Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3234 |
1. È vietata qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di comunicazione commerciale, di sponsorizzazione e di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta fisiche od on line.
2. In caso di violazione del divieto di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 50.000 euro a 500.000 euro. La sanzione è irrogata al soggetto che commissiona la propaganda pubblicitaria, la comunicazione commerciale, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che l'effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale essa è diffusa.
3. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo sono destinati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo, ai sensi dell'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.