Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3036 |
1. Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 100:
1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'autorizzazione può essere rilasciata solo in presenza dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici stabiliti da un apposito decreto del Ministro della salute da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;
2) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
1-bis. I titolari di farmacia e i soci delle società di cui articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, possono essere autorizzati al commercio all'ingrosso a condizione che l'attività sia svolta nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 1 del presente articolo. È fatto espresso divieto di esercitare l'attività di commercio all'ingrosso in locali in cui si esercita l'attività di farmacia o di commercio di medicinali ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ovvero in locali comunicanti con essi»;
b) all'articolo 101:
1) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «attrezzature idonei» sono inserite le seguenti: «rispondenti ai requisiti previsti dal decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 100, comma 1,»;
2) al comma 2, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «La persona responsabile non può coincidere con
il titolare di farmacia o con il socio delle società di cui all'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni. Il divieto si applica anche nei confronti del titolare degli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 nonché dei soci della società di gestione di tali esercizi»;c) all'articolo 103, comma 4-bis, le parole: «è reiterata dopo l'autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «è reiterata entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione al fine di verificare la reale presenza dei prescritti requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici. In caso di assenza anche di uno solo di tali requisiti, l'autorizzazione è immediatamente sospesa fino a una successiva ispezione dalla quale risulti che le irregolarità riscontrate sono state superate»;
d) all'articolo 105, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) i medicinali di cui alla tabella 2 allegata alla Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana. Nel caso in cui in tale tabella siano presenti sostanze o preparazioni disciplinate dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il titolare dell'autorizzazione deve dotarsi dell'autorizzazione prevista dall'articolo 17 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni».