Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3385 |
1) poniamo che la lista più votata non raggiunga il 40 per cento ma il 39,9 per cento dei voti e la seconda lista più votata il 25 per cento. Queste due liste, secondo il criterio scelto, andrebbero al secondo turno di ballottaggio. Siamo certi che al ballottaggio – pur in presenza di un forte divario percentuale – non si ribalti l'ordine e che la seconda lista prevalga? Non siamo – e, probabilmente, non saremo mai – nelle condizioni di prevedere se e come voterebbero gli astenuti e coloro che hanno votato altre liste al primo turno. Quindi, il rischio di assegnare il 55 per cento dei seggi a una lista che, effettivamente, abbia ottenuto una percentuale di voti bassa rispetto al numero di seggi, in seguito assegnati, non deve essere sottovalutato;
2) sempre rimanendo nel terreno delle ipotesi e guardando a un sistema non dalla prospettiva dei sondaggi odierni ma ragionando in astratto, poniamo il caso che nessuna lista superi il 30 per cento dei voti e che vadano al ballottaggio le due liste che abbiano ottenuto più voti: vincerà una delle due, ottenendo, comunque, il 55 per cento dei seggi.
Si tratterebbe comunque di una forzatura non giustificata con l'argomento che, al ballottaggio, una lista otterrebbe – giocoforza – più del 50 per cento dei seggi, attesa peraltro la mancanza di una soglia minima.
Dunque, nella prima come nella seconda ipotesi, si verificherebbe esattamente ciò che la Corte costituzionale ha indicato come effetto illegittimo in quanto sproporzionato.
Pertanto, non sarebbe meglio (o più sicuro) che il premio di maggioranza fosse attribuito solo nel caso in cui una lista raggiungesse il 40 per cento dei voti senza ballottaggio?
Probabilmente sarebbe più logico, più equilibrato ma anche democraticamente più sicuro.
Il sistema che prevede il premio di maggioranza alla lista che ottiene il 40 per cento dei voti al primo turno e, in mancanza, il ballottaggio tra le due liste che hanno ottenuto più voti al primo turno può essere un problema.
Tenuto conto degli astenuti che potrebbero – anche in parte – decidere di votare al secondo turno e considerato che l'elettore, al ballottaggio, segue tutt'altra logica, sganciata dalle indicazioni di partito che sollecita dinamiche del tutto diverse dal primo turno, la soluzione del ballottaggio
1. All'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 6 maggio 2015, n. 52, le parole: «o, in mancanza, a quella che prevale in un turno di ballottaggio tra le due con il maggior numero di voti, esclusa ogni forma di collegamento tra liste o di apparentamento tra i due turni di votazione» sono soppresse.
1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 dell'articolo 1, le parole: «, a seguito del primo turno di votazione» e le parole: «, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83» sono soppresse;
b) all'articolo 11, il quinto comma è abrogato;
c) all'articolo 31, il comma 2-bis è abrogato;
d) all'articolo 83:
1) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 5), abbia dato esito negativo, resta ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi del comma 1, numero 4). L'Ufficio procede quindi all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 1, numero 8)»;
2) al comma 6, le parole: «ovvero delle liste ammesse all'eventuale ballottaggio» sono soppresse;
e) all'articolo 93, secondo comma, lettera c), le parole: «La scheda per il
ballottaggio è la medesima con la quale la votazione si svolge sull'intero territorio nazionale» sono soppresse;f) all'articolo 93-ter, il comma 3 è abrogato;
g) all'articolo 93-quater:
1) al comma 4, le parole: «, o ancora a seguito dello svolgimento del ballottaggio» sono soppresse;
2) al comma 7, le parole: «ovvero a seguito dell'esito del ballottaggio,» e le parole: «, ovvero ha ottenuto il maggior numero di voti nel turno di ballottaggio,» sono soppresse.