Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3400 |
1. L'articolo 278 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 278. – (Offese all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica). – Chiunque offende l'onore o il prestigio del Presidente della Repubblica è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 5.000. La sanzione è aumentata da euro 5.000 a euro 10.000 nel caso in cui il medesimo fatto sia commesso in occasione di una pubblica ricorrenza o di una cerimonia ufficiale».
1. Al primo comma dell'articolo 19-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio-decreto 28 maggio 1931, n. 601, dopo le parole: «previste dagli articoli» è inserita la seguente: «278,».