Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3456 |
1. All'articolo 183 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il sesto comma è inserito il seguente:
«Il giudice, se ritiene la causa matura per la decisione, nonostante la richiesta di una delle parti, non concede i termini di cui al sesto comma»;
b) all'ottavo comma:
1) le parole: «al settimo comma» sono sostituite dalle seguenti: «all'ottavo comma»;
2) le parole: «del settimo comma» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ottavo comma».