Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3028 |
1. È istituita una Commissione parlamentare di indirizzo e controllo sui fenomeni di intolleranza, razzismo e istigazione all'odio e alla violenza nei confronti di persone o gruppi sociali sulla base di alcune caratteristiche quali l'etnia, la religione, la provenienza, l'orientamento sessuale, l'identità di genere o di altre particolari condizioni fisiche o psichiche, di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, garantendo comunque l'equilibrata rappresentanza dei sessi.
3. Nella composizione delle delegazioni nella Commissione, ogni gruppo parlamentare assicura che nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura superiore ai due terzi del totale dei componenti della delegazione.
4. In caso di dimissioni, i membri della Commissione sono sostituiti da altri membri nominati con le modalità di cui al comma 2.
1. La Commissione controlla e indirizza la concreta attuazione delle convenzioni e degli accordi sovranazionali e internazionali e della legislazione nazionale relativi ai fenomeni di intolleranza, razzismo e di
istigazione all'odio e alla violenza, di seguito denominati «fenomeni di hate speech», nelle loro diverse manifestazioni a livello nazionale, razziale, etnico, religioso, politico e sessuale, anche svolgendo una funzione propositiva, di stimolo e di impulso, nell'elaborazione e nell'attuazione delle proposte legislative a livello nazionale, sovranazionale e internazionale. A tal fine la Commissione:a) raccoglie, ordina e rende pubblici, con cadenza annuale:
1) normative statali, sovranazionali e internazionali;
2) ricerche e pubblicazioni scientifiche, anche periodiche;
3) dati statistici, nonché informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte da istituzioni, organismi o associazioni che si occupano di questioni attinenti a fenomeni di hate speech;
b) effettua, anche in collegamento con analoghe iniziative in ambito sovranazionale e internazionale, ricerche, studi e osservazioni concernenti i fenomeni di hate speech. A tale fine la Commissione può prendere contatto con istituzioni di altri Paesi nonché con organismi sovranazionali e internazionali ed effettuare missioni in Italia o all'estero, in particolare presso Parlamenti stranieri, anche, ove necessario, allo scopo di stabilire intese per il contrasto ai fenomeni di hate speech;
c) formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente al fine di assicurarne la rispondenza alla normativa dell'Unione europea e ai diritti previsti dalle convenzioni internazionali in materia di prevenzione e di lotta contro i fenomeni di hate speech.
2. Entro il 30 giugno di ogni anno, la Commissione trasmette al Governo e alle Camere una relazione sull'attività svolta, recante in allegato i risultati delle indagini svolte, le conclusioni raggiunte e le proposte formulate.
1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa a maggioranza assoluta dei propri membri. Ciascun membro può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.
2. Le sedute e tutti gli atti della Commissione sono pubblici, salva diversa deliberazione della Commissione stessa da assumere a maggioranza assoluta dei suoi membri.
3. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.