Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2399 |
1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle vittime di reati di cui all'articolo 3 commessi nel territorio dello Stato italiano.
2. Ai fini di cui alla presente legge, per vittima di reato si intende la persona offesa dal reato e, quando questa sia deceduta in conseguenza del reato, i suoi prossimi congiunti ai sensi dell'articolo 4.
1. È istituito presso il Ministero della giustizia il Fondo di solidarietà per le vittime dei crimini violenti, di seguito denominato «Fondo di solidarietà».
2. Il Fondo di solidarietà ha una dotazione iniziale pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014.
3. Il Fondo di solidarietà è alimentato:
a) dagli introiti derivanti dalla specifica destinazione di un'aliquota delle ritenute erariali dei proventi dei giochi e scommesse determinata annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia;
b) dai premi vinti e mai incassati del fondo giochi e scommesse istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
c) dagli introiti derivanti dall'applicazione di un'aliquota dell'imposta di bollo sugli atti giudiziari, fissata annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia;
d) dagli introiti derivanti dalla specifica destinazione di un'aliquota delle ritenute erariali, riferite alle retribuzioni dei detenuti ammessi al lavoro interno ed esterno agli istituti di prevenzione e pena, ai sensi della legge 26 luglio 1975, n. 354, fissata annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
4. Il Fondo di solidarietà ha carattere sussidiario ed è surrogato, quanto alle somme corrisposte agli aventi diritto, nei diritti della persona offesa costituitasi parte civile o che ha proposto l'azione civile davanti al giudice civile verso il condannato al risarcimento del danno.
5. Alle vittime dei reati di cui all'articolo 1 è concessa, a domanda, un'elargizione a valere sul Fondo di solidarietà, in relazione ai delitti indicati all'articolo 3.
6. L'elargizione di cui al comma 5 è corrisposta, nei limiti della dotazione del Fondo di solidarietà, in misura proporzionale all'ammontare del danno e comunque non superiore a 300.000 euro. Se il danno è coperto, anche in parte, da contratto di assicurazione o per lo stesso danno è stato ottenuto un rimborso a qualsiasi titolo da un'altra amministrazione pubblica, l'elargizione è concessa per la sola parte che eccede la somma liquidata.
7. L'elargizione di cui al comma 5 è esente dal pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
8. Con l'elargizione di cui al comma 5 il Fondo di solidarietà acquisisce i diritti maturati dalla persona offesa costituitasi parte civile o che ha proposto l'azione civile davanti al giudice civile verso il condannato al risarcimento del danno nella sola parte dell'esecuzione.
9. In casi motivati di bisogno urgente di assistenza economica della persona offesa dal reato, il Fondo di solidarietà può provvedere a corrispondere un'anticipazione fino al massimo di un quarto della somma presumibilmente spettante,
1. Ha diritto di accesso al Fondo di solidarietà, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, la persona offesa che non ha potuto conseguire il risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale cagionato dal reato ovvero la rifusione delle spese e degli onorari di costituzione di parte civile e di difesa, quando, successivamente alla sentenza irrevocabile di condanna e nella fase dell'esecuzione, è deceduto l'autore dei seguenti reati o lo stesso si è sottratto all'adempimento delle obbligazioni civili:
a) omicidio di cui all'articolo 575 del codice penale od omicidio aggravato, di cui agli articoli 576 e 577 del medesimo codice;
b) omicidio preterintenzionale, di cui agli articoli 584 e 585 del codice penale;
c) violenza sessuale, violenza sessuale aggravata, atti sessuali con minorenne o violenza sessuale di gruppo, di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale;
d) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630 del codice penale, quando dal sequestro deriva la morte del sequestrato.
1. L'elargizione di cui all'articolo 2, comma 5, è concessa a domanda della persona offesa ovvero, in caso di morte della persona offesa, di uno dei soggetti indicati al comma 4 del presente articolo.
2. L'elargizione di cui all'articolo 2, comma 5, è altresì concessa quando la persona offesa, ovvero uno dei soggetti indicati al comma 4 del presente articolo, ha dimostrato, nella fase dell'esecuzione, di aver esperito tutte le azioni volte a conseguire il risarcimento del danno.
3. La domanda per l'elargizione di cui all'articolo 2, comma 5, è presentata a pena di decadenza, entro il termine di sei mesi successivi all'ultima azione compiuta dalla parte offesa ai sensi del comma 2 del presente articolo.
4. Qualora, in conseguenza dei reati previsti dall'articolo 3, la persona offesa perda la vita, la domanda per l'elargizione di cui al comma 3 del presente articolo può essere presentata:
a) dal coniuge e dai figli;
b) dai genitori;
c) dai fratelli e dalle sorelle.
5. L'elargizione di cui all'articolo 2, comma 5, è rifiutata o, se concessa, è revocata:
a) se si accerta l'insussistenza dei presupposti della stessa;
b) in tutto o in parte se, dopo la sua concessione, sono effettuati per il medesimo danno risarcimenti o rimborsi a qualunque titolo ad opera di imprese assicuratrici o di amministrazioni pubbliche.
1. Con regolamento da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il Governo adotta norme per:a) individuare, in conformità alle disposizioni dell'articolo 2, le modalità di gestione del Fondo di solidarietà;
b) disciplinare il contenuto della domanda e la documentazione a corredo della stessa, nonché l'istruttoria e i termini del procedimento;
c) definire i criteri per la corresponsione delle elargizioni dovute in modo che, in caso di disponibilità finanziarie insufficienti a soddisfarle nell'anno di riferimento, sia possibile per gli aventi diritto un accesso al Fondo di solidarietà in quota proporzionale e l'integrazione delle somme non percepite dal Fondo di solidarietà negli anni successivi, senza interessi, rivalutazioni ed oneri aggiuntivi;
d) regolare la procedura e le modalità di surrogazione del Fondo di solidarietà nei diritti della persona offesa costituitasi parte civile o che ha promosso azione civile davanti al giudice civile verso il condannato al risarcimento del danno, ovvero nel recupero delle somme corrisposte a titolo di anticipazione.
2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso entro il quarantacinquesimo giorno anteriore alla scadenza del termine di cui al medesimo comma 1 alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Decorso un mese dalla data di trasmissione, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.