Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3173 |
1. All'articolo 69 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«I membri del Parlamento cessati dalla carica hanno diritto a un vitalizio o ad altra forma di trattamento pensionistico nei casi stabiliti dalla legge. Il trattamento è sempre conforme ai princìpi di contribuzione, ragionevolezza e proporzionalità alla durata della permanenza in carica».
2. Le disposizioni del secondo comma dall'articolo 69 della Costituzione, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche agli assegni vitalizi e ai trattamenti pensionistici in essere alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
1. All'articolo 122 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«I vitalizi e gli altri trattamenti pensionistici eventualmente riconosciuti dalla legge ai consiglieri regionali sono sempre conformi ai princìpi di contribuzione, ragionevolezza e proporzionalità alla durata della permanenza in carica».
2. Le disposizioni del sesto comma dell'articolo 122, della Costituzione, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche agli assegni vitalizi e ai trattamenti pensionistici in essere alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.