Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3499


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
BRUNETTA, GELMINI, CARFAGNA, ANGELUCCI, ARCHI, BALDELLI, BERGAMINI, BIANCOFIORE, BIASOTTI, BRAMBILLA, CALABRIA, CASTIELLO, CATANOSO GENOESE, CENTEMERO, LUIGI CESARO, CRIMI, DE GIROLAMO, FABRIZIO DI STEFANO, GREGORIO FONTANA, RICCARDO GALLO, GARNERO SANTANCHÈ, GIACOMONI, GIAMMANCO, ALBERTO GIORGETTI, GULLO, LAFFRANCO, LAINATI, LONGO, MARTINELLI, ANTONIO MARTINO, MILANATO, NIZZI, OCCHIUTO, PALMIERI, PALMIZIO, PETRENGA, PICCHI, POLIDORI, POLVERINI, PRESTIGIACOMO, RAVETTO, ROMELE, ROTONDI, RUSSO, SANTELLI, SARRO, ELVIRA SAVINO, SANDRA SAVINO, SISTO, SQUERI, VALENTINI, VELLA, VITO
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato del sistema bancario italiano e sui casi di crisi verificatisi dal 1 gennaio 1999, in connessione con l'inizio dell'operatività in strumenti finanziari denominati in euro
Presentata il 16 dicembre 2015


      

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Onorevoli Colleghi! Il 21 novembre 2015, la Banca d'Italia ha avviato quattro procedure di risoluzione – ai sensi del decreto legislativo n. 180 del 2015, recante attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio – nei confronti della Cassa di risparmio di Ferrara Spa, della Banca delle Marche Spa, della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e della Cassa di risparmio della Provincia di Chieti Spa, tutte in amministrazione straordinaria.
      Con il decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, il Governo ha adottato disposizioni urgenti per il settore creditizio e, in particolare, per fornire soluzione alla crisi delle predette quattro banche in amministrazione straordinaria. Si tratta di banche piccole, la cui operatività interessa complessivamente una quota dell'1 per cento circa del mercato nazionale, calcolata sul valore dei depositi.
      L'operazione di salvataggio prevede la creazione di quattro società per azioni aventi per oggetto lo svolgimento dell'attività di ente-ponte, con l'obiettivo di mantenere la continuità delle funzioni essenziali precedentemente svolte dalle medesime banche e, quando le condizioni di mercato saranno adeguate, di cedere a terzi le partecipazioni al capitale o i diritti, le attività o le passività acquistate, in conformità con le disposizioni del citato decreto legislativo n. 180 del 2015.
      Le banche sottoposte alla procedura di risoluzione saranno avviate alla liquidazione coatta amministrativa.
      Il provvedimento prevede, inoltre, che il finanziamento delle procedure di risoluzione venga assicurato dal Fondo nazionale di risoluzione, istituito ai sensi dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 180 del 2015 dalla Banca d'Italia, alimentato dallo stesso sistema bancario mediante contribuzioni ordinarie e straordinarie.
      Le perdite patrimoniali sono state coperte azzerando il capitale delle banche interessate e le obbligazioni subordinate da queste emesse e versando, inoltre, la somma di 1,7 miliardi di euro messa a disposizione dal neo-istituito Fondo nazionale di risoluzione. Ulteriori 1,8 miliardi di euro sono stati forniti dal Fondo per integrare il patrimonio delle nuove banche. L'importo impiegato per il salvataggio ammonta quindi complessivamente a 3,6 miliardi di euro (pari quasi alla metà dei profitti totali che le banche italiane prevedono di iscrivere nei propri bilanci per il 2015), interamente versati da più istituti al Fondo nazionale di risoluzione gestito dalla Banca d'Italia.
      Il Governo ha giustificato l'urgenza di tale provvedimento, in quanto dal 1 gennaio 2016 entrerà in vigore la nuova disciplina europea che, nell'ambito delle misure per la gestione delle crisi bancarie, prevede la riduzione o la conversione in capitale dei diritti degli azionisti e dei creditori (bail-in) e quindi, in caso di dissesto e di conseguente salvataggio di un istituto di credito, può comportare un costo anche per i correntisti con depositi di valore superiore a 100.000 euro.
      Se da un lato, dunque, l'operazione si è resa necessaria per evitare l'applicazione delle nuove regole europee, dall'altro occorre mettere in luce che la crisi dei quattro istituti di credito avrebbe potuto essere gestita seguendo un percorso diverso. Infatti, le banche avevano proposto di perseguire un piano di salvataggio volontario con fondi versati interamente dal sistema bancario nazionale. Tale meccanismo non avrebbe pesato in alcun modo su nessuna categoria: depositanti, azionisti e possessori di obbligazioni.
      A questa soluzione, secondo quanto affermano il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan e la Banca d'Italia, si sarebbe opposta la Commissione europea, ravvisando la fattispecie di «aiuto di Stato», malgrado non fosse previsto alcun intervento di capitali pubblici.
      Tale pronunzia appare molto discutibile, dal momento che, a partire dal 2008, la crisi finanziaria ha generato un'espansione senza precedenti degli aiuti di Stato in favore delle banche. Tra il 1 ottobre 2008 e il 1 ottobre 2015, la Commissione ha adottato 450 decisioni di autorizzazione di aiuti pubblici nazionali in favore di banche. La Germania, la Francia, il Regno Unito, il Portogallo, l'Irlanda e la Spagna sono gli Stati membri che hanno beneficiato maggiormente dell'apertura europea agli aiuti di Stato. Appena nello scorso ottobre l'Unione europea ha dato via libera all'ennesimo salvataggio nazionale di una banca tedesca, la HSH Nordbank di Amburgo.
      I Governi degli Stati citati, in particolare quello tedesco, al contrario di quello italiano, hanno infatti utilizzato tutti gli strumenti a loro disposizione affinché l'entrata in vigore della nuova normativa europea venisse rinviata a un momento successivo al «salvataggio» delle proprie banche.
      Proprio il Governo tedesco, tra l'altro, insieme con quello francese, è il responsabile morale della grande crisi che ha investito il sistema bancario e, di conseguenza, l'intera eurozona negli ultimi cinque anni, una crisi che ha generato, tra l'altro, i fenomeni ancora non del tutto risolti della restrizione del credito (credit crunch) e del blocco dei consumi delle famiglie e degli investimenti delle imprese europee, con relativi effetti sull'economia reale.
      Tutto ebbe inizio, infatti, il 18 ottobre 2010, sulla spiaggia di Deauville, dove Angela Merkel e Nicolas Sarkozy dichiararono che, in caso di fallimento di uno Stato membro dell'Unione europea, le banche sarebbero dovute intervenire. Si trattò di un grave errore: in primo luogo perché quest'affermazione sottintendeva che gli Stati possono fallire; in secondo luogo perché con il coinvolgimento dei creditori privati si è creata di fatto una saldatura tra la crisi finanziaria e la crisi del debito sovrano. Ciò, in altri termini, significa che le banche europee, da quel momento, nel calcolare il valore dei titoli di Stato in portafoglio, per poter svolgere le proprie funzioni, avrebbero dovuto scontare il rischio di fallimento dei Paesi emittenti e dunque svalutare, ricapitalizzare e al contempo precipitare in borsa e vedere rarefarsi la liquidità, con il relativo credit crunch.
      Non è un particolare da poco: questa infausta regola si ritrova tra i parametri, annunciati l'8 aprile 2011, che le banche europee devono rispettare per superare le prove di resistenza (stress test) cui sono sottoposte dall'Autorità bancaria europea (EBA). È un requisito che, aggiunto agli obblighi di capitalizzazione previsti dallo schema di regolamentazione internazionale per il rafforzamento delle banche e dei sistemi bancari noto come «Basilea 3», porta il settore bancario allo stremo, con effetti diversi a seconda degli Stati: positivi per le banche tedesche e francesi, che avevano i portafogli pieni di titoli greci e hanno potuto approfittare dei meccanismi imposti dall'Unione europea per compensare le perdite, e negativi per le banche italiane, che di titoli greci in portafoglio ne avevano davvero pochi. È inoltre singolare che il criterio del valore di mercato valga solo per i titoli del debito pubblico e non anche per gli altri, ad esempio per i titoli cosiddetti «tossici», forse anche perché le banche tedesche e francesi possedevano molti titoli «tossici» e una previsione in tal senso le avrebbe danneggiate.
      Tornando all'ultimo episodio italiano, riguardante le quattro banche cui fa riferimento il decreto-legge n. 183 del 2015, dal quale prende origine la richiesta di istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta, stando a quanto dichiarato dalla Banca d'Italia e dal Governo, non è stato possibile fare ricorso al Fondo interbancario di tutela dei depositi per la «preclusione manifestata da uffici della Commissione Ue, che hanno ritenuto di assimilare ad aiuti di Stato gli interventi di tale Fondo».
      Ma la versione della Commissione europea è un'altra: «All'Italia sono state prospettate tre possibili strade per salvare le quattro banche in amministrazione controllata: una con fondi privati; una usando il “Fondo interbancario di tutela dei depositi”; una usando il “Fondo di risoluzione nazionale”. La decisione di scegliere la terza usando il Fondo di risoluzione nazionale è stata presa dalle autorità italiane».
      Tale posizione è stata confermata dal Presidente e Direttore generale dell'Associazione bancaria italiana (ABI) Giovanni Sabatini, nell'audizione svolta presso la Commissione Finanze della Camera dei deputati il 9 dicembre 2015: «Il Fondo interbancario di tutela dei depositi è un fondo distinto, con suoi organi che avevano deliberato già da luglio degli interventi per risolvere la situazione delle quattro banche in amministrazione straordinaria. Ma poi non vi è mai stata per le quattro banche un'istruttoria formalizzata che possa aver portato la Commissione Ue a esprimere una specifica valutazione contraria sull'intervento del Fondo interbancario di tutela dei depositi».
      Qualcuno mente, oppure qualche passaggio non ci è ancora noto. Senza dubbio la proposta, avanzata dal Ministro Padoan, di «misure umanitarie volte a tutelare le fasce deboli di cittadini che hanno perso i loro risparmi» è stata un implicito riconoscimento di responsabilità del Governo, che ha deciso di percorrere la strada dell'impiego del Fondo di risoluzione nazionale piuttosto che quella del Fondo interbancario di tutela dei depositi, e di chi doveva vigilare. Tanto più che al Fondo interbancario è poi ricorso il Governo per finanziare il Fondo di solidarietà di 100 milioni di euro istituito per il ristoro dei possessori di obbligazioni subordinate emesse dalle banche sottoposte a procedura di risoluzione.
      Alla luce delle vicende esposte, l'obiettivo della presente proposta di legge, volta all'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta, è innanzitutto quello di conoscere e accertare prassi o singole condotte inadeguate, illegittime o illecite:

          1) nell'ambito dei quattro istituti di credito coinvolti, da parte degli organi apicali di governance strategica (amministratori, direttori generali, direttori centrali, direttori commerciali, direttori di filiale) e degli organi di controllo (collegio sindacale), con riguardo alla promozione, alla sollecitazione, all'incentivazione della vendita, alla sottoscrizione, alla rinegoziazione di titoli o, comunque, di prodotti finanziari inefficaci o inadeguati rispetto alle caratteristiche e alle reali esigenze della clientela, in condizioni di squilibrio e di asimmetria informativa tra le parti contraenti e sulla base di informazioni lacunose o di documentazione comunque non agevolmente intellegibile;

          2) nell'ambito della Banca d'Italia quale titolare di poteri e di doveri di vigilanza e di controllo sull'operato degli istituti che hanno emesso titoli ora privi di valore o prodotti finanziari inefficaci o inadeguati ai sensi del punto 1);

          3) nell'ambito della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) quale titolare di poteri e di doveri di vigilanza e di controllo sulla correttezza dei prospetti informativi relativi ai prodotti finanziari offerti ai risparmiatori, nonché titolare di doveri di tempestiva attivazione, efficiente intervento e proficuo controllo per fronteggiare criticità e anomalie emerse da controlli ispettivi interni ed esterni;

          4) nell'ambito del Governo, in relazione a conflitti di interessi in esso presenti, anche solo potenziali, qualora idonei ad inficiare la credibilità dell'azione del Governo medesimo nel settore finanziario e creditizio.

      Bisogna quindi verificare innanzitutto che le autorità pubbliche di vigilanza – la Banca d'Italia e la CONSOB – abbiano svolto correttamente e coerentemente la loro funzione di garanzia per i risparmiatori, accertando le responsabilità e gli eventuali reati commessi da amministratori e direttori generali delle banche coinvolte nonché da revisori legali dei conti e società di revisione legale, che hanno certificato bilanci evidentemente in dissesto. Va inoltre valutato se la scelta della costituzione di una «bad bank», dell'annullamento del valore di azioni e obbligazioni e della svalutazione di crediti delle quattro banche per 7 miliardi di euro fosse la soluzione migliore nell'interesse dei risparmiatori.
      È pertanto necessario chiarire le fasi tecniche e i passaggi che hanno anticipato l'adozione del decreto-legge n. 183 del 2015, i cui rilievi lasciano intravedere ampi margini di opacità che hanno già innescato processi degenerativi.
      In particolare, tornando alle responsabilità dell'Esecutivo guidato dal Presidente del Consiglio dei ministri Matteo Renzi, va rilevato che la legge n. 215 del 2004, recante norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi, è molto chiara in merito agli obblighi di astensione che

incombono ai membri del Governo. Il riferimento è al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Maria Elena Boschi, il cui padre è stato per anni consigliere di amministrazione e poi vice presidente della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio (di cui lo stesso Ministro è azionista), ma anche al Presidente del Consiglio dei ministri Matteo Renzi, in quanto andrebbe chiarita la posizione del padre Tiziano Renzi in merito ai rapporti finanziari intrattenuti con il presidente della medesima Banca.
      Secondo quanto disposto dall'articolo 3 della citata legge n. 215 del 2004, è evidente la sussistenza di un obbligo di astensione a carico sia del Ministro Boschi sia dello stesso Presidente Renzi nelle deliberazioni sull'adozione del decreto-legge n. 183 del 2015, data «l'incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio» di «parenti entro il secondo grado». Alla luce della giurisprudenza sul punto – la quale chiarisce che la sola presenza, anche con astensione dal voto formale, può essere «inquinante» ai fini del conflitto – è quindi necessario verificare il processo verbale della riunione del Consiglio dei ministri nella quale è stato adottato il decreto, che dovrebbe contenere elementi chiari in proposito.
      Ancora in relazione ai «parenti entro il secondo grado del titolare di cariche di governo», l'articolo 5, comma 6, della medesima legge n. 215 del 2004 impone un obbligo di dichiarazione delle partecipazioni proprietarie e azionarie, senza deroghe (lo stesso obbligo dei titolari delle cariche di governo). Qualora siano rese dichiarazioni carenti o incomplete, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ordina l'integrazione e, in caso di inottemperanza, il soggetto in conflitto di interessi commette reato. Pertanto, è necessario verificare anche tali dichiarazioni.
      Ad ogni buon conto, va rilevato che la stessa Banca popolare dell'Etruria e del Lazio è stata oggetto di un ulteriore provvedimento molto incisivo sul sistema bancario e creditizio, approvato quest'anno dal Consiglio dei ministri. Si tratta del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti, ossia il testo che ha imposto alle banche popolari con attivo superiore a 8 miliardi di euro la trasformazione in società per azioni; una riforma strutturale adottata attraverso lo strumento del decreto-legge, in un contesto assolutamente privo dei requisiti di necessità ed urgenza.
      Anche in questa occasione, l'atteggiamento dell'Esecutivo risultò a dir poco ambiguo. Una riforma, quella delle banche popolari, che inizialmente doveva essere prevista all'interno del disegno di legge annuale sulla concorrenza, ma che invece, improvvisamente, apparve particolarmente «urgente». Venerdì 16 gennaio 2015, alle ore 18, a chiusura dei mercati, la prima nota d'agenzia annunciava l'imminente riforma delle banche popolari, inserita nel decreto-legge già messo a punto dal Governo in materia di «investment compact». Il 20 gennaio 2015, il Consiglio dei ministri deliberava infatti l'adozione del decreto-legge, che, effettivamente, conteneva la norma sulla trasformazione delle banche popolari in società per azioni.
      È di tutta evidenza come l'intervento di riforma approvato dal Consiglio dei ministri sia stato preceduto da una serie di attività anomale e di operazioni di compravendita di titoli azionari di numerose banche popolari, i cui movimenti fanno sospettare un caso di abuso di informazioni riservate. Subito dopo l'adozione del decreto-legge, il mercato finanziario di Piazza degli affari ha infatti iniziato a prendere posizione, immaginando possibili aggregazioni tra le banche popolari; gli acquisti si sono concentrati sulle banche di modesta dimensione, come ad esempio il Banco popolare, le cui azioni hanno registrato alla fine della settimana un guadagno del 21 per cento, la Banca popolare dell'Emilia, con un incremento del 24 per cento, o proprio la Banca popolare dell'Etruria e del Lazio, il valore delle cui azioni è aumentato addirittura del 62,1 per cento in quattro giorni, a fronte di un andamento delle azioni del comparto bancario che registrava un aumento dell'8,68 per cento. Un'intensa attività di compravendita dei titoli di alcune banche popolari italiane quotate in borsa si è verificata, in particolare, in una delle piazze finanziarie più importanti in Europa e nel mondo: il London stock exchange.
      L'ulteriore stranezza riguarda il requisito dimensionale individuato nello scorso gennaio, ossia un attivo di 8 miliardi di euro; è così che sono rientrate nelle norme il Credito Valtellinese, la Banca popolare di Bari e l'ormai famosa Banca popolare dell'Etruria e del Lazio.
      Il caso del citato decreto-legge n. 3 del 2015 si intreccia inevitabilmente con la vicenda del decreto-legge n. 183 del 2015: il Governo, nel corso del 2015, ha adottato un provvedimento d'urgenza per trasformare in società per azioni, fra le altre, la Banca popolare dell'Etruria e del Lazio; alcuni risparmiatori si saranno quindi indotti a comprarne il titolo tre settimane prima del commissariamento; ora, dopo avere annullato il valore di quel titolo, il medesimo Governo protegge gli amministratori, mettendo al riparo da azioni di responsabilità sia i commissari sia i titolari degli organi di vertice della banca.
      Quello che è certo è che i 3,7 miliardi di euro che costituiscono il costo della spericolata operazione sulle quattro banche fallite ricadono su tutto il sistema, comprese le banche gestite in modo sano e prudente, indebolendolo. Ciò non potrà che riverberarsi sul credito erogato a famiglie e imprese, che diventerà ancora più caro e più difficile di quanto già non sia, con la connessa fuga degli investitori e l'aumento del rischio sistemico.
      Quanto sopra descritto è solo l'ultimo atto di vicende poco chiare che hanno interessato il settore bancario italiano nel corso del tempo – si pensi al caso del Monte dei Paschi di Siena e al suo ricorso ai cosiddetti «Tremonti Bond» – e che potrebbero ripetersi, in questa o in altre forme, interessando altre banche italiane, quali la Banca popolare di Vicenza e la Veneto Banca o lo stesso Monte dei Paschi di Siena o la Banca Carige o altre ancora.
      A ciò strettamente collegato è poi il capitolo dei contratti relativi a strumenti finanziari derivati, stipulati dal Tesoro italiano per ridurre l'incertezza nel servizio del debito pubblico. È anche questo un argomento caratterizzato da straordinaria opacità e mancanza di informazioni: si tratta, infatti, di un tema carsico di cui si discute da tempo (sono numerose le interrogazioni e le interpellanze parlamentari e le indagini conoscitive che si sono susseguite negli anni), ma sul quale la verità è ancora lontana dall'essere svelata.
      Vi è troppa opacità sull'argomento, che emerge anche dal processo sulle agenzie di rating in corso a Trani, con particolare riferimento al «caso Morgan Stanley», e che risulta del tutto ingiustificata e ingiustificabile, così come ingiustificati e ingiustificabili sono i ripetuti appelli del Tesoro alla «riservatezza» delle informazioni per evitare la reazione dei mercati.
      Già con un articolo pubblicato nel quotidiano Il Corriere della Sera del 23 dicembre 2014 da Milena Gabanelli si chiedeva l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta, avente gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria, per chiarire l'esposizione finanziaria dell'Italia in relazione a questi pericolosi e costosi strumenti. Questa sarebbe la stessa Commissione parlamentare di inchiesta che Forza Italia chiede da tempo per ricostruire e fare finalmente luce sulle oscure vicende, sulle cause e sulle responsabilità, anche internazionali, che nell'estate-autunno del 2011 portarono alla tempesta finanziaria sul debito sovrano del nostro Paese e alle successive dimissioni del Governo Berlusconi, l'ultimo Governo formato sulla base del risultato elettorale e del voto dei cittadini.
      Il tema degli strumenti finanziari derivati stipulati dal Ministero dell'economia e delle finanze e delle loro rinegoziazioni (tutte avvenute – a condizioni finora non note – dopo i ripetuti declassamenti dell'Italia tra la fine del 2011 e i primi mesi del 2012) è, a sua volta, inestricabilmente intrecciato con quanto avvenuto in quei mesi del 2011; downgrade e spread sono stati, infatti, utilizzati, da un lato, a livello politico, per portare alle dimissioni del Governo Berlusconi e, dall'altro, a livello finanziario, dai mercati per speculare sui titoli del debito pubblico italiano e dalle banche per aumentare il proprio guadagno nel rinegoziare i contratti in strumenti derivati stipulati con lo Stato italiano.
      I soggetti che sono dietro tutte queste operazioni sono gli stessi o sono fortissimamente collegati tra loro: nel panorama dell'autunno del 2011, gli investitori-speculatori, che con le loro azioni concordate e concertate potevano far scendere a loro piacimento i prezzi dei titoli del debito sovrano degli Stati e aumentarne i rendimenti, erano anche gli stessi soggetti (banche, fondi di investimento e altri) che, controllando le agenzie di rating, giudicavano l'affidabilità e il merito di credito degli emittenti dei titoli che essi stessi scambiavano sui mercati.
      Sono sempre gli stessi soggetti investitori (banche, fondi e altri) che sono passati all'incasso quando gli Stati, gli enti pubblici o le imprese con cui avevano sottoscritto contratti in strumenti derivati, stremati dall'aumento dei differenziali (spread) e quindi dei rendimenti dei titoli con il collasso dei relativi valori e il declassamento (downgrade) del loro merito di credito, rischiavano di non essere solvibili.
      Le cosiddette «controparti» sono circa venti grandi banche o fondi di investimento che giocano sui mercati finanziari internazionali, orientandone l'andamento a loro piacimento e speculando, al solo fine di ottenere ingenti guadagni. Tutto ciò avviene sulla pelle degli ignari cittadini, sui quali queste operazioni si ripercuotono come anello finale della catena.
      Tanto più che, a detta della stessa responsabile del debito pubblico italiano, il Tesoro ha impostato il suo rapporto con queste «controparti» non sulla base di una convenienza economica, ma con l'unico fine di garantirsi la totale copertura delle aste mensili, cioè di garantirsi che ad ogni asta gli «specialisti in titoli di Stato» acquistassero l'intero quantitativo dei titoli emessi. Ne deriva che il prezzo dei titoli di Stato italiani viene di fatto imposto al Tesoro da quelle stesse venti banche che, dopo aver condizionato il prezzo dei titoli sul mercato secondario, finiscono per trovarsi sul mercato primario i rendimenti come condizionati sul mercato secondario.
      Non solo: alcune di tali banche sono anche azioniste delle società di rating che valutano il nostro debito sovrano che quelle stesse banche azioniste sono chiamate a comprare. Altro che concorrenza! Siamo in una situazione di totale connivenza leonina: c’è chi ordina e c’è chi obbedisce. E, per non lasciare nulla al caso, per partecipare alle aste quelle stesse banche finiscono per chiedere anche la sottoscrizione di contratti «paralleli» costosissimi, con clausole di «salvaguardia» onerosissime, guarda caso solo con lo Stato italiano.
      Si pensi al caso che ha riguardato la banca americana Morgan Stanley: per la risoluzione anticipata di un contratto in essere tra essa e il Tesoro, nel dicembre 2011 (Governo Monti) è stata pagata una penale di 2,6 miliardi di euro, su un'esposizione totale della banca Morgan Stanley nei confronti della Repubblica italiana compresa, per quanto se ne sa, tra 50 e 100 milioni di dollari. Sembra assurdo, ma allo stato questi sono i numeri. Come può accedere che la penale di un contratto valga così tanto di più rispetto al contratto stesso? Di solito il valore di una penale è un sottomultiplo e non un multiplo del valore totale del contratto.
      Per gli esposti motivi, la presente proposta di legge prevede l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta il cui oggetto si estende allo stato dell'intero sistema bancario e finanziario italiano a partire dal 1 gennaio 1999, anno in cui banche, istituzioni europee e amministrazioni pubbliche hanno cominciato a operare in strumenti finanziari denominati in euro, al fine di accertare eventuali violazioni e di valutare le possibilità di ristoro dei danni conseguentemente subìti dai risparmiatori.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione e compiti).

      1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XVII legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato del sistema bancario italiano nel periodo dal 1 gennaio 1999 al 31 dicembre 2015, di seguito denominata «Commissione», con i seguenti compiti:

          a) valutare l'adeguatezza e la conformità alla normativa nazionale e dell'Unione europea della disciplina e delle prassi relative all'esercizio delle funzioni di vigilanza da parte della Banca d'Italia sul sistema bancario italiano, con particolare riferimento alle attività svolte in relazione alla gestione della Cassa di risparmio di Ferrara Spa, della Banca delle Marche Spa, della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e della Cassa di risparmio della Provincia di Chieti Spa;

          b) esaminare lo stato complessivo del settore bancario nazionale, anche in relazione agli andamenti macroeconomici e alle loro conseguenze sulla qualità degli attivi patrimoniali;

          c) valutare l'adeguatezza della disciplina e delle prassi relative all'esercizio delle funzioni di vigilanza da parte della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) sull'emissione e sul collocamento di azioni e di obbligazioni, con particolare riferimento alla regolarità delle operazioni riguardanti gli strumenti finanziari emessi dalle banche di cui alla lettera a);

          d) verificare se da parte degli istituti di credito siano stati rispettati i princìpi di buona fede e di trasparenza nella conclusione dei contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari, nonché i princìpi regolatori

della condotta degli intermediari finanziari, come stabiliti dalle disposizioni di settore e, in particolare, dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dal relativo regolamento di attuazione di cui alla deliberazione della CONSOB n. 16190 del 29 ottobre 2007, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 2 novembre 2007, e dalla direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, e valutare la disciplina e le prassi relative all'attività di vigilanza svolta a tale riguardo dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB;

          e) accertare, in particolare, se corrisponda al vero che, secondo quanto riportato da organi di stampa, la CONSOB avrebbe autorizzato la Banca delle Marche Spa ad un aumento di capitale mediante emissione di azioni per 180 milioni di euro, sebbene la stessa banca avesse precedentemente ricevuto una comunicazione della Banca d'Italia, con cui la stessa ne segnalava lo «scadimento della qualità del portafoglio» e la «rilevante esposizione ai rischi creditizi finanziari»; che la Banca delle Marche Spa avrebbe omesso di comunicare tale circostanza ai sottoscrittori delle azioni emesse; che, nonostante tali rilievi, la Banca d'Italia non avrebbe ritenuto necessario intervenire in relazione a questo aumento di capitale;

          f) accertare eventuali responsabilità degli amministratori, dei direttori generali e dei revisori dei conti delle banche di cui alla lettera a) in relazione al dissesto dei medesimi istituti e al danno subìto dai possessori di strumenti finanziari emessi da questi, in ragione dei doveri di vigilanza, delle competenze tecniche e degli obblighi di informazione inerenti alla funzione rivestita, nonché dei conseguenti doveri di tempestiva attivazione e di efficiente intervento per fronteggiare criticità e anomalie emerse da controlli ispettivi interni ed esterni;

          g) accertare eventuali responsabilità delle società di revisione legale che hanno

attestato la regolarità dei bilanci delle banche di cui alla lettera a);

          h) valutare la condotta del Governo in relazione alle vicende che hanno interessato le banche di cui alla lettera a), accertando l'eventuale sussistenza di interessi particolari e di conflitti di interessi a carico di membri del Governo medesimo, con riferimento alle disposizioni della legge 20 luglio 2004, n. 215;

          i) verificare se l'annullamento del valore delle azioni e delle obbligazioni emesse dalle banche di cui alla lettera a), disposto dalla Banca d'Italia, in qualità di autorità nazionale di risoluzione ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, allo scopo di agevolare l'attuazione dei programmi di risoluzione e la costituzione della società-veicolo (bad bank) per la gestione dei crediti in sofferenza, rappresentasse l'unica scelta praticabile per la soluzione della crisi;

          l) verificare se la svalutazione dei crediti delle quattro banche, per un ammontare complessivo di 7 miliardi di euro, risponda a criteri oggettivi e a reali valori di mercato;

          m) valutare le conseguenze delle procedure di risoluzione adottate dalla Banca d'Italia nell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti ai sensi del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, in relazione alle esigenze di tutela dei depositanti e degli investitori protetti da sistemi di garanzia o di indennizzo nonché dei fondi e delle altre attività della clientela;

          n) accertare le circostanze e le motivazioni della scelta del piano d'intervento adottato per affrontare la crisi delle banche di cui alla lettera a), anche con riferimento ai rapporti intercorsi fra le autorità nazionali e i competenti organi e uffici della Commissione europea nonché all'eventuale intervenuta valutazione di opzioni alternative alla stregua di quanto accaduto in situazioni analoghe verificatesi in altri Stati membri dell'Unione europea;

          o) verificare se siano fondate le affermazioni espresse da Jonathan Hill,

Commissario dell'Unione europea per la stabilità finanziaria, i servizi finanziari e il mercato unico dei capitali, secondo cui le banche italiane avrebbero venduto ai risparmiatori prodotti inadeguati, e, in caso affermativo, le iniziative assunte dalle autorità di vigilanza;

          p) accertare la qualità e la diffusione degli strumenti finanziari ad alto rischio nel sistema bancario italiano, verificando la qualità dei corrispondenti quadri informativi;

          q) valutare l'esistenza di situazioni o elementi di rischio, attuali, potenziali o latenti, e le loro eventuali conseguenze sulla stabilità del sistema bancario italiano;

          r) verificare i contenuti, le condizioni, le rinegoziazioni, le controparti, gli importi e la durata dei contratti relativi a strumenti finanziari derivati, stipulati dallo Stato, e la conseguente esposizione finanziaria attuale e futura di esso;

          s) verificare la metodologia e la conformità alla regolamentazione europea di settore dell'attività di informazione svolta dalle agenzie di rating verso i mercati finanziari, con particolare riguardo ai criteri di elaborazione e ai tempi di pubblicazione e di diffusione dei giudizi emessi tra il 2010 e il 2015 sul debito dello Stato italiano, accertando altresì le conseguenze che tali giudizi hanno avuto nei mercati internazionali sull'andamento degli investimenti esteri in titoli di Stato italiani;

          t) valutare l'operato dei consigli di amministrazione, dei collegi sindacali e delle società di revisione, nonché le modalità di esercizio delle funzioni di vigilanza da parte della Banca d'Italia e della CONSOB, con riferimento a tutti i casi di crisi che hanno riguardato il sistema bancario italiano dal 1 gennaio 1999, in connessione con l'inizio dell'operatività delle banche, delle istituzioni europee e delle amministrazioni pubbliche nazionali in strumenti denominati in euro, al fine di accertare eventuali violazioni e di valutare

le possibilità di ristoro dei danni conseguentemente subìti dai risparmiatori.

      2. La Commissione riferisce alle Camere, con singole relazioni o con relazioni generali, ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque annualmente e al termine dei suoi lavori.
      3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non puo adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

Art. 2.
(Composizione della Commissione).

      1. La Commissione è composta da dieci senatori e dieci deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento.
      2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
      3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del presidente è necessaria, al primo scrutinio, la maggioranza assoluta dei componenti; se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano per età.
      4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari,

ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del terzo periodo del comma 3.
      5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.
Art. 3.
(Audizioni a testimonianza).

      1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
      2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. In nessun caso, per fatti rientranti nei compiti della Commissione, può essere opposto il segreto d'ufficio.
      3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
      4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

Art. 4.
(Richiesta di atti e documenti).

      1. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari. L'autorità giudiziaria

può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.
      2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.
      3. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.
      4. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge.
      5. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.
Art. 5.
(Obbligo del segreto).

      1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione medesima o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 2 e 5.

Art. 6.
(Organizzazione interna).

      1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.
      2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.


      3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Ai fini dell'opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie e di polizia, la Commissione può avvalersi anche dell'apporto di almeno un magistrato e un dirigente dell'Amministrazione dell'interno, autorizzati, con il loro consenso, rispettivamente dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro dell'interno su richiesta del presidente della Commissione.
      4. Per l'esercizio delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
      5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
      6. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.
Art. 7.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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