Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3241 |
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei Ministri della Bosnia ed Erzegovina sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 30 gennaio 2013.
1. Piena ed intera esecuzione è data al Memorandum d'intesa di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 del Memorandum d'intesa stesso.
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, lettera a), del Memorandum d'intesa di cui all'articolo 1, valutati in euro 986 annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della difesa provvede al monitoraggio
1. Dalle disposizioni del Memorandum d'intesa di cui all'articolo 1, ad esclusione dell'articolo 4, lettera a), del Memorandum d'intesa stesso, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 6 del Memorandum d'intesa di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.