Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2904 |
l'articolo 1 stabilisce lo scopo della legge: garantire l'adeguatezza degli apporti nutrizionali di alimenti e di bevande somministrati nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, anche mediante distributori automatici, al fine di sostenere l'adozione di corretti stili di vita e le modalità con cui raggiungerli.
L'articolo 2 dispone l'applicazione a livello nazionale degli standard nutrizionali per i pasti scolastici, stabiliti nell'allegato A annesso alla legge.
L'articolo 3 dispone l'applicazione a livello nazionale degli standard nutrizionali per i cibi erogati attraverso distributori automatici ai minori, nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, stabiliti dall'allegato B annesso alla legge. Stabilisce, inoltre, l'obbligo per questi alimenti di riportare l'etichetta nutrizionale e di rendere disponibili materiali informativi accanto ai distributori, oltre che attribuire ai Ministri competenti l'onere di adottare un regolamento attuativo che individui nelle scuole le figure responsabili dell'attuazione delle disposizioni. Istituisce, infine, un tavolo tecnico che aggiorni gli standard nutrizionali di cui agli allegati A e B.
L'articolo 4 promuove iniziative di sensibilizzazione dei media, volte a una maggiore tutela dei minori nei riguardi della pubblicità a essi rivolta, messe in atto dal Ministero dello sviluppo economico.
L'articolo 5 promuove l'educazione alimentare e motoria nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, attraverso percorsi rivolti ad alunni e a docenti, uniformandosi alla media degli standard degli altri Paesi europei.
L'articolo 6 stabilisce che il Ministero della salute individui azioni di sensibilizzazione e di informazione da divulgare attraverso campagne pubblicitarie (televisione, radio, web, carta stampata), finalizzate a sviluppare la cultura del consumo critico e di una corretta alimentazione, in modo particolare da parte dei minori. Il Ministero predispone anche un programma sperimentale di sostegno alla pianificazione degli acquisti familiari di prodotti alimentari e le relative coperture finanziarie.
L'articolo 7 prevede una collaborazione intergovernativa al fine di porre in essere iniziative per ridurre l'impatto della commercializzazione transfrontaliera sulla salute dei minori residenti in Italia.
L'articolo 8 stabilisce le sanzioni per l'inosservanza delle disposizioni della legge.
1. La presente legge, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea vigente e delle prerogative e competenze regionali in materia di organizzazione scolastica, reca disposizioni per garantire l'adeguatezza degli apporti nutrizionali di alimenti e di bevande somministrati nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, anche mediante distributori automatici, al fine di sostenere l'adozione di corretti stili di vita da parte dei minori e di prevenire, a lungo termine, l'insorgenza delle malattie acute e cronico-degenerative correlate ad apporti squilibrati di nutrienti protratti nel tempo.
2. Le finalità di cui al comma 1 sono attuate mediante l'individuazione di standard specifici per alimenti e per bevande somministrati dalle mense scolastiche e attraverso distributori automatici, la regolamentazione della promozione e del marketing dei prodotti alimentari rivolti ai minori, l'educazione alimentare e motoria, la formazione professionale dei docenti, azioni di sensibilizzazione e di informazione della popolazione, interventi di sostegno alla pianificazione degli acquisti familiari di prodotti alimentari.
1. Al fine di favorire il riequilibrio energetico nei pasti somministrati nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, in accordo con le indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, è
disposta l'applicazione a livello nazionale degli standard nutrizionali di cui all'allegato A annesso alla presente legge. 1. È ammessa la somministrazione ai minori, nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, attraverso distributori automatici o mediante bar interni alla scuola, di alimenti e di bevande conformi agli standard di cui all'allegato B annesso alla presente legge.
2. Al fine di educare e di orientare i minori verso scelte alimentari sane dal punto di vista nutrizionale, i distributori automatici nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, devono:
a) fornire prodotti che riportano l'etichettatura nutrizionale;
b) rendere disponibili presso i distributori automatici materiali informativi nonché elenchi degli ingredienti e delle caratteristiche nutrizionali dei prodotti offerti.
3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca individua, con proprio regolamento, tra le figure operanti nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, gli addetti al controllo delle disposizioni relative ai distributori automatici di cui al comma 2, nonché le prerogative ad essi attribuite.
1. Il Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto e in coordinamento con la normativa nazionale e dell'Unione europea vigente, promuove iniziative di sensibilizzazione dei mezzi di informazione volte a una maggiore tutela dei minori nei riguardi della pubblicità a essi rivolta, prevedendo la diffusione di notizie sui rischi legati al consumo degli alimenti e delle bevande contenenti un elevato apporto totale per porzione di lipidi, di grassi transgenici, di oli vegetali, di zuccheri semplici aggiunti, di sodio, di nitriti o di nitrati utilizzati come additivi, di zuccheri semplici e di dolcificanti, di teina, di caffeina, di taurina e di sostanze simili.
1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero della salute, promuove l'educazione alimentare e motoria nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, attraverso:
a) percorsi di educazione alimentare e motoria per alunni, inseriti in modo
coordinato nelle attività didattiche e formative dei minori e contenenti informazioni su: apparato digerente e gusto, princìpi e funzioni nutrizionali, etichette, funzione sociale del cibo, piramide alimentare, suddivisione dei pasti, conservazione degli alimenti, provenienza degli alimenti, importanza dei prodotti tipici, biologici, a chilometro zero e a chilometro utile, rischi legati ad alimenti e a bevande non conformi agli standard nutrizionali di cui all'allegato A annesso alla presente legge, stile di vita attivo, piramide dell'attività fisica, apparato locomotore e attività sportiva;b) percorsi di formazione professionale per docenti delle scuole primaria e secondaria di primo grado in materia di educazione alimentare e motoria, inseriti in modo coordinato nel normale percorso di aggiornamento professionale previsto per tali docenti senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilisce, con proprio decreto, l'obbligo minimo di tre ore settimanali di educazione motoria e fisica nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, in conformità alla media degli altri Paesi membri dell'Unione europea.
1. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministero dello sviluppo economico, individua azioni di sensibilizzazione e di informazione in tutto il territorio nazionale, da divulgare attraverso campagne pubblicitarie televisive, radiofoniche, su web e su carta stampata, finalizzate a sviluppare la cultura del consumo critico e di una corretta alimentazione, in modo particolare da parte dei
minori, in conformità alle finalità della presente legge.1. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea vigente e degli accordi già stipulati, prevede una collaborazione intergovernativa per attuare iniziative, anche legislative, al fine di ridurre l'impatto della commercializzazione transfrontaliera di alimenti sulla salute dei minori residenti in Italia e di coordinare le politiche che disciplinano la distribuzione di alimenti e di bevande nei luoghi aperti al pubblico accessibili ai minori.
1. Salvo che il fatto non costituisca reato, i responsabili delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, che non provvedano all'applicazione degli standard nutrizionali di cui agli allegati A e B annessi alla presente legge o che non espongano l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 6, comma 3 sono puniti
con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.600 euro a 9.500 euro.Allegato B
(Articolo 3)
Per aver accesso alla vendita nei distributori automatici e nei bar interni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, un alimento deve:
1) soddisfare tutti gli standard riguardanti i nutrienti alimentari regolamentati;
2) essere un prodotto che contiene almeno il 50 per cento in peso di cereali integrali o avere cereali integrali come primo ingrediente. Se l'acqua è il primo ingrediente, il secondo ingrediente deve essere uno degli elementi elencati al presente numero o ai numeri 3) e 4);
3) avere come ingrediente principale uno dei seguenti gruppi alimentari: frutta, verdura, latticini;
4) nel caso di alimento composito, deve contenere almeno un quarto in peso di frutta o di verdura;
5) deve contenere almeno il 10 per cento del valore giornaliero di una delle sostanze nutritive considerate utili alla salute (calcio, potassio, vitamina D, fibre alimentari). Fanno eccezione:
a) frutta fresca e verdura senza ingredienti aggiunti, ad esclusione dell'acqua;
b) frutta in scatola e frutta congelata senza ingredienti aggiunti, tranne l'acqua, o confezionata, come succo al 100 per cento, sciroppo extralight o light;
c) conserve vegetali senza altri ingredienti aggiunti, tranne l'acqua, o che contengono una quantità trascurabile di zuccheri utilizzati nel processo di produzione per mantenere la qualità e la struttura del vegetale;
6) avere meno del 35 per cento di calorie derivanti da grassi totali e meno del 10 per cento di grassi saturi. Sono esentati dal computo dei grassi totali: noci e semi; prodotti costituiti da sola frutta secca, frutta a guscio o semi, senza aggiunta di dolcificanti o grassi;
7) non deve contenere grassi transgenici (≤ 0,5 g per porzione);
8) avere una quantità massima del 35 per cento in peso di zuccheri totali, ad eccezione di: frutta secca o verdura, frutta intera secca o vegetali in pezzi, frutta disidratata o verdure senza zuccheri aggiunti; frutta secca o frutta intera, o a pezzi, con zuccheri aggiunti che sono necessari per l'elaborazione o a scopi di appetibilità (mirtilli,
visciole), prodotti costituiti da sola frutta secca con noci o semi, senza aggiunta di dolcificanti nutritivi o grassi;9) avere una quantità massima di 200 mg di sodio, inclusa qualsiasi aggiunta o accompagnamento;
10) avere una quantità massima di 200 calorie a porzione, compresi eventuali aggiunte o accompagnamenti;
11) non contenere caffeina, ad eccezione di tracce naturalmente contenute.
Nel rispetto degli standard, ove possibile, si preferiscono: prodotti alimentari freschi e locali, prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP), prodotti da agricoltura biologica.
Bevande
Sono ammesse le seguenti categorie di bevande:
acque naturale o acqua gassata ad eccezione dell'acqua gassata con aggiunta di CO2 (nessun limite di dimensione);
latte o yogurt parzialmente scremati, anche alla frutta;
succo di frutta o di verdura al 100 per cento di frutta o di verdura in confezioni da 200 millilitri o succo al 100 per cento di frutta o di verdure diluiti con acqua (con o senza carbonatazione) e senza dolcificanti aggiunti.
Allegato A
(Articolo 2)
Standard per la ripartizione calorica dei pasti | |
Pasti | Percentuali |
Colazione | 15-20% |
Merenda mattino | 5% |
Pranzo | 35-40% |
Merenda pomeriggio | 5-10% |
Cena | 30-35% |
Standard dei principali nutrienti | |||
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Energia (kcal) corrispondente al 35 per cento dell'energia giornaliera |
440-640 | 520-810 | 700-830 |
Proteine (g) corrispondenti al 10-15 per cento dell'energia del pasto |
11-24 | 13-30 | 18-31 |
con rapporto tra proteine animali e vegetali: 0,66 | |||
Grassi (g) corrispondenti al 30 per cento dell'energia del pasto |
15-21 | 18-27 | 23-28 |
di cui saturi (g) | 5-7 | 6-9 | 8-9 |
Carboidrati (g) corrispondenti al 55-60 per cento dell'energia del pasto |
60-95 | 75-120 | 95-125 |
di cui zuccheri semplici (g) | 11-24 | 13-30 | 18-31 |
Ferro (mg/) | 5 | 6 | 9 |
Calcio (mg/) | 280 | 350 | 420 |
Fibra (g/) | 5 | 6 | 7,5 |
I livelli di assunzione raccomandati giornalieri di energia e nutrienti (LARN) sono diversificati per sesso, età e livelli di attività fisica. Nella tabella, relativa al pranzo, i valori minimi e massimi per ciascuna fascia scolastica sono calcolati sulla base degli apporti energetici raccomandati inferiori e superiori di ogni gruppo e tengono conto principalmente dell'età (Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica). |
Standard grammature di riferimento | |||
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Pasta per primi in brodo/ in passati verdura, legumi |
25-30/ 20-25 |
35-40/ 25-30 |
40-50/ 35-40 |
Pasta di semola, riso, mais, orzo eccetera per primi asciutti/ Pasta secca all'uovo |
50-60/ 45-55 |
70-80/ 55-65 |
80-100/ 65-75 |
Pasta all'uovo ripiena | 120 | 140 | 160 |
Legumi secchi per passati e sughi | 25-30 | 30-35 | 35-40 |
Carne o pesce (per ragù) | 20-25 | 25-30 | 30-35 |
Parmigiano (per primi) | 6-7 | 7-8 | 8-9 |
Carne | 50-60 | 60-70 | 70-80 |
Prosciutto | 25-30 | 30-35 | 35-40 |
Pesce | 60-70 | 80-100 | 100-150 |
Uovo (unità) | 1 | 1 | 1 |
Formaggio fresco molle | 50-60 | 60-70 | 80-100 |
Mozzarella, caciotta | 40-50 | 70-80 | 80 |
Contorni | 100 | 150-200 | 200-250 |
Verdura cruda a foglia | 40 | 50 | 60 |
Patate | 100-120 | 140-160 | 160-200 |
Olio extravergine di oliva (totale pasto) | 12-15 | 15-18 | 18-20 |
Pane | 40 | 50 | 60 |
Frutta fresca | 150 | 150-200 | 200 |
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Latte | 150 | 200 | 200 |
Yogurt (confezione g 125) | 1 | 1 | 1 |
Miele per dolcificare | 5 | 10 | 10 |
Miele / Marmellata da spalmare | 15 | 20 | 25 |
Cereali in fiocchi | 20 | 25 | 30 |
Biscotti secchi / fette biscottate / crackers | 30 | 35 | 40 |
Torte | 50-60 | 70-80 | 90-100 |
Standard della frequenza degli alimenti | |
A Pranzo | |
Alimento/gruppo di alimenti | Frequenza di consumo |
Pane fresco | 1 porzione a pasto |
Cereali (pasta di semola, riso, orzo, mais ...) | Una porzione tutti i giorni: a rotazione le diverse tipologie di cereali – pasta all'uovo/ripiena: 1 volta ogni 15 giorni – pasta all'olio extravergine: 0-1 volta a settimana – passati/zuppe/brodi: 1-2 volte a settimana |
Legumi (anche come piatto unico se associati a cereali) | 1-2 volte a settimana |
Carni fresche | 1-2 volte a settimana a rotazione carne bianca/carne rossa |
Pesce fresco o surgelato | 1-2 volte a settimana |
Uova | 0-1 volta a settimana |
Formaggi | 0-1 volte a settimana Parmigiano reggiano o grana padano aggiunti quotidianamente ai primi piatti |
Carni trasformate (prosciutto crudo, cotto, bresaola, lonzino magro) |
0-1 volta ogni 15 giorni in sostituzione della carne fresca |
Frutta fresca di stagione | 1 porzione a pasto |
Verdura e ortaggi | 1 porzione a pasto: – crude 2-3 volte a settimana – cotte 1-2 volte a settimana |
Patate | 0-1 volta a settimana |
Prodotti da forno, dolci preferibilmente non preconfezionati | In occasione di festività: Natale, Carnevale, Pasqua e fine anno scolastico |
NOTA: – il piatto freddo può essere proposto non più di 1 volta a settimana; – il piatto unico può essere proposto 1 volta a settimana; – i metodi di cottura da preferire: al forno, al vapore, in umido; – dare la preferenza a prodotti freschi e di stagione, ottenuti con metodi di produzione eco-compatibili (agricoltura biologica, produzione integrata – marchio qualità controllata), prodotti regolamentati dalla normativa dell'Unione europea (DOP, IGP), prodotti tradizionali regionali (articolo 8 del decreto legislativo n. 173 del 1998), prodotti ottenuti secondo specifiche norme di qualità. |
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Nelle Merende | |
Merenda di metà mattina: | |
– Frutta fresca di stagione intera, a pezzi, frullata, spremuta; – 1 volta al mese può essere proposto un dolce da forno di tipo casalingo. |
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Merenda di metà pomeriggio | |
Alimento/gruppo di alimenti | Frequenza di consumo |
Frutta fresca di stagione (intera, a pezzi, frullata, spremuta) | 1-2 volte a settimana |
Frutta secca oleosa | 1 volta a settimana |
Pane | 0-1 volta a settimana |
Cereali in fiocchi | 0-1 volta a settimana |
Prodotti da forno salati (con olio extravergine di oliva od olio monoseme) | 0-1 volta a settimana |
Prodotti freschi da forno dolci o gelato in estate | 0-1 volta a settimana |
Latte anche dolcificato con miele | 1-2 volte a settimana |
Yogurt | 1-2 volte a settimana |
Polpa di frutta al 100 per cento frutta | 0-1 volta a settimana |
Caffè d'orzo o karkadè (anche dolcificati con miele) | 1 volta a settimana |