Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3404


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
RICCIATTI, FERRARA, SCOTTO, DURANTI, MARCON, FRANCO BORDO, KRONBICHLER, MELILLA, NICCHI, PELLEGRINO, QUARANTA, ZARATTI, COSTANTINO, PALAZZOTTO, PAGLIA, AIRAUDO, PLACIDO, PIRAS, FRATOIANNI, DANIELE FARINA, GIANCARLO GIORDANO, PANNARALE, SANNICANDRO, ZACCAGNINI, FAVA, FASSINA, FOLINO, GREGORI, CARLO GALLI, D'ATTORRE
Disposizioni per il contrasto dell'obsolescenza programmata dei beni di consumo
Presentata il 4 novembre 2015


      

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Onorevoli Colleghi! L'obsolescenza programmata è la pratica industriale in forza della quale un prodotto tecnologico di qualsiasi natura è deliberatamente progettato dal produttore in modo da poter durare solo per un determinato periodo, al fine di imporne la sostituzione con un nuovo prodotto, più efficiente e funzionale, la cui carica innovativa viene pianificata in precedenza.
      Si tratta, in sostanza, ad avviso dei proponenti, di un fenomeno che in numerosi casi ha comportato e può continuare a comportare un vero e proprio danno economico nei confronti del cittadino.
      Questa pratica è una delle colonne portanti del nostro sistema economico fondato sul consumo continuo.
      Recenti studi, infatti, confermano come l'obsolescenza programmata non sia solo una sensazione, ma un fatto che comporta evidenti problemi a livello commerciale, nonché un enorme danno economico a carico dei cittadini e dell'intera collettività.
      I costi legati all'obsolescenza programmata, stimati in parecchi miliardi di euro nell'arco di un anno, potrebbero essere reinvestiti nelle attività legate alla riparazione e al reimpiego dei beni, programmando e incentivando, ad esempio, l'apertura di nuove attività dedicate alla manutenzione e al ripristino.
      Una strada che, quindi, la politica dovrebbe perseguire è proprio quella dell'apertura e del sostegno di scuole tecniche rivolte alla formazione di nuovi artigiani dediti alle riparazioni.
      Queste figure potrebbero diventare una nuova classe di professionisti che potrebbe sostituire i pochissimi artigiani ancora operanti in tale attività nel nostro Paese e, con adeguata, formazione, esercitare il compito di riparare i prodotti che verranno conservati.
      Volendo inquadrare il fenomeno dell'obsolescenza programmata sotto il profilo storico e normativo, anche facendo riferimento alle esperienze già maturate al livello europeo, si può ricordare che il 23 dicembre 1924 fu stipulato a Ginevra l'accordo Phoebus, il primo cartello mondiale avente come scopo il controllo della produzione e della vendita delle lampadine a incandescenza.
      Tale accordo, che coinvolgeva le più importanti case produttrici di lampadine ad incandescenza, prevedeva, tra l'altro, di ridurre la vita delle lampadine dalle oltre 2.500 ore (garantite prima dell'accordo) a sole 1.000 ore.
      I progettisti, quindi, dovettero mettersi al lavoro per ideare lampadine meno efficienti e meno durature.
      Phoebus, di fatto, è stato dunque l'atto di nascita dell'obsolescenza deliberatamente programmata per gli oggetti d'uso comune.
      Nel 1933, nel pieno della crisi economica mondiale, l'immobiliarista americano Bernard London, nel suo primo capitolo del libro The New Prosperity, dal titolo: «Ending the depression through planned obsolescence» arrivò a teorizzare l'obsolescenza obbligatoria per ogni bene di consumo. Per uscire dalla recessione e per rilanciare una nuova prosperità, London riteneva fondamentale imporre una domanda continua, volta ad alimentare la produzione e il profitto delle imprese. Al riguardo London scriveva: «Secondo il mio progetto, i governi assegneranno un ”tempo di vita” alle scarpe, alle case, alle macchine, ad ogni prodotto dell'industria manifatturiera, mineraria e dell'agricoltura, nel momento in cui vengono realizzati. Questi beni saranno venduti e usati nei termini ”definiti” della loro esistenza, conosciuti anche dal consumatore. Dopo che questo periodo sarà trascorso, queste cose sarebbero legalmente ”morte” e (...) distrutte nel caso ci sia una disoccupazione diffusa. Nuovi prodotti sarebbero costantemente immessi dalle fabbriche sui mercati, per prendere il posto di quelli obsoleti».
      Le idee di London (anche se tali idee non escludevano il riferimento al diritto del consumatore ad essere preventivamente informato sui tempi di vita dei beni acquistati) non furono attuate, ma la teoria dell'obsolescenza programmata fu di nuovo decisamente propugnata, agli inizi degli anni cinquanta, dal designer statunitense Clifford Brooks Stevens (Milwaukee, 7 giugno 1911-4 gennaio 1955) – attivo nel campo dell'arredamento, nel mondo delle automobili, in quello delle motociclette e più in generale nei settori dei trasporti ferroviari e della grafica – che definì, appunto, l'obsolescenza come «il desiderio del consumatore di possedere qualcosa un po’ più nuovo, un po’ meglio, un po’ prima del necessario», suggerendo, con riferimento ai processi di propaganda dei prodotti, di «creare un consumatore insoddisfatto del prodotto di cui ha goduto affinché lo venda di seconda mano e lo comperi più nuovo con una immagine più attuale».
      Con questo spirito, Stevens si adoperò per progettare sempre nuovi manufatti che rendessero obsoleti quelli già in commercio.
      Le parole di Stevens non rimasero relegate al solo ambito del design e dell'industria manifatturiera, ma diventarono lo stile di vita dell'intero occidente: si pensi ad esempio al pensiero dell'economista americano Victor Lebow, membro del gruppo di analisti economici del Presidente degli Stati Uniti d'America Eisenhower, che, nel 1955, disse al riguardo: «La nostra economia incredibilmente produttiva ci richiede di elevare il consumismo a nostro stile di vita, a trasformare l'acquisto e l'uso di merci in rituali, di far sì che la nostra realizzazione personale e spirituale venga ricercata nel consumismo. Abbiamo bisogno che sempre più beni vengano consumati, distrutti e sostituiti ad un ritmo sempre maggiore».
      Da quanto precede si può desumere come esistano ben due tipi di obsolescenza pianificata di fatto configurabili: quella programmata, di cui l'accordo Phoebus rappresenta chiara dimostrazione, e quella percepita, ovvero quella teorizzata da Stevens.
      Nel deriva che dal punto di vista tecnico-legislativo risulta molto più semplice disciplinare, contrastandola, l'obsolescenza programmata rispetto a quella percepita.
      Anche per questo motivo quando si parla di «obsolescenza pianificata», ci si riferisce di fatto ad entrambe le tipologie di obsolescenza, sia quella programmata, sia quella percepita.
      Un recente studio commissionato dal gruppo parlamentare tedesco Verdi-Bündnis e realizzato da Stefan Schridde (esperto in gestione d'impresa) insieme con Christian Kreiss (docente di organizzazione aziendale all'università di Aalen) dimostrerebbe che molti elettrodomestici e numerosi oggetti di uso quotidiano sarebbero programmati per rompersi velocemente dopo lo scadere del periodo di garanzia, che in Germania è fissato in due anni.
      Lo studio si è concentrato sull'esame di oltre venti prodotti di uso comune cercando di verificare la sussistenza di fenomeni di obsolescenza programmata.
      Per comprendere meglio la portata di tale studio, si ritiene utile citare alcuni esempi pratici dei difetti programmati riscontrati in alcuni beni presi in considerazione: 1) stampanti che si bloccano dopo un prestabilito numero di copie stampate; 2) lavatrici con le barre di riscaldamento realizzate con leghe o metalli che arrugginiscono facilmente; 3) spazzolini da denti a batteria con la pila sigillata e quindi non sostituibile; 4) giacconi invernali con chiusure-lampo i cui denti sono fatti a spirale in modo da rompersi molto prima del dovuto; 5) scarpe con suole incollate la cui sostituzione, dopo il loro rapido consumo, è di fatto impossibile.
      Lo studio, poi, evidenzia come spesso non esistano pezzi di ricambio oppure gli stessi risultino, di fatto, talmente costosi da indurre il consumatore a comperare un nuovo oggetto invece di farlo riparare.
      Viene poi documentato come, ormai, l'obsolescenza programmata sia un fenomeno di massa e come sia legata al graduale deterioramento della qualità dei prodotti, nonché alla massimizzazione dei profitti delle aziende produttrici. Infine, è posto l'accento sul costo dell'obsolescenza programmata: secondo le stime di questo studio, equivarrebbe a circa 100 miliardi di euro all'anno il risparmio che i tedeschi potrebbero ottenere se non fossero costretti a comprare continuamente elettrodomestici e prodotti nuovi a causa del fenomeno dell'obsolescenza.
      A livello europeo non esiste alcuna norma specifica che riguardi l'obsolescenza programmata.
      Si segnala l'audizione «Pour une consommation plus durable: la durée de vie des produits de l'industrie et l'information du consommateur au service d'une confiance retrouvée», organizzata dal Comitato economico e sociale europeo (CESE) e svoltasi a Bruxelles il 7 maggio 2013, nell'ambito dei lavori per un parere sull'iniziativa avente lo scopo di redigere un codice di condotta che stabilisse una durata minima per i prodotti industriali destinati ad uso dei consumatori.
      Si segnala poi un'interessante interrogazione della parlamentare finlandese Anneli Jäätteenmäki (ALDE) che, nel 2011, aveva chiesto alla Commissione europea di sapere se l'obsolescenza programmata fosse considerata o no un problema e se non si ritenesse necessario un intervento legislativo europeo per contrastarla.
      Altrettanto interessante appare la risposta fornita dalla Commissione europea, che aveva riconosciuto come l'obsolescenza programmata avesse un impatto negativo sugli interessi dei consumatori, sull'ambiente e sulla concorrenza leale, specificando, inoltre, come questa pratica fosse in netto contrasto con gli obiettivi fissati nella strategia «Europa 2020» per l'uso efficiente delle risorse.
      Sempre secondo la Commissione europea, esistono già alcuni strumenti per il contrasto dell'obsolescenza quali:

          1) la direttiva 99/44/CE del Parlamento europeo del Consiglio del 25 maggio 1999, relativamente al periodo minimo di garanzia pari a due anni, che può essere aumentato dai singoli Stati membri;

          2) la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo del Consiglio dell'11 maggio 2005, relativamente alle disposizioni sulle pratiche commerciali sleali: in forza di tale direttiva, l'operatore economico che non informa il consumatore se il prodotto sia stato progettato per avere una durata limitata è passibile di sanzione da parte di ciascuno Stato membro;

          3) il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in forza del quale un accordo tra aziende (il cosiddetto «cartello») che mira a ridurre la durata di vita dei loro prodotti può integrare una violazione della normativa europea sulla concorrenza; inoltre, un'impresa dominante che attua un tale comportamento può essere considerata responsabile di abuso di posizione dominante.

      È tuttavia evidente come tali strumenti normativi siano insufficienti per contrastare il fenomeno dell'obsolescenza programmata, in quanto non specificamente rivolti a perseguire tale scopo.
      Esistono, poi, alcune direttive europee che dovrebbero essere comunque prese in considerazione per valutare il fenomeno dell'obsolescenza programmata nella prospettiva di un intervento legislativo.
      Si tratta, in particolare, della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 settembre 2006, relativa alla smaltimento di pile e accumulatori, con la quale si stabiliscono le regole per l'immissione sul mercato, la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti; della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, con la quale si stabiliscono misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, e per una riduzione globale dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficienza di utilizzo; della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia; e, infine, della direttiva 2012/19/EU del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
      Si segnala, infine, la citazione sull'obsolescenza contenuta nel Libro verde della Commissione europea «Una strategia europea per i rifiuti di plastica nell'ambiente», ove si legge: «Al fine di garantire una produzione e un consumo sostenibili dei prodotti di plastica e di evitare la dispersione di risorse naturali non rinnovabili, i prodotti di plastica dovrebbero essere progettati in maniera da garantire la massima durabilità. Diversi motivi ostacolano il raggiungimento di questo obiettivo, ad esempio l'obsolescenza pianificata o tecnica oppure una progettazione che rende antieconomica o addirittura impossibile la riparazione di prodotti di plastica». E ancora: «L'obsolescenza pianificata è una strategia commerciale in cui l'obsolescenza (il processo che rende il prodotto obsoleto, ossia non più di moda o non più utilizzabile) di un prodotto è pianificata e prevista fin dal suo concepimento».
      Va ricordato che alcuni Stati europei hanno portato oltre i due anni la durata della garanzia dei loro beni di consumo:

    Austria Due anni per i beni mobili e tre anni per i beni immobili. Reclami che ricadono al di fuori di questo periodo saranno presi in considerazione in circostanze eccezionali.
    Belgio Due anni, ma può essere di un anno per i beni di seconda mano, se previsto nel contratto. Un difetto di conformità deve essere segnalato entro due anni dalla scoperta del difetto di conformità. Se il prodotto ha un «vizio occulto» secondo il codice civile belga, può essere richiamato in qualsiasi momento.
    Bulgaria Due anni: il difetto deve essere denunciato entro due mesi dalla scoperta.
    Cipro Due anni: il difetto di conformità deve essere segnalato al venditore entro due mesi dalla scoperta.
    Repubblica ceca Due anni.
    Danimarca Due anni.
    Estonia Due anni, a meno che i beni siano forniti con una garanzia commerciale più lunga.
    Finlandia A seconda dell'aspettativa di durata dei beni, non è fissato un termine di garanzia specifica. Il difetto deve essere denunciato entro due mesi dalla scoperta.
    Francia Due anni a meno che le merci non abbiano un vizio occulto, nel qual caso il periodo di due anni parte dal momento in cui il vizio è stato scoperto.
    Germania Due anni.
    Grecia Due anni per i beni mobili, cinque anni per i beni immobili.
    Ungheria Due anni di solito ma, in casi eccezionali in cui sia ragionevolmente giustificato, questo periodo può essere esteso a tre anni. Il difetto di conformità deve essere segnalato al venditore entro due mesi dalla scoperta.    
    Islanda Due anni, ad eccezione dei beni che si prevede possano avere una lunga aspettativa di durata, per i quali il termine è di cinque anni.
    Irlanda Nessuna informazione in merito.
    Italia Due anni: il difetto deve essere denunziato entro due mesi dalla scoperta.    
    Lettonia Due anni. Il Centro europeo consumatori prende in considerazione casi che ricadono al di fuori di questo periodo, al fine di garantire una soluzione amichevole. Non vi è alcun limite di tempo per la denunzia del difetto di conformità.
    Lituania Due anni, a meno che le merci sono state fornite con un periodo di garanzia commerciale più lungo. Non vi è alcun limite di tempo per la denunzia del difetto di conformità.
    Lussemburgo Due anni. Il Centro europeo consumatori può considerare casi che ricadono al di fuori di questo periodo.
    Malta Due anni: il difetto deve essere denunziato entro due mesi dalla scoperta.
    Paesi Bassi A seconda dell'aspettativa di durata dei beni, nessun termine di prescrizione è stabilito.
    Norvegia Due anni, a meno che il prodotto sia destinato a durare per un periodo molto più lungo, ad esempio automobili ed elettrodomestici da cucina. Il venditore deve essere informato del difetto di conformità entro un tempo ragionevole dalla scoperta.
    Polonia Due anni: il difetto deve essere denunciato entro due mesi dalla scoperta.
    Portogallo Due anni: il difetto deve essere denunciato entro due mesi dalla scoperta.
    Romania Nessuna informazione in merito.
    Slovacchia Due anni, a meno che non ci sia una garanzia commerciale più lunga.
    Slovenia Due anni.
    Spagna Nessuna informazione in merito.
    Sweden Tre anni, a meno che non ci sia una garanzia commerciale più lunga.
    Regno Unito Fino a sei anni, a seconda dell'aspettativa di durata dei beni. Il difetto di conformità deve essere segnalato entro un termine ragionevole dalla scoperta.

      Tabella fornita da ECC-NetItalia.it (Centro europeo consumatori).

      Al riguardo si ritiene doveroso citare l'iniziativa «European citizens’ initiative against planned obsolescence» che, nata spontaneamente sul web, si propone di promuovere un referendum europeo in tempi ragionevoli contro l'obsolescenza programmata.
      In Belgio, la pratica dell'obsolescenza programmata è stata disciplinata nel febbraio 2012.
      È stata, infatti, approvata una legge, d'iniziativa della senatrice socialista Muriel Targnion, la cui ratio risiede proprio nell'esigenza di contrastare l'obsolescenza programmata, scoraggiando altresì l'immissione in commercio di prodotti funzionanti tramite fonti di energia non ricaricabili o sostituibili e promuovendo la fornitura dei pezzi di ricambio a prezzi ragionevoli per permetterne la riparazione.
      Contemporaneamente è stato chiesto al Governo di intervenire in sede europea, affinché sia adottato un quadro legislativo che miri a contrastare questo fenomeno.
      Il primo progetto di legge, presentato alla Camera dei deputati dal gruppo dei Verdi, mirava ad assicurare che il consumatore fosse informato, attraverso un'apposita etichettatura, sulla durata minima (in termini temporali o per numero di utilizzi) dei beni di consumo che il consumatore stesso si accingesse ad acquistare.
      Il secondo progetto di legge, anche questo d'iniziativa del gruppo dei Verdi, oltre a definirne il concetto, era teso a specificare quando ci si trovasse effettivamente in presenza di casi di «obsolescenza programmata», enucleando a tal fine tre ipotesi:

          1) quando era accertata la presenza di un sistema di conteggio che arrestava il funzionamento del prodotto dopo un certo periodo d'uso;

          2) quando, dopo lo scadere della garanzia prevista per legge e all'interno di un periodo di utilizzo chiaramente esplicitato dal produttore (con riferimento al precedente progetto di legge), un organismo di controllo rilevava un tasso di rottura superiore al 10 per cento;

          3) quando era deliberatamente impedita la riparazione o la sostituzione dei pezzi.

      Ancora con riferimento alle esperienze maturate a livello europeo, va segnalata l'iniziativa legislativa del senatore francese Jean-Vincent Placé, del gruppo ecologista.
      Il testo si propone di dare una definizione dell'obsolescenza programmata e di aumentare il periodo di garanzia dagli attuali due a cinque anni.
      La proposta di legge prevede, inoltre, che le aziende abbiano l'obbligo di fornire i ricambi necessari per almeno dieci anni e di rendere disponibili le eventuali istruzioni necessarie alla riparazione.
      Infine, va ricordato che la citata proposta di legge prevede che la pratica dell'obsolescenza diventi reato punibile con due anni di reclusione e con l'irrogazione

di una sanzione pecuniaria pari a 37.500 euro.
      In Italia non esistono norme né risultano proposte di legge che si pongano come obiettivo il contrasto del fenomeno dell'obsolescenza pianificata. Non sono neanche diffusi studi pubblici sull'obsolescenza programmata.
      La già citata direttiva europea 99/44/CE, che regolamenta la garanzia dei beni di consumo, è stata recepita dall'Italia con il decreto legislativo n. 24 del 2002, successivamente modificato dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, nonché dal decreto legislativo n. 221 del 2007, recante disposizioni correttive e integrative del medesimo codice del consumo.
      Relativamente all'applicazione della direttiva 99/44/CE in Italia, si segnala il contenuto di un comunicato diffuso dal Centro consumatori utenti (CTCU), dove si legge: «Italia e Germania applicano in modo restrittivo la direttiva europea sulla garanzia. A dire degli esperti del settore, ambedue i Paesi non hanno infatti recepito nella propria legislazione nazionale, in modo adeguato, i princìpi ispiratori comunitari della garanzia per i beni di consumo. Ad esempio è previsto che già dopo sei mesi dalla data di acquisto l'onere delle prova si inverta, a svantaggio del consumatore. Ciò significa che in caso di vizi occulti che si manifestino dopo sei mesi dall'acquisto, è il consumatore a dover provare che il vizio esisteva già al momento dell'acquisto. La Commissione europea non è d'accordo con questa impostazione».
      Scopo della presente proposta di legge è, dunque, quello di contrastare la pratica dell'obsolescenza programmata dei beni di consumo al fine di:

          1) tutelare il consumatore da una pratica particolarmente odiosa qual è appunto l'obsolescenza programmata;

          2) permettere una reale e leale concorrenza di mercato;

          3) attivare conseguentemente la creazione di posti di lavoro legati alle pratiche di manutenzione e riparazione dei beni di consumo.

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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Ai fini della presente legge si intende per:

          a) obsolescenza programmata:

              1) l'insieme delle tecniche di cui il produttore, come definito dall'articolo 103, comma 1, lettera d), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, si avvale per ridurre la durata o l'uso potenziale di un prodotto immesso sul mercato, così da sostituirlo nell'arco di un breve periodo;

              2) la strategia di pianificazione industriale adottata dal produttore per indurre la sostituzione di un prodotto con un nuovo modello, dotato di migliorie o di apparati o funzioni complementari ulteriori, immesso sul mercato in un momento successivo;

              3) l'insieme delle tecniche di cui il produttore si avvale, nelle fasi di progettazione e di realizzazione del prodotto, per rendere di fatto impossibile la riparazione, la sostituzione o la ricarica delle sue parti componenti;

          b) bene di consumo: qualsiasi bene mobile, come definito dall'articolo 128, comma 2, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, alimentato esclusivamente da energia elettrica, comunque prodotta;

          c) ricambio: un oggetto idoneo a sostituire una parte componente, elemento o pezzo, comunque separabile dal bene di cui alla lettera b).

      2. Il bene di consumo è considerato a obsolescenza programmata:

          a) quando esiste un sistema di calcolo che ne arresta il funzionamento dopo un determinato periodo di utilizzo;

          b) quando, nel periodo di garanzia oppure nel corso dei due anni immediatamente successivi, risulta comunque difettoso e soggetto a guasti ricorrenti;

          c) quando sono vietate la riparazione, la sostituzione delle parti componenti o la ricarica del bene stesso o della fonte di energia che ne consente il funzionamento.

Art. 2.

      1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 132, comma 1, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il venditore di un bene di consumo è responsabile, ai sensi dell'articolo 130 del medesimo codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di dieci anni dalla consegna del bene, se si tratta di bene di consumo per il quale sia ragionevole presumere una durata particolarmente lunga, ovvero entro il termine di cinque anni in tutti gli altri casi.
      2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo. Entro il medesimo termine, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, è determinato l'elenco dei beni di consumo per i quali sia ragionevole presumere una durata particolarmente lunga, ai sensi del comma 1. L'elenco di cui al periodo precedente è aggiornato almeno ogni due anni con decreto del Ministro

dello sviluppo economico. Le disposizioni previste dal presente articolo assicurano che l'applicazione delle disposizioni della presente legge, per i prodotti provenienti da Stati membri dell'Unione europea, sia compatibile con i princìpi dell'ordinamento dell'Unione europea.
Art. 3.

      1. Il comma 3 dell'articolo 132 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è sostituito dal seguente:
      «3. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano nel periodo di garanzia del bene esistessero già alla data della consegna, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità».

Art. 4.

      1. Il produttore di un bene di consumo deve assicurare la disponibilità delle parti di ricambio per tutto il tempo in cui il bene è immesso in circolazione nel mercato, nonché per i cinque anni successivi.
      2. Il costo della parte di ricambio deve essere sempre e comunque proporzionato al prezzo di vendita del bene.
      3. Nel caso in cui, per motivi tecnici o di sicurezza, sia oggettivamente impossibile per il consumatore accedere alle parti componenti, elementi o pezzi del bene di consumo o sostituirle, il produttore deve darne chiara indicazione nell'etichetta del prodotto e il venditore è tenuto a informarne il consumatore prima dell'acquisto.
      4. Il produttore e il venditore sono comunque tenuti a informare il consumatore sulla possibilità di riparazione del bene.
      5. Le informazioni rese al consumatore ai sensi dei commi 3 e 4 dal produttore o dal venditore, ovvero da altri per loro incarico, devono essere adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed

espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto delle modalità di conclusione del contratto di vendita del bene.
      6. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente articolo, si applica al produttore la sanzione amministrativa pecuniaria da 700 euro a 30.000 euro. La misura della sanzione è determinata tenendo in considerazione il prezzo di listino del bene e il numero delle unità poste in vendita.
      7. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente articolo, si applica al venditore la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 15.000 euro. La misura della sanzione è determinata tenendo in considerazione il prezzo di vendita del bene e il numero delle unità vendute.
Art. 5.

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico, attraverso i propri organi ispettivi e di controllo, nonché attraverso enti od organi di certificazione e controllo specificamente autorizzati e abilitati dal medesimo Ministero, compie verifiche sul funzionamento e sulla durata media dei beni di consumo di cui alla presente legge. Sulla base delle verifiche compiute ai sensi del primo periodo, con decreto del Ministro dello sviluppo economico è determinata, per categorie di beni di consumo, la misura percentuale massima di accettabilità dei guasti che possono occorrere nel periodo della loro durata media secondo il loro normale utilizzo. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti le modalità con cui i consumatori possono segnalare alle autorità competenti i difetti rilevati nonché i criteri per la redazione e la pubblicazione dell'elenco delle imprese produttrici che

hanno utilizzato tecniche o strategie industriali di obsolescenza programmata.
Art. 6.

      1. Al produttore di beni di consumo che si avvale di tecniche o strategie industriali di obsolescenza programmata si applica:

          a) nei casi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 500.000 euro;

          b) nei casi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 3), la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 100.000 euro.

      2. La misura delle sanzioni di cui al comma 1 è determinata tenendo in considerazione il prezzo di listino del bene, il numero di unità poste in vendita nonché il complessivo volume di affari del produttore.

Art. 7.

      1. Il Ministero dello sviluppo economico promuove la realizzazione di campagne di comunicazione volte a informare i consumatori sulle conseguenze derivanti dalla pratica dell'obsolescenza programmata e sulle misure attuate per contrastarla ai sensi della presente legge.

Art. 8.

      1. Nell'ambito delle loro attività a sostegno della formazione nell'artigianato, le regioni favoriscono e incentivano i corsi per la formazione di giovani che intendono specializzarsi nella riparazione dei beni di consumo di cui alla presente legge. I corsi sono attuati con la partecipazione delle imprese, singole o associate, operanti nel territorio della regione e delle associazioni di categoria dell'artigianato.

Art. 9.

      1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né costi aggiuntivi a carico dei consumatori.

Art. 10.

      1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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