è istituito un elenco dei soggetti specializzati di cui all'articolo 532 del codice per la custodia e la vendita dei beni mobili pignorati. Alle domande è allegata la documentazione comprovante le competenze maturate, anche relativamente a specifiche categorie di beni. L'elenco è formato dal presidente del tribunale, che provvede sentito il procuratore della Repubblica. Si applicano gli articoli 13 e seguenti in quanto compatibili.»;

            e) all'articolo 173-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1) al primo comma, dopo il numero 6), sono inseriti i seguenti:

            «7) in caso di opere abusive, il controllo della possibilità di sanatoria ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e gli eventuali costi della stessa; altrimenti, la verifica sull'eventuale presentazione di istanze di condono, indicando il soggetto istante e la normativa in forza della quale l'istanza sia stata presentata, lo stato del procedimento, i costi per il conseguimento del titolo in sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte o da corrispondere; in ogni altro caso, la verifica, ai fini della istanza di condono che l'aggiudicatario possa eventualmente presentare, che gli immobili pignorati si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 40, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ovvero dall'articolo 46, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, specificando il costo per il conseguimento del titolo in sanatoria;

            8) la verifica che i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero che il

diritto sul bene del debitore pignorato sia di proprietà ovvero derivante da alcuno dei suddetti titoli;

            9) l'informazione sull'importo annuo delle spese fisse di gestione o di manutenzione, su eventuali spese straordinarie già deliberate anche se il relativo debito non sia ancora scaduto, su eventuali spese condominiali non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia, sul corso di eventuali procedimenti giudiziari relativi al bene pignorato.»;

        2) al terzo comma, la parola: «quarantacinque» è sostituita dalla seguente: «trenta»;

            f) l'articolo 173-quinquies, primo comma, è sostituito dal seguente: «Il giudice, con l'ordinanza di vendita di cui all'articolo 569, terzo comma, del codice, può disporre che la presentazione dell'offerta d'acquisto e la prestazione della cauzione ai sensi degli articoli 571, 579, 580 e 584 del medesimo codice possano avvenire con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento disponibili nei circuiti bancario e postale. È consentita la prestazione della cauzione anche mediante fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da banche, società assicuratrici o intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione. Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza di vendita, individua la categoria professionale alla quale deve appartenere il soggetto che può rilasciare la fideiussione a norma del periodo precedente. La fideiussione è rilasciata in favore della procedura esecutiva ed è escussa dal custode o dal professionista delegato su autorizzazione del giudice. In ogni caso, è stabilito che l'offerente comunichi, a mezzo posta elettronica certificata, la dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 571.».

        2. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo l'articolo 16-octies è inserito il seguente: «Art. 16-novies (Modalità informatiche per le domande di iscrizione e per la tenuta dell'albo dei consulenti tecnici, dell'albo dei periti presso il tribunale, dell'elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni pignorati e dell'elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita) – 1. Le domande di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici di cui agli articoli 13 e seguenti delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, all'elenco dei soggetti specializzati previsto dall'articolo 169-sexies delle medesime disposizioni e all'albo dei periti presso il tribunale, di cui agli articoli 67 e seguenti delle norme di attuazione del codice di procedura penale, sono inserite, a cura di coloro che le propongono, con modalità esclusivamente telematiche in conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 5. Con le medesime modalità sono inseriti i documenti allegati alle domande.

        2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle domande e ai relativi documenti per l'iscrizione negli elenchi dei

professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita di cui all'articolo 169-ter e all'articolo 179-ter, secondo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

        3. Quando, per l'iscrizione negli albi e negli elenchi di cui al presente articolo, la legge prevede il pagamento di bolli, diritti o altre somme a qualsiasi titolo, il versamento è effettuato esclusivamente con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nel circuito bancario o postale, a norma dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. I versamenti di cui al presente comma hanno luogo nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente i pagamenti telematici nel processo civile.

        4. Gli albi e gli elenchi di cui ai commi 1 e 2 sono formati a norma delle disposizioni legislative che li regolano e tenuti, a cura del presidente del tribunale, con modalità esclusivamente informatiche in conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 5. L'accesso ai dati contenuti negli albi e negli elenchi è consentito ai magistrati e al personale delle cancellerie e delle segreterie di tutti gli uffici giudiziari della giustizia ordinaria. Salvo quanto previsto dall'articolo 179-quater, terzo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, la disposizione di cui al periodo precedente si applica anche agli elenchi previsti dagli articoli 169-ter e 179-ter delle medesime disposizioni.

        5. La presentazione delle domande e la tenuta degli albi ed elenchi di cui al presente articolo sono effettuate in conformità alle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, nel rispetto della disciplina prevista dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Le specifiche tecniche sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero della giustizia.

        6. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia decorsi trenta giorni dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia delle specifiche tecniche previste dal comma 5.

        7. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, che alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni del presente articolo sono già iscritti negli albi ed elenchi previsti dai medesimi commi, inseriscono i propri dati, con modalità telematiche e in conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 5, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia delle medesime specifiche tecniche. A decorrere dalla data di scadenza del termine di cui al periodo precedente, gli albi ed elenchi già formati sono sostituiti ad ogni effetto dagli albi ed elenchi previsti dal presente articolo.».

        3. Al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, all'articolo 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il quarto comma è sostituito dal seguente: «In caso di estinzione del processo esecutivo il compenso è posto a carico del

creditore procedente ed è liquidato dal giudice dell'esecuzione nella medesima misura di cui al terzo comma, calcolata sul valore dei beni o dei crediti pignorati o, se minore, sul valore del credito per cui si procede. In caso di chiusura anticipata del processo a norma dell'articolo 164-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile o a norma dell'articolo 530, quarto comma, del codice di procedura civile, il compenso previsto dal secondo comma non è dovuto. Negli altri casi di chiusura anticipata del processo esecutivo si applica la disposizione di cui al primo periodo. Il giudice provvede con decreto che costituisce titolo esecutivo.»;

            b) al quinto comma dopo le parole: «per cui si procede» sono aggiunte le seguenti: «e comunque non può eccedere l'importo di euro 3.000,00»;

            c) al sesto comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La residua quota del quaranta per cento è distribuita dall'ufficiale giudiziario coordinatore l'ufficio, in parti uguali, tra tutti gli ufficiali giudiziari e funzionari appartenenti all'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti.».

        4. Per l'istituzione dell'elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni mobili pignorati, di cui al comma 1, lett. d), è autorizzata la spesa di euro 150.000 per l'anno 2015.

Articolo 15.
(Portale delle vendite pubbliche).

        1. Dopo l'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 è inserito il seguente:

        «Art. 18-bis (Pubblicità sul portale delle vendite pubbliche) – 1. Per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche di ciascun atto esecutivo per il quale la legge dispone che sia data pubblica notizia e che riguarda beni immobili o mobili registrati, è dovuto un contributo per la pubblicazione dell'importo di euro 100 a carico del creditore procedente. Quando la vendita è disposta in più lotti, il contributo per la pubblicazione è dovuto per ciascuno di essi. Il pagamento deve essere effettuato con le modalità previste dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, con imputazione ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Quando la parte è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il contributo per la pubblicazione è prenotato a debito, a norma e per gli effetti delle disposizioni del presente decreto. Per la pubblicazione relativa a beni diversi da quelli di cui al periodo precedente, il contributo per la pubblicazione non è dovuto.

        2. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'importo del contributo per la pubblicazione è adeguato ogni tre anni in relazione

alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

        3. Le entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, affluite all'apposito capitolo di cui al medesimo comma, sono riassegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, per il funzionamento degli uffici giudiziari nonché per l'implementazione e lo sviluppo dei sistemi informatizzati.

        4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Titolo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE
Articolo 16.
(Deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione).

        1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche all'articolo 106: il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo e le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio. Ai fini del presente comma le svalutazioni e le perdite diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio»;

        2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015.

        3. In via transitoria, per il primo periodo di applicazione le svalutazioni e le perdite di cui al comma 1 diverse dalle perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili nei limiti del 75 del loro ammontare. L'eccedenza è deducibile secondo le modalità stabilite al comma 4.

        4. L'eccedenza di cui al comma 3 e le svalutazioni e le perdite su crediti di cui al comma 1 iscritte in bilancio fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2014 e non ancora dedotte ai sensi del comma 3 dell'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo in vigore anteriormente alle modifiche operate dal comma 1 sono deducibili per il 5 per cento del loro ammontare nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, per l'8 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, per il 10 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, per il 12 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e fino al periodo

d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, e per il 5 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025.

        5. Ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 e per i due periodi d'imposta successivi non si tiene conto delle modifiche operate dai commi da 1 a 4.

        6. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) all'articolo 6, comma 1, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente:

            «c-bis) rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo.»;

            b) all'articolo 7, comma 1, la lettera b-bis) è sostituita dalla seguente:

            «b-bis) le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili a crediti nei confronti di assicurati iscritti in bilancio a tale titolo.».

        7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015.

        8. In via transitoria, per il primo periodo di applicazione le rettifiche, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette di cui al comma 6 sono deducibili nei limiti del 75 per cento del loro ammontare. L'eccedenza è deducibile secondo le modalità stabilite al comma 9.

        9. L'eccedenza di cui al comma 8 e le rettifiche, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette di cui al comma 6 iscritte in bilancio dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e non ancora dedotte ai sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 6 e della lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel testo in vigore anteriormente alle modifiche operate dal comma 6 sono deducibili per il 5 per cento del loro ammontare nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, per l'8 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, per il 10 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, per il 12 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, e per il 5 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025.

        10. Ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 e per i due periodi d'imposta successivi non si tiene conto delle modifiche operate dai commi da 6 a 9.

        11. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutate in 137 milioni di euro per il 2016, in 107 milioni di euro per il 2017, in 505 milioni di euro per il 2018, in 130 milioni

di euro per il 2020, in 451 milioni di euro per il 2021, in 360 milioni di euro per il 2022, in 245 milioni di euro per il 2023, in 230 milioni di euro per il 2024 e in 189 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, confluiscono nel fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

        12. All'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole «con decreto» sono sostituite dalle seguenti «con uno o più decreti».

Articolo 17.
(Blocco trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate).

        1. I commi 55, 56-bis, 56-bis.1 e 56-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, non sono applicabili alle attività per imposte anticipate, relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali, iscritte per la prima volta a partire dai bilanci relativi all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente articolo.

Titolo IV
PROROGA DI TERMINI PER L'EFFICIENZA DELLA GIUSTIZIA E DISPOSIZIONI PER IL PROCESSO TELEMATICO
Articolo 18.
(Proroga degli effetti del trattenimento in servizio dei magistrati ordinari).

        1. Al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari e garantire un ordinato e graduale processo di conferimento, da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, degli incarichi direttivi e semidirettivi che si renderanno vacanti negli anni 2015 e 2016, gli effetti dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono differiti al 31 dicembre 2016 per i magistrati ordinari che non abbiano compiuto il settantaduesimo anno di età alla data del 31 dicembre 2015 e che debbano essere collocati a riposo nel periodo fra lo stesso 31 dicembre 2015 ed il 30 dicembre 2016. Per gli altri magistrati ordinari che abbiano compiuto almeno il settantaduesimo anno di età alla data del 31 dicembre 2015, resta fermo il termine ultimo di permanenza in servizio stabilito dal citato articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014.

Articolo 19.
(Disposizioni in materia di processo civile telematico).

        1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 16-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

                1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        «1-bis. Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai Tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle Corti d'Appello è sempre ammesso il deposito telematico dell'atto introduttivo o del primo atto difensivo e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità.»;

                2) al comma 9-bis, dopo la parola «difensore» sono inserite le seguenti: «il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente,»

            b) dopo l'articolo 16-octies, sono aggiunti i seguenti:

        «Art. 16-decies. (Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti notificati) – 1. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto formato su supporto analogico e notificato, con modalità non telematiche, dall'ufficiale giudiziario ovvero a norma della legge 21 gennaio 1994, n. 53, attestano la conformità della copia al predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale dell'atto notificato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'atto consegnato all'ufficiale giudiziario o all'ufficio postale per la notificazione.

        «Art. 16-undecies (Modalità dell'attestazione di conformità) – 1. Quando l'attestazione di conformità prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dall'articolo 3-bis, comma 2, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, si riferisce ad una copia analogica, l'attestazione stessa è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima.

        2. Quando l'attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica, l'attestazione stessa è apposta nel medesimo documento informatico.

        3. Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e contenente l'indicazione dei dati essenziali per individuare univocamente la copia a cui si riferisce; il predetto documento è allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale la copia stessa è depositata telematicamente. Se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.».

        2. Per gli interventi necessari al completamento del processo civile telematico e degli ulteriori processi di digitalizzazione del Ministero della giustizia, ivi compresa la tenuta, con modalità informatiche, degli albi e degli elenchi dei consulenti tecnici, dei periti presso il tribunale, dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita, è autorizzata la spesa di euro 44,85 milioni per l'anno 2015, di euro 3 milioni per l'anno 2016, di euro 2 milioni per l'anno 2017 e di euro 1 milione a decorrere dall'anno 2018.

Articolo 20.
(Misure urgenti per la funzionalità del processo amministrativo).

        1. Al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 18, i commi 1, 1-bis e 2 sono abrogati;

            b) all'articolo 38, comma 1-bis, le parole: «1 luglio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1 gennaio 2016».

Articolo 21.
(Disposizioni in materia di fondo per l'efficienza della giustizia).

        1. All'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

        «Il Ministero della giustizia, in aggiunta alle procedure di cui al presente comma e con le medesime modalità, acquisisce, a valere sul fondo istituito ai sensi del comma 96, un contingente massimo di 2.000 unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria.».

Titolo V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI
Articolo 22.
(Copertura finanziaria).

        1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 5, comma 2, 13, comma 2, 14, comma 4, 19, comma 2 e 21 pari a 46.000.000 di

euro per l'anno 2015, a 49.200.000 euro per l'anno 2016, a 94.200.000 euro per l'anno 2017 e a 93.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede:

            a) quanto a 46.000.000 di euro per l'anno 2015, a 3.200.000 euro per l'anno 2016, a 2.200.000 euro per l'anno 2017 e a 1.200.000 euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

            b) quanto a 46.000.000 di euro per l'anno 2016 e a 92.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della giustizia le variazioni di bilancio necessarie alla ripartizione del citato Fondo sui pertinenti capitoli in attuazione dell'articolo 21.

        2. Le risorse non utilizzate del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96 della legge 190 del 2014, possono essere annualmente destinate per gli interventi già previsti nel presente provvedimento, per l'efficientamento del sistema giudiziario, nonché, in mancanza di disponibilità delle risorse della quota prevista dall'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, per l'attribuzione delle borse di studio per la partecipazione agli stage formativi presso gli uffici giudiziari, di cui all'articolo 73, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 23.
(Disposizioni transitorie e finali).

        1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1 si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente all'entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui all'articolo 3 e quelle di cui all'articolo 4, si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

        2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), all'articolo 11 nella parte in cui introduce l'ultimo periodo dell'articolo 107, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, all'articolo 13, comma 1, lettera b), numero 1), lettera e), numero 1, lettera ee) e all'articolo 14, comma 1, lettere b) e c) si applicano decorsi trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche previste dall'articolo 161-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

        3. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), primo e secondo capoverso, e quelle di cui all'articolo 6 si applicano ai fallimenti dichiarati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

        4. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), terzo capoverso, acquistano efficacia decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia delle specifiche tecniche previste dall'articolo 16-bis, comma 9-septies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

        5. Le disposizioni di cui agli articoli 11, e 2, comma 2, lettere a), b), primo periodo e lettera c) si applicano anche ai fallimenti e ai procedimenti di concordato preventivo pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

        6. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), 13, comma 1, lettere d), l), m), n), si applicano esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

        7. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 13, comma 1, lettere a), f), numero 1) si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

        8. Le disposizioni di cui all'articolo 8 si applicano alle istanze di scioglimento depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

        9. Le disposizioni di cui all'articolo 13, diverse da quelle indicate nel presente articolo, si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando è già stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni di cui al presente decreto si applicano quando il giudice dispone una nuova vendita.

        10. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera f), numero 2) e lettera g), si applicano alle vendite disposte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche nelle procedure esecutive pendenti alla medesima data.

        11. La disposizione di cui all'articolo 503 del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'articolo 19, comma 1, lettera d-bis) del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, si applica, a far data dall'entrata in vigore del presente decreto, anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 162 del 2014.

Articolo 24.
(Entrata in vigore).

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 27 giugno 2015.

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Orlando, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Orlando

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