Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3423 |
1. La presente legge è finalizzata a introdurre, nei programmi scolastici del sistema educativo di istruzione e di formazione, l'insegnamento dell'educazione emotivo-sentimentale, finalizzata alla conoscenza della complementarità tra uomo e donna e allo sviluppo di un rapporto tra i due sessi improntato sui valori del rispetto, della solidarietà nonché del riconoscimento e dell'affermazione delle rispettive personalità.
1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in sede di definizione dei programmi scolastici, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, prevede e disciplina l'insegnamento dell'educazione emotivo-sentimentale.
1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca istituisce, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un comitato tecnico-scientifico al quale partecipano, con ruolo consultivo, anche rappresentanti delle associazioni dei docenti e dell'Ordine nazionale degli psicologi.