Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3470


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa della deputata GRECO
Modifica all'articolo 266-bis del codice di procedura penale, in materia di intercettazione e di comunicazioni informatiche o telematiche
Presentata il 2 dicembre 2015


      

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Onorevoli Colleghi! I recenti episodi verificatisi in Europa, e più in generale nel mondo, hanno evidenziato l'innalzamento della minaccia terroristica che, presentandosi in forme spesso nuove e di inusitata violenza, costituisce una gravissima insidia per la sicurezza interna ed internazionale, nonché un fattore di instabilità dell'intero quadro geo-politico.
      Tale contesto ha reso ormai improrogabile lo sviluppo di una capacità di risposta globale attraverso misure da adottare sia sul versante interno che su quello internazionale, anche per offrire una risposta strategicamente efficace. In questo quadro occorre allora ripensare talune normative con misure mirate e selettive capaci di prevenire il rafforzamento di tali organizzazioni e di attuare più stringenti controlli sui mezzi e sui materiali che potrebbero essere impiegati per il compimento di attentati sul territorio nazionale. Tra queste misure va senz'altro considerata la possibilità di consentire alle Forze di polizia l'utilizzo di nuovi programmi informatici che permettano l'accesso da remoto ai dati presenti in un sistema informatico al fine di contrastare preventivamente i reati di terrorismo commessi mediante l'uso di tecnologie informatiche o telematiche.
      Basti pensare all'uso che negli ultimi anni è stato fatto di mezzi di comunicazione moderni come i social network da parte di organizzazioni terroristiche. È noto, infatti, come attraverso i vari social media è divenuto assai più facile reclutare proseliti per tali organizzazioni, spesso scelti tra le persone più fragili ed emarginate.
      La presente proposta di legge ha, pertanto, come principale obiettivo quello di garantire un adeguamento tecnologico del sistema delle intercettazioni, al fine di prevedere che le Forze di polizia possano utilizzare programmi informatici che consentano l'accesso ai computer da remoto, per acquisire dati presenti in un sistema informatico ritenuti utili alle indagini connesse al perseguimento di reati con finalità terroristiche.
      Già il decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, emanato a seguito degli episodi verificatisi all'inizio del 2015, in particolare in Francia con l'attacco terroristico alla sede del giornale satirico Charlie Hebdo, ha provveduto a rafforzare la normativa penale in materia di terrorismo internazionale, introducendo, per esempio, aggravanti di pena nel caso in cui i reati di terrorismo, istigazione e apologia del terrorismo siano commessi tramite strumenti informatici e telematici. Il decreto ha poi introdotto l'obbligo per la Polizia postale e delle comunicazioni di tenere costantemente aggiornata una black-list dei siti internet che vengono utilizzati per la commissione di reati di terrorismo e ha previsto in capo agli internet providers specifici obblighi di oscuramento dei siti, e di rimozione dei contenuti illeciti, connessi a reati di terrorismo pubblicati sulla rete.
      I tempi sembrano purtroppo maturi per compiere un ulteriore passo in avanti, prevedendo che l'intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrenti tra più sistemi (già prevista dall'articolo 266-bis, comma 1, del codice di procedura penale), sia consentita anche attraverso l'impiego di strumenti o di programmi informatici per l'acquisizione da remoto delle comunicazioni e dei dati presenti in un sistema informatico.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Al comma 1 dell'articolo 266-bis del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche attraverso l'impiego di strumenti o di programmi informatici per l'acquisizione da remoto delle comunicazioni e dei dati presenti in un sistema informatico».

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