Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3173


PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
d'iniziativa dei deputati
MAZZIOTTI DI CELSO, ANTIMO CESARO, MOLEA, MATARRESE, RABINO, SOTTANELLI, VEZZALI, BOMBASSEI, CAPUA, CATALANO, CATANIA, CIMMINO, D'AGOSTINO, DAMBRUOSO, FALCONE, GALGANO, LIBRANDI, MONCHIERO, OLIARO, PINNA, QUINTARELLI, VARGIU, VECCHIO, VITELLI
Modifiche agli articoli 69 e 122 della Costituzione in materia di erogazione dei vitalizi e dei trattamenti pensionistici ai componenti delle Camere e ai consiglieri regionali cessati dal mandato
Presentata il 16 giugno 2015


      

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Onorevoli Colleghi! – Il tema dei vitalizi dei parlamentari e dei consiglieri regionali è da tempo al centro del dibattito politico per l'esistenza di situazioni oggettivamente inaccettabili.
      Se è concepibile un trattamento pensionistico per chi abbia trascorso un periodo di tempo prolungato in un organo parlamentare nazionale o regionale, non è accettabile che questo trattamento sia del tutto slegato dai contributi versati e dalla durata dell'incarico. Sia in Parlamento, che a livello regionale, si è cercato di porre rimedio alle distorsioni per il futuro, ma esistono ancora situazioni maturate in passato che sono evidentemente scandalose.
      I tentativi, non sempre molto convinti, di modificare questa situazione si sono sempre scontrati con la dottrina dei diritti acquisiti, che spesso è diventata più una scusa per giustificare l'inerzia che un vera ragione giuridica. Un alibi per chi, a parole, sostiene di voler abolire questi privilegi ma poi preferisce non agire per non arrivare a un vero scontro con chi ha maturato vitalizi in passato e magari ha ancora un ruolo rilevante nei partiti.
      Per questo viene presentata la proposta di legge costituzionale che, proprio per il rango costituzionale, consente di superare tutte le problematiche legate al tema dei diritti acquisiti.
      Del resto, la stessa Corte costituzionale ha più volte riconosciuto che sui diritti di natura pensionistica il legislatore può agire anche retroattivamente per ragioni costituzionalmente meritevoli, a condizione che gli interventi siano ragionevoli e proporzionati.
      La presente proposta di legge costituzionale è sicuramente rispettosa dei princìpi dettati dalla Corte costituzionale.
      L'articolo 1, comma 1, aggiunge un comma all'articolo 69 della Costituzione, prevedendo che i vitalizi e i trattamenti pensionistici dei parlamentari devono essere sempre conformi ai princìpi di contribuzione, ragionevolezza e proporzionalità alla durata della permanenza in carica. Il comma 2, stabilisce che i citati princìpi si applicano anche ai trattamenti in essere.
      Analogamente, l'articolo 2, comma 1, aggiunge un comma all'articolo 122 della Costituzione, che introduce i medesimi princìpi di contribuzione, ragionevolezza e proporzionalità con riferimento ai vitalizi dei consiglieri regionali e chiarisce, al comma 2, che anche in questo caso i princìpi si applicano ai vitalizi in essere.
      Sia l'articolo 1 che l'articolo 2 sono peraltro coerenti con la più ampia riforma costituzionale al momento all'esame del Senato della Repubblica e possono essere adottati nel testo proposto anche nel caso di approvazione della stessa.
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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.

      1. All'articolo 69 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «I membri del Parlamento cessati dalla carica hanno diritto a un vitalizio o ad altra forma di trattamento pensionistico nei casi stabiliti dalla legge. Il trattamento è sempre conforme ai princìpi di contribuzione, ragionevolezza e proporzionalità alla durata della permanenza in carica».

      2. Le disposizioni del secondo comma dall'articolo 69 della Costituzione, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche agli assegni vitalizi e ai trattamenti pensionistici in essere alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

Art. 2.

      1. All'articolo 122 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «I vitalizi e gli altri trattamenti pensionistici eventualmente riconosciuti dalla legge ai consiglieri regionali sono sempre conformi ai princìpi di contribuzione, ragionevolezza e proporzionalità alla durata della permanenza in carica».

      2. Le disposizioni del sesto comma dell'articolo 122, della Costituzione, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche agli assegni vitalizi e ai trattamenti pensionistici in essere alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

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