Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3370 |
1. Annualmente il Ministero della salute, di concerto con le regioni, promuove una campagna nazionale di sensibilizzazione per contrastare la disinformazione e per diffondere una corretta informazione sull'importanza delle vaccinazioni ai fini della tutela della salute pubblica.
1. La vaccinazione contro il morbillo e la vaccinazione contro la pertosse sono obbligatorie a partire dal primo anno di età.
2. Sono esclusi dall'obbligo delle vaccinazioni di cui al comma 1 i soggetti per i quali il medico pediatra di libera scelta dichiara l'esenzione con apposito certificato.
3. Le spese relative alla preparazione e alla somministrazione dei vaccini di cui al comma 1 sono poste a carico del bilancio dello Stato.
1. La mancata presentazione della certificazione o della dichiarazione sostitutiva relativa alle vaccinazioni o alle rivaccinazioni obbligatorie comporta il rifiuto di ammissione dell'alunno alla scuola dell'obbligo o agli esami,
2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede a modificare il comma 2, dell'articolo 47 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, al fine di adeguarlo a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.