Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3224 |
1. Il primo comma dell'articolo 2 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, di seguito denominato «legge costituzionale n. 1 del 1963», è sostituito dal seguente:
«La Regione comprende i territori delle attuali province di Gorizia, di Udine, di Pordenone e di Trieste».
1. Al numero 3) dell'articolo 7 della legge costituzionale n. 1 del 1963, dopo le parole: «di nuovi Comuni» sono inserite le seguenti: «, anche in forma di Città metropolitane,».
1. Al primo comma dell'articolo 10 della legge costituzionale n. 1 del 1963, le parole: «, alle Province ed ai Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «ed ai Comuni, anche nella forma di Città metropolitane,».
1. L'articolo 11 della legge costituzionale n. 1 del 1963 è sostituito dal seguente:
«Art. 11. – 1. I Comuni, anche nella forma di Città metropolitane, sono titolari
1. Al secondo comma dell'articolo 15 della legge costituzionale n.1 del 1963, le parole: «il 25° anno di età» sono sostituite dalle seguenti: «la maggiore età».
1. All'articolo 27 della legge costituzionale n. 1 del 1963, le parole: «15 mila» sono sostituite dalla seguente: «5.000».
1. Al primo comma dell'articolo 51 della legge costituzionale n. 1 del 1963, le parole: «, delle Province e dei Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «e dei Comuni, anche nella forma di Città metropolitane».
1. All'articolo 54 della legge costituzionale n. 1 del 1963, le parole: «delle Province e dei Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «dei Comuni, anche nella forma di Città metropolitane,».
1. L'articolo 59 della legge costituzionale n. 1 del 1963 è sostituito dal seguente:
«Art. 59. – 1. L'ordinamento degli enti locali della Regione si basa sui Comuni, anche nella forma di Città metropolitane, quali enti autonomi obbligatori con propri statuti, poteri e funzioni, secondo i princìpi fissati dalla Costituzione e dal presente Statuto».
1. Al numero 2) del primo comma dell'articolo 62 della legge costituzionale n. 1 del 1963, le parole: «, delle Province e dei Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «e dei Comuni, anche nella forma di Città metropolitane,».
1. All'articolo 66 della legge costituzionale n. 1 del 1963 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«La Regione decentra in detto circondario i suoi uffici»;
b) il quarto comma è abrogato.
1. Le province della regione Friuli Venezia Giulia esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale
sono soppresse a decorrere dalla data stabilita con legge regionale e, comunque, non prima della scadenza naturale del mandato dei rispettivi organi elettivi già in carica.