Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3180 |
1. La legge 20 febbraio 1958, n. 75, è abrogata.
2. Ai fini di cui alla presente legge, per attività di prostituzione s'intende la volontaria offerta a scopo di lucro di prestazioni sessuali che coinvolgono persone maggiorenni consenzienti.
1. L'attività di prostituzione può essere svolta in forma autonoma o associata ed è sottoposta alle norme vigenti in materia fiscale, retributiva e previdenziale.
2. Nell'ambito dell'esercizio dell'attività di prostituzione è fatto divieto a chi la esercita, ai clienti o ad altre persone di turbare la quiete, la sicurezza, l'ordine pubblico e il buon costume.
3. Chi esercita l'attività di prostituzione è tenuto alla totale riservatezza dell'identità del cliente.
4. L'esercizio dell'attività di prostituzione è incluso tra le attività di piccola impresa e artigianato ed è regolato dalle disposizioni vigenti in materia nonché dalle disposizioni di cui alla presente legge.
1. Per l'esercizio della prostituzione è necessario:
a) comunicare presso una qualsiasi sede delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura (CCIAA) l'intenzione di esercitare la professione e il luogo dove essa è esercitata;b) corredare la comunicazione di cui alla lettera a) di un certificato d'idoneità rilasciato da un'azienda sanitaria locale (ASL) che attesti l'effettiva volontà personale di esercitare la professione, in assenza di condizioni psicologiche che evidenzino stati di vulnerabilità, costrizione o debolezza;
c) il pagamento anticipato, su conto corrente intestato alla CCIAA alla quale è stata inviata la comunicazione di cui alla lettera a), di una somma pari a 3.000 euro, da versare con cadenza semestrale;
d) aver compiuto gli anni ventuno.
2. È altresì obbligatorio allegare alla comunicazione di cui al comma 1, lettera a), un certificato di sana e robusta costituzione che escluda la positività a qualunque malattia sessualmente trasmissibile, rilasciato da una ASL a seguito di specifici esami diagnostici individuati con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Accertata l'ottemperanza agli obblighi di cui ai commi 1 e 2, la CCIAA rilascia un documento che autorizza allo svolgimento dell'attività di prostituzione, che deve essere esibito a richiesta dell'autorità competente. Il documento ha una validità di sei mesi dalla data del rilascio e può essere rinnovato con le modalità di cui ai citati commi 1 e 2.
4. Chiunque esercita attività di prostituzione in assenza del documento di cui al comma 3, pur risultando in possesso del medesimo documento, ovvero nei luoghi privati o aperti al pubblico non espone in modo ben visibile il documento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.000 euro.
5. Chiunque esercita attività di prostituzione in assenza del documento di cui al comma 3 del presente articolo è punito con la reclusione da dieci a quaranta
1. Non è punibile il proprietario di un immobile che legittimamente lo concede in locazione, in uso, in abitazione, in usufrutto o in comodato a una persona che ivi eserciti la prostituzione volontariamente, in forma autonoma ovvero associata. Qualora le autorità competenti accertino lo sfruttamento dell'attività di prostituzione esercitata in un immobile privato, il proprietario dello stesso è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 100.000 euro.
2. Non è punibile chi, ai fini dell'esercizio dell'attività di prostituzione, utilizza una dimora privata di cui ha la legittima disponibilità, anche ospitando persone, comunque in numero non superiore a quattro, che dispongano di ambienti personali separati e di dimensioni adeguate allo scopo, comunque di dimensioni non inferiori a 12 metri quadrati, dedite alla medesima attività, senza che intermediari, anche non presenti nel luogo, traggano profitto dalla loro attività, fatta salva la
1. Gli enti locali, in accordo con le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, con le organizzazioni di volontariato e con altri soggetti privati nonché con le eventuali associazioni dei soggetti che esercitano attività di prostituzione e con comitati di cittadini, se istituiti, possono individuare luoghi pubblici nei quali è consentito l'esercizio dell'attività di prostituzione, concordando orari e modalità di utilizzo degli stessi. Tali luoghi devono distare almeno 500 metri da edifici scolastici, ospedalieri, di culto, caserme e stazioni dei mezzi pubblici di trasporto. In tali luoghi sono promosse anche misure volte alla riduzione del danno sociale e sanitario connesso all'esercizio dell'attività di prostituzione, quali il controllo della criminalità e interventi volti alla tutela della salute. In tali luoghi è garantita la presenza di presìdi sanitari e delle
Forze dell'ordine, prevedendo che questi ultimi siano composti in prevalenza da donne.
2. Con le modalità di cui al comma 1 possono altresì essere individuati luoghi pubblici nei quali è espressamente vietato l'esercizio dell'attività di prostituzione.
1. L'attività di prostituzione può essere esercitata anche in luoghi privati aperti al pubblico, di seguito denominati «centri erotici». Tale attività è comunque vietata in ogni luogo espressamente individuato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, ed è soggetta agli obblighi di cui al medesimo articolo 5, comma 1.
2. L'attività di prostituzione di cui al comma 1 del presente articolo è esercitata in centri erotici gestiti in forma societaria o associativa da un gruppo di soggetti, in possesso del documento di cui all'articolo 3, in numero non superiore a quindici. I centri erotici devono essere autorizzati dalle autorità di pubblica sicurezza del comune competente secondo le disposizioni che regolano i pubblici esercizi. L'autorizzazione è annuale.
3. Non è concessa l'autorizzazione di cui al comma 2 a chi:
a) non dispone dell'esercizio dei diritti civili e ha riportato condanne penali legate a fatti di violenza, traffico di droga, sfruttamento, favoreggiamento o induzione alla prostituzione o comunque connessi alla prostituzione;
b) è già titolare di un'autorizzazione per la conduzione di un esercizio pubblico.
4. Il gestore, individuale o in forma associata, è il responsabile del centro erotico ed è tenuto ai seguenti obblighi:
a) verificare che tutte le persone che esercitano l'attività di prostituzione siano
in possesso del documento di cui all'articolo 3;b) tenere un registro, costantemente aggiornato, indicante l'identità delle persone esercitanti l'attività di prostituzione;
c) vigilare affinché gli esercenti svolgano l'attività di prostituzione in libertà, autonomia e senza nessun condizionamento;
d) assicurare il mantenimento dell'ordine e delle condizioni igienico-sanitarie adeguate nel centro erotico e che clienti ed esercenti osservino ogni misura di prevenzione e di profilassi contro le malattie sessualmente trasmissibili, con particolare riguardo all'utilizzo del profilattico;
e) provvedere a denunciare immediatamente all'autorità di pubblica sicurezza i casi nei quali abbia motivo di sospettare che l'attività di prostituzione possa essere ricondotta a una forma di sfruttamento della stessa;
f) impedire l'accesso a clienti minori di anni ventuno.
1. Dopo l'articolo 529 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 529-bis. – (Attività di prostituzione). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi e con la multa da euro 2.580 a euro 103.290, fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 240:
a) chiunque recluti una persona al fine di farle esercitare l'attività di prostituzione o ne agevoli a tale fine l'attività di prostituzione;
b) chiunque induca all'attività di prostituzione una persona di età maggiore o compia atti di lenocinio, sia personalmente in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia a mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità;
c) chiunque induca una persona a recarsi nel territorio di un altro Stato o comunque in luogo diverso da quello della sua abituale residenza al fine di esercitarvi l'attività di prostituzione ovvero si intrometta per agevolarne la partenza;
d) chiunque svolga un'attività in associazioni e organizzazioni nazionali o estere dedite al reclutamento di persone da destinare all'attività di prostituzione o allo sfruttamento dell'attività di prostituzione, ovvero in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo agevoli o favorisca l'azione o gli scopi delle predette associazioni od organizzazioni.
La pena di cui al primo comma è aumentata della metà:
a) se il fatto è commesso con violenza, minaccia o inganno;
b) se il fatto è commesso ai danni di persona in stato di infermità o di minorazione psichica, naturale o provocata, ovvero minore di età;
c) se il colpevole è un ascendente, un affine in linea retta ascendente, il marito, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, ovvero il tutore;
d) se al colpevole la persona è stata affidata per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia;
e) se il fatto è commesso ai danni di persone aventi rapporti di servizio domestico o d'impiego;
f) se il fatto è commesso da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni;
g) se il fatto è commesso ai danni di più persone;
h) se il fatto è commesso ai danni di una persona tossicodipendente.
Sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000 i soggetti:
a) che in luogo pubblico o aperto al pubblico invitino al libertinaggio in modo scandaloso o molesto;
b) che seguano le persone, invitandole al libertinaggio con atti o con parole».
1. Per l'esercizio dell'attività di prostituzione è obbligatorio l'uso del profilattico.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in collaborazione con gli enti locali e avvalendosi di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di organizzazioni di volontariato e di altri soggetti privati, promuovono interventi diretti a favorire la partecipazione delle persone che manifestano la volontà di cessare l'attività di prostituzione a iniziative di sostegno idonee al loro reinserimento sociale, anche con riferimento alle attività di assistenza e protezione sociale disciplinate dall'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con le modalità di cui al periodo precedente, promuovono altresì interventi di formazione degli operatori pubblici a
contatto con i soggetti che esercitano attività di prostituzione nonché interventi di informazione, prevenzione e riduzione del danno sanitario e sociale connesso all'attività di prostituzione, con particolare attenzione ai giovani di età inferiore a diciotto anni.
3. Nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado devono essere dedicate almeno venti ore l'anno a programmi e
1. Al fine di tutelare il diritto alla sessualità e al benessere psico-fisico delle persone disabili a ridotta autosufficienza a livello di mobilità e di motilità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono un elenco di soggetti autorizzati a svolgere nei rispettivi territori la funzione di assistenti per la sana sessualità e per il benessere psico-fisico delle persone disabili, di seguito denominati «assistenti sessuali».
2. Costituiscono elementi necessari per l'inserimento nell'elenco di cui al comma 1 le seguenti caratteristiche:
a) il compimento di anni ventuno;
b) l'adempimento dell'obbligo scolastico;
c) la sottoscrizione del codice etico di cui al comma 3, lettera d);
d) il possesso del documento di cui all'articolo 3;
e) l'accreditamento di cui al comma 3.
3. Ai fini di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono:
a) a determinare i criteri e le procedure di accreditamento ai fini dell'inserimento nell'elenco di cui al comma 1, prevedendo un adeguato percorso formativo;
b) alla predisposizione e all'aggiornamento periodico dell'elenco di cui al
comma 1, nonché alla regolamentazione dell'inserimento in tale elenco;c) all'adozione di misure che garantiscano la protezione dei dati sensibili relativi agli assistenti sessuali, ai sensi di quanto disposto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché la libertà di ciascun assistente sessuale riguardo la pubblicazione del proprio recapito professionale, fatta salva la necessaria pubblicità dell'elenco;
d) alla recezione in un codice etico per gli assistenti sessuali e per le persone disabili loro clienti del contenuto dei codici etici elaborati e sperimentati, in Italia o in altri Paesi, da associazioni professionali o istituzioni competenti;
e) a definire il tipo e la gravità della disabilità della persona che rende funzionale l'intervento professionale dell'assistente sessuale;
f) a definire le modalità per il monitoraggio dell'equilibrio psico-fisico e dello stato di salute di ciascun assistente sessuale.
5. All'attività di assistenza sessuale si applicano le disposizioni degli articoli 2 e 3.
1. Presso il Ministero della salute è istituito il Fondo nazionale per l'attività di prostituzione, di seguito denominato «Fondo», la cui dotazione è assicurata per mezzo delle rimesse del gettito derivante dall'imposizione fiscale dell'attività di prostituzione nonché dalle sanzioni previste dalle disposizioni di cui alla presente legge.
2. La dotazione del Fondo è destinata nella misura del 3 per cento al finanziamento di progetti informativi volti alla prevenzione e alla riduzione del danno sanitario e sociale connesso alle malattie