Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3434


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato GREGORIO FONTANA
Modifica all'articolo 52 e introduzione dell'articolo 52-bis del codice penale, concernente la legittima difesa nel caso di violazione di domicilio
Presentata il 16 novembre 2015


      

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Onorevoli Colleghi! Recenti episodi di cronaca mostrano come l'aumento degli attentati alla proprietà privata metta sempre più a repentaglio la vita e la sicurezza dei cittadini.
      Il diritto alla sicurezza – detto anche «diritto a non avere paura» – è uno dei pilastri della civiltà costituzionale dell'occidente e, fin dalle sue originarie formulazioni alla fine del XVIII secolo, esso è strettamente legato alla sacralità della proprietà privata, in quanto la violazione della proprietà privata lede non solo gli interessi materiali della persona, ma anche la sua dignità.
      Ogni giorno leggiamo di case e di esercizi commerciali violati con arroganza e violenza da criminali di ogni nazionalità e di ogni età, sia nelle metropoli sia nelle periferie, tanto al sud quanto al nord. Si tratta di un fenomeno complesso che va affrontato, ovviamente, nell'ambito di un'ampia e articolata politica della sicurezza, più attenta, rispetto al passato, alla dimensione della criminalità cosiddetta comune, pur senza, per questo, abbassare la guardia sul fronte della lotta ai fenomeni di criminalità organizzata.
      Purtroppo, in più di un caso, i cittadini che si sono trovati nella triste necessità di difendere se stessi, i propri cari e i propri beni hanno dovuto affrontare lunghe e umilianti vicende processuali, che li hanno visti collocati nella posizione di chi deve rispondere di un crimine contro le leggi dello Stato.
      Ora, è sicuramente vero che la legittima difesa non può mai costituire una giustificazione per violare con leggerezza il principio della sacralità della vita. Bisogna, tuttavia, riconoscere che l'attuale disciplina del diritto alla legittima difesa appare a dir poco punitiva nei confronti del cittadino che cerchi di mettere al riparo la vita propria e dei propri cari nonché i propri beni da attacchi criminali.
      La fonte principale per la disciplina della legittima difesa nel nostro ordinamento è l'articolo 52 del codice penale.
      L'articolo fu riformato nel 2006 (articolo 1 della legge 13 febbraio 2006, n. 59), al fine di renderlo più adeguato a garantire il diritto di difesa dei cittadini aggrediti tra le mura domestiche o nel proprio esercizio commerciale.
      A sostegno di una riforma si erano espressi diversi autorevoli giuristi. A titolo esemplificativo, citiamo l'opinione espressa dal procuratore Carlo Nordio, già Presidente della Commissione incaricata di riformare il codice penale, in una sua intervista del 20 novembre 2002 al Corriere della Sera: «Oggi le norme in vigore pur consentendo teoricamente a chi si trova di fronte un rapinatore di reagire con le armi, di fatto lo espone a un processo (...) Spesso si ritiene che la reazione a mano armata, anche in casa propria, ecceda il pericolo cui si è esposti. Di conseguenza viene punita (...) La norma (è) molto generica e lascia spazio ad interpretazioni opposte: lecito, illecito. Assoluzione, punizione (...) un Codice di impronta liberale (dovrebbe) garantire la libertà all'individuo di difendersi anche quando non è presente la forza pubblica, avvalendosi di un suo diritto naturale».
      Tuttavia, anche l'attuale formulazione, frutto di trattative svoltesi nel corso dell’iter nella proposta di riforma, si è rivelata inidonea a garantire una piena ed efficace copertura dell'esercizio del diritto di legittima difesa, come dimostra, per l'appunto, il perdurare degli episodi di criminalizzazione dei cittadini costretti a difendere se stessi, i propri cari e i propri beni.
      La presente proposta di legge consta di un unico articolo, suddiviso in due commi.
      Nel comma 1 sono abrogati i due commi dell'articolo 52 del codice penale introdotti con la citata riforma del 2006.
      Nel comma 2 si propone, riprendendo nella sostanza la proposta di riforma di disciplina della legittima difesa del 2006, l'introduzione di una nuova causa di giustificazione, denominata «legittima difesa nel caso di violazione di domicilio effettuata allo scopo di commettere altri reati», che risulta essere una necessaria specificazione ulteriore della causa di legittima difesa. Alla fine, riprendendo il vigente terzo comma dell'articolo 52 del codice penale, si specifica che la causa di giustificazione si applica anche nel caso in cui il fatto si verifichi in un luogo ove sia esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. I commi secondo e terzo dell'articolo 52 del codice penale sono abrogati.
      2. Dopo l'articolo 52 del codice penale è inserito il seguente:
      «Art. 52-bis. – (Legittima difesa nel caso di violazione di domicilio effettuata allo scopo di commettere altri reati). – Nel contrasto di una violazione di domicilio finalizzata allo scopo di commettere altri reati, si configura in ogni caso come legittima difesa la condotta di chi:

          a) vedendo minacciata la propria o l'altrui incolumità, usa un'arma legalmente detenuta o qualsiasi altro mezzo idoneo per dissuadere o per rendere sicuramente inoffensivo l'aggressore;

          b) vedendo minacciati i propri o altrui beni e constatata l'inefficacia di ogni invito a desistere dall'azione criminosa, per bloccarla usa qualsiasi mezzo idoneo o un'arma legittimamente detenuta, mirando alle parti non vitali di chi persiste nella minaccia.

      Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, le disposizioni del primo comma del presente articolo si applicano anche qualora il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove sia esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale».

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