Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2966


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato BRAMBILLA
Modifica all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di sanzioni per l'abbattimento, la cattura o la detenzione illeciti di taluni animali selvatici
Presentata il 18 marzo 2015


      

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Onorevoli Colleghi! La legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, è nata dall'esigenza di recepire e di attuare le direttive dell'Unione europea sulla tutela dell'avifauna e le convenzioni internazionali in materia, dando corso agli obblighi internazionali ed europei assunti nel settore dal nostro Paese.    
      In particolare, la legge prevede tutele specifiche per quanto riguarda alcune specie della fauna selvatica – la cui protezione speciale è altresì sottolineata dal sistema sanzionatorio, così come previsto dall'articolo 2 – ovvero mammiferi, uccelli e tutte le altre specie che direttive europee, convenzioni internazionali o un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate.
      La presente proposta di legge intende modificare le sanzioni previste della lettera c) del comma 1 dell'articolo 30 della legge n. 157, del 1992, per l'uccisione, la cattura e la detenzione di alcuni grandi mammiferi che caratterizzano il patrimonio faunistico italiano, quali l'orso, lo stambecco, il camoscio d'Abruzzo e il muflone sardo, in quanto si ritiene che le stesse non siano proporzionate alla gravità del reato che verrebbe a consumarsi.
      La norma vigente, che prevede l'arresto da tre mesi a un anno e l'ammenda da 1.032 a 6.197 euro, risulta quasi del tutto priva di effetto deterrente e ciò in lampante contrasto non solo con gli obiettivi di salvaguardia delle specie protette, ma anche con lo scopo dei programmi di ripopolamento messi in atto negli anni, che hanno restituito al Paese parti importanti della sua biodiversità perduta. A titolo d'esempio, vale la pena ricordare che l'orso bruno alpino, nel 1985, era ridotto a due soli esemplari. Oggi – grazie all'importazione di animali dalla Slovenia, con il contributo dell'Unione europea – vi sono più di cinquanta plantigradi. Una cinquantina sono anche gli orsi marsicani, tradizionalmente vittime di bracconieri, avvelenatori e automobilisti. E il lupo italico, soltanto cento animali nel 1973, è riuscito a recuperare gli spazi perduti sugli Appennini e sulle Alpi. Attualmente se ne contano circa mille esemplari. Un patrimonio straordinario, ma fragile, e perpetuamente a rischio per la crescente pressione antropica.
      L'uccisione, la cattura o la detenzione di uno di questi animali è una condotta criminosa di particolare gravità e pertanto si ritiene necessario l'innalzamento, nella misura del doppio, delle pene previste, sia per quanto concerne l'arresto che l'ammenda. Così come appare necessario, per il ruolo significativo rivestito nella storia e nelle tradizioni del nostro Paese, includere il lupo (Canis lupus) tra le specie tutelate dalla citata lettera c) del comma 1 dell'articolo 30.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituita dalla seguente:

          «c) l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 2.034 a euro 12.294 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di lupo, orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo e muflone sardo;».

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