Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3414 |
1. Nell'ambito delle politiche di welfare lo Stato riconosce e promuove la solidarietà e la cura familiare come beni sociali, valorizzando in tale prospettiva l'assistenza domiciliare in favore di un congiunto o di un soggetto con il quale si hanno legami affettivi, di seguito denominato «persona cara», in condizioni di non autosufficienza a causa dell'età avanzata, di invalidità o di malattia, consentendogli di permanere presso la propria abitazione anziché essere ospitata in strutture socio-sanitarie.
2. Nel potenziamento delle politiche di sviluppo del welfare di comunità e di prossimità lo Stato individua modalità per il riconoscimento, la valorizzazione e l'integrazione della figura del caregiver familiare quale risorsa volontaria e informale nella rete dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari e delle reti territoriali di assistenza alla persona.
1. Il caregiver familiare è il soggetto che, in ambito non professionale, si prende cura e fornisce assistenza in modo volontario, gratuito, continuativo e responsabile, in favore di una persona cara che non è in grado di alimentarsi, deambulare e compiere gli atti quotidiani della vita senza l'aiuto permanente di un altro soggetto. Il caregiver si prende cura delle necessità materiali e relazionali nell'accudimento, avvalendosi, ove necessario, delle cure e dell'aiuto dei servizi sanitari territoriali, consentendo in tal modo alla persona cara assistita di permanere all'interno del proprio ambiente domestico.
1. Il caregiver familiare, nell'ambito della sua attività volontaria e gratuita nei confronti della persona cara assistita:
a) assicura cura e supporto nell'ambiente domestico;
b) aiuta la persona cara nella mobilità, nell'alimentazione, nell'igiene e negli atti essenziali della vita quotidiana;
c) sostiene il benessere psico-fisico e supporta la continuità degli affetti, la socialità e la vita di relazione della persona cara;
d) gestisce e svolge, per conto della persona cara, le pratiche amministrative;
e) si relaziona con i soggetti e con i servizi coinvolti nel trattamento sanitario della persona cara;
f) si integra con gli operatori che forniscono assistenza e cura alla persona cara.
1. I servizi sociali e i servizi delle aziende sanitarie riconoscono la figura del caregiver familiare quale risorsa volontaria dei servizi locali di assistenza alla persona e assicurano il sostegno e l'affiancamento necessario per lo svolgimento dell'attività di assistenza e cura.
2. In parziale deroga a quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, si relazionano e collaborano con il caregiver familiare relativamente alle problematiche della persona cara assistita, ai suoi bisogni e alle cure necessarie, fornendo anche orientamento e informazioni sui criteri di accesso alle prestazioni sociali e sanitarie, nonché
1. Nell'ambito del sistema integrato dei servizi, i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, nonché le reti di volontariato e di solidarietà territoriale assicurano una rete di supporto al caregiver familiare
2. Gli elementi essenziali della rete di supporto di cui al comma 1 sono i seguenti:
a) il responsabile della persona assistita, che assume nell'ambito del PAI il ruolo di figura di riferimento e di referente del caregiver familiare;
b) il medico di medicina generale, che è il referente terapeutico della persona assistita;
c) l'infermiere referente, che nell'ambito del PAI assume le funzioni di case manager;
d) i servizi specialistici sanitari, chiamati a intervenire per specifici bisogni e necessità;
e) le reti di volontariato e di solidarietà di vicinato, dove presenti, anche al fine di contrastate rischi di isolamento del caregiver familiare.
1. Lo Stato, le regioni, i comuni e le aziende sanitarie locali, in base alle proprie funzioni e competenze, prevedono,
nell'ambito della propria programmazione sociale, socio-sanitaria e sanitaria, interventi di sostegno al caregiver familiare e in particolare:a) promuovono forme di sostegno economico attraverso l'erogazione dell'assegno di cura e di interventi economici per l'adattamento domestico, come previsto nell'ambito della normativa vigente sui contributi per la non autosufficienza alle persone assistite domiciliarmente; ai fini dell'erogazione di contributi economici, le ore di assistenza prestate dal caregiver familiare sono parificate al lavoro effettuato da assistenti familiari retribuiti o da badanti;
b) promuovono intese e accordi con le associazioni datoriali finalizzati a conciliare la vita lavorativa con le esigenze di cura;
c) favoriscono il pensionamento anticipato dei caregiver con particolare riguardo alle donne lavoratrici che sono impossibilitate a occuparsi di una persona cara non autosufficiente e a conciliare con tale attività le proprie esigenze lavorative.
d) curano i programmi di formazione e aggiornamento degli operatori sociali, socio-sanitari e sanitari sui temi legati alla valorizzazione del caregiver familiare e sulla comunicazione e collaborazione con gli stessi;
e) garantiscono l'informazione, l'orientamento e l'affiancamento al caregiver familiare per l'accesso ai servizi necessari ai fini assistenziali nonché la formazione e l'addestramento finalizzati al corretto e sicuro svolgimento dell'attività di cura e assistenza;
f) favoriscono la domiciliazione delle visite specialistiche nei casi di difficoltà di spostamento della persona assistita, compatibilmente con le necessità organizzative dei servizi sanitari;
g) assicurano il supporto psicologico e relazionale necessario a evitare l'isolamento e il rischio patologico di stress e di burnout che può colpire i caregiver anche
attraverso reti solidali e la partecipazione a gruppi di mutuo aiuto;h) garantiscono il sollievo di emergenza e di tipo programmato.
1. Al fine di valorizzare le competenze maturate dal caregiver familiare attraverso l'attività di cura e assistenza, nonché di agevolare l'accesso o il reinserimento lavorativo dello stesso al termine di tale attività, l'esperienza maturata in questa attività può essere valutata sulla base dei criteri, delle modalità e delle procedure previsti per la formalizzazione e la certificazione delle competenze, ovvero quale credito formativo per l'acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario o di altre figure professionali dell'area socio-sanitaria.
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.