Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3220


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
SORIAL, NUTI, CARINELLI, CECCONI, D'AMBROSIO, NESCI, CANCELLERI, SPESSOTTO, AGOSTINELLI, ALBERTI, BARONI, BASILIO, BATTELLI, BENEDETTI, MASSIMILIANO BERNINI, PAOLO BERNINI, NICOLA BIANCHI, BONAFEDE, BRESCIA, BRUGNEROTTO, BUSINAROLO, BUSTO, CARIELLO, CASO, CASTELLI, CHIMIENTI, CIPRINI, COLLETTI, COLONNESE, COMINARDI, CORDA, COZZOLINO, CRIPPA, DA VILLA, DADONE, DAGA, DALL'OSSO, DE LORENZIS, DE ROSA, DEL GROSSO, DELLA VALLE, DELL'ORCO, DI BATTISTA, DI BENEDETTO, LUIGI DI MAIO, MANLIO DI STEFANO, DI VITA, DIENI, D'INCÀ, D'UVA, FANTINATI, FERRARESI, FICO, FRACCARO, FRUSONE, GAGNARLI, GALLINELLA, LUIGI GALLO, SILVIA GIORDANO, GRANDE, GRILLO, L'ABBATE, LIUZZI, LOMBARDI, LOREFICE, LUPO, MANNINO, MANTERO, MARZANA, MICILLO, PARENTELA, PESCO, PETRAROLI, PISANO, RIZZO, PAOLO NICOLÒ ROMANO, RUOCCO, SARTI, SCAGLIUSI, SIBILIA, SPADONI, TERZONI, TOFALO, TONINELLI, TRIPIEDI, VACCA, SIMONE VALENTE, VALLASCAS, VIGNAROLI, VILLAROSA, ZOLEZZI
Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni
Presentata il 7 luglio 2015


      

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Onorevoli Colleghi! Da troppo tempo nel nostro Paese, ormai martoriato dalla crisi economica, continua a esistere l'uso delle cosiddette auto blu: autovetture di servizio per dirigenti e personale della pubblica amministrazione (PA). Quest'abitudine è ormai davvero anacronistica e rappresenta soltanto un'irresponsabile ostentazione, un privilegio che costa ai cittadini cifre spropositate e che fa perdere credibilità alle istituzioni.
      Le autovetture a disposizione della PA sono state oggetto negli ultimi anni di diverse disposizioni oltre che di alcuni monitoraggi. Quello realizzato dal Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle pubbliche amministrazioni (Formez PA) per il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri ha messo in luce come la riduzione dei costi e la razionalizzazione del parco autovetture della PA rappresentino un capitolo importante nell'azione di riqualificazione della spesa pubblica.
      Secondo questo monitoraggio la spesa totale sostenuta nel 2012 per la gestione del parco autovetture (che include le spese per acquisizioni in proprietà e noleggio, le spese ripartibili e non ripartibili e le spese per il personale dedicato, tra cui gli autisti) è stata stimata pari a 1.050 milioni di euro, 128 milioni di euro in meno rispetto al 2011 (-12 per cento). Le variazioni sono sostanzialmente analoghe nella PA centrale (circa 25 milioni di euro pari al -12,4 per cento) e nell'amministrazione locale (103 milioni di euro pari al -11,9 per cento).
      Rispetto alla spesa sostenuta dalle amministrazioni nel 2009, anno di riferimento per le nuove e più stringenti norme e direttive per il contenimento dei costi, la riduzione della spesa per le autovetture della PA nel 2012 è stata di 335,5 milioni di euro (-26,3 per cento), 282,8 milioni di euro per le amministrazioni locali (-27,0 per cento) e 53,7 milioni di euro per l'amministrazione centrale (-23,3 per cento).
      Ma questo ridimensionamento rappresenta comunque un risultato insoddisfacente anche rispetto agli obiettivi da perseguire relativi a un drastico ridimensionamento dei costi, infatti ad oggi le auto blu costano ancora circa 400 milioni di euro: una cifra davvero inaccettabile di soldi pubblici sprecati. Senza contare la disomogeneità nel loro utilizzo: alcune amministrazioni risparmiano, molte altre proseguono nel lusso e nell'ostentazione.
      La presente proposta di legge si propone di eliminare questo anacronistico e dispendioso status symbol, come detta l'articolo 1, abolendo in via definitiva l'acquisto e l'utilizzo delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni, al fine di conseguire obiettivi di razionalizzazione della spesa pubblica e di contenimento dei costi attraverso la riduzione delle spese per acquisti di beni e servizi superflui. L'articolo specifica poi le eccezioni e stabilisce le sanzioni.
      Con l'articolo 2 si prevedono le modalità di dismissione delle autovetture attraverso una vendita all'asta su piattaforma elettronica. Una modalità già inaugurata dall'attuale Governo, che assicura la trasparenza e la pubblicità delle procedure e contribuisce al processo di dematerializzazione e digitalizzazione della PA. Questa scelta anticipa di fatto la volontà legislativa già espressa con l'articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che prevede che, per la realizzazione del Programma per l'efficientamento delle procedure di dismissioni di beni mobili delle pubbliche amministrazioni, possano essere impiegati anche strumenti telematici.
      Inoltre l'articolo 2 stabilisce che le risorse destinate all'acquisto e alla gestione delle autovetture e i proventi della dismissione del parco autovetture siano devoluti al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 622 del 1996.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità, ambito di applicazione e sanzioni).

      1. Al fine di conseguire gli obiettivi di contenimento dei costi e di riqualificazione della spesa pubblica, a decorrere dal 1 gennaio 2016 alle pubbliche amministrazioni, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, compresi le autorità indipendenti, le regioni e gli enti locali, di seguito denominati «pubbliche amministrazioni», è fatto divieto di acquistare autovetture di servizio o di rappresentanza e di stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto tali autovetture.
      2. Restano ferme le disposizioni concernenti le autovetture adibite ai servizi operativi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della salute e dell'incolumità pubblica, della sicurezza stradale, della difesa e della sicurezza militare, nonché ai servizi ispettivi relativi a funzioni di carattere fiscale e contributivo.
      3. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di assegnare autovetture di servizio o di rappresentanza a soggetti diversi da quelli individuati dal comma 2.
      4. Gli atti adottati in violazione delle disposizioni della presente legge sono nulli e costituiscono illecito disciplinare, punito con una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del responsabile della violazione, da 1.000 a 5.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità amministrativa competente ai sensi di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, fatta salva l'azione di responsabilità amministrativa per danno erariale.
      5. Le autovetture acquistate in violazione delle disposizioni della presente legge sono poste in vendita con le modalità

di cui all'articolo 2 e i relativi importi sono accreditati ai sensi del medesimo articolo.
Art. 2.
(Dismissione delle autovetture e destinazione delle risorse).

      1. Sulla base del censimento delle autovetture di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287 dell'11 dicembre 2014, le autovetture delle pubbliche amministrazioni, fatte salve le disposizioni del comma 2 dell'articolo 1 della presente legge, sono dismesse tramite vendita effettuata nella forma di asta pubblica realizzata su piattaforma elettronica.
      2. A decorrere dal 1 gennaio 2015, le dotazioni di bilancio annualmente destinate all'acquisto e alla gestione delle autovetture delle pubbliche amministrazioni, fatte salve le disposizioni del comma 2 dell'articolo 1 della presente legge, nonché i proventi della dismissione delle autovetture di cui al comma 1 del presente articolo, sono trasferiti al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 3.
(Regolamento di attuazione ed entrata in vigore).

      1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è adottato il regolamento di attuazione della medesima legge.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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