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CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 1454-2522-2868-3320-A |
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo unificato della proposta di legge C. 1454 Senaldi ed abbinate, recante «Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore»;
preso atto che il provvedimento si propone di migliorare l'accesso alle informazioni che consentano la tracciabilità dei prodotti al fine di promuovere il diritto all'informazione dei consumatori e tutelarne gli interessi;
rilevato, in particolare, che gli articoli 2 e 3 del testo unificato disciplinano, rispettivamente, l'introduzione di sistemi di tracciabilità attestati da codici non replicabili e la previsione di agevolazioni per l'introduzione di sistemi di tracciabilità attestati da codici non replicabili;
considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione riserva la materia «tutela della concorrenza» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
esprime
La II Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 1454 e abbinate,
preso atto che il testo unificato è volto a introdurre un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore attraverso l'apposizione volontaria sui prodotti di codici identificativi;
osservato che l'articolo 2, comma 2, stabilisce che i predetti codici identificativi, recanti segni unici e non riproducibili, ottimizzati per il sistema mobile e le sue future evoluzioni e per le applicazioni per smartphone e tablet e i loro futuri sviluppi tecnologici, debbano contenere riferimenti riscontrabili anche online ai dati fiscali del produttore, dell'ente certificatore della filiera del prodotto, del distributore che fornisce il sistema dei codici identificativi, nonché l'elencazione di ogni fase di lavorazione;
rilevato che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, «per le sanzioni in caso di false informazioni recate dai codici non replicabili di cui alla presente legge, si provvede ai sensi dell'articolo 517 del codice penale»;
ritenuto che potrebbe essere opportuno per ragioni di chiarezza riformulare il riferimento all'articolo 517 del codice penale;
esprime
con la seguente condizione:
Il comma 1 dell'articolo 4 sia sostituito con il seguente:
«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito, ai sensi dell'articolo 517 del codice penale, chiunque appone a prodotti destinati al commercio codici, di cui alla presente legge, che contengano riferimenti non corrispondenti al vero, ovvero pone in vendita o mette altrimenti in circolazione i predetti prodotti».
La V Commissione,
esaminato il testo unificato della proposta legge C. 1454 e abbinate recante Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
i finanziamenti di cui all'articolo 2, comma 8, primo periodo, del decreto-legge n. 69 del 2013, come rideterminati dall'articolo 1, comma 243, della legge n. 190 del 2014, pari a 5 miliardi di euro, sono stati finora utilizzati nella misura del 54 per cento;
risulta pertanto effettivamente disponibile, nell'ambito dei finanziamenti stessi, l'importo di 20 milioni di euro che l'articolo 3 del presente provvedimento destina agli investimenti sostenuti dalle imprese che aderiscono al sistema di tracciabilità;
l'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 2, comma 8, secondo periodo, del decreto-legge n. 69 del 2013, come integrata dall'articolo 1, comma 243, della legge n. 190 del 2014, presenta le necessarie disponibilità per far fronte all'erogazione dei contributi in conto interessi derivanti dalla concessione dei citati finanziamenti alle predette imprese;
appare necessario introdurre un'apposita clausola di invarianza finanziaria volta a prevedere che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;ritenuto, pertanto, che:
all'articolo 3, risulti necessario precisare che una quota fino a 20 milioni di euro dell'importo massimo dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese previsti dall'articolo 2, comma 8, primo periodo, del decreto-legge n. 69 del 2013, come rideterminato dall'articolo 1, comma 243, della legge n. 190 del 2014, sia destinata, anziché alle agevolazioni, agli investimenti sostenuti dalle imprese che aderiscono al sistema di tracciabilità, ai fini della concessione dei contributi in conto interessi di cui all'articolo 2, comma 4, del citato decreto-legge n. 69 del 2013, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, secondo periodo, del medesimo decreto-legge, come integrata dall'articolo 1, comma 243, della legge n. 190 del 2014;
dopo l'articolo 4 debba essere inserita un'apposita clausola di invarianza finanziaria, nei termini risultanti dai chiarimenti resi dal Governo;
esprime
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
All'articolo 3 sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Una quota fino a 20 milioni di euro dell'importo massimo dei finanziamenti di cui all'articolo 2, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come rideterminato dall'articolo 1, comma 243, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è destinata agli investimenti sostenuti dalle imprese che aderiscono al sistema di tracciabilità di cui alla presente legge, ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 2, comma 4, del citato decreto-legge n. 69 del 2013, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, secondo periodo, del medesimo decreto-legge n. 69 del 2013, come integrata dall'articolo 1, comma 243, della legge n. 190 del 2014».
Conseguentemente ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 3 e nella relativa rubrica sostituire, ovunque ricorra, la parola: agevolazioni con la seguente: contributi.
Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis. (Clausola di invarianza finanziaria). 1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
La VI Commissione,
esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 1454 e abbinate, recante «Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;
condivisi gli obiettivi dell'intervento legislativo, che intende promuovere il diritto all'informazione dei consumatori e tutelarne gli interessi, assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, contribuire a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori, nonché migliorare l'accesso alle informazioni che consentano la tracciabilità dei prodotti;
condivisa altresì l'opportunità di prevedere agevolazioni creditizie per incentivare l'introduzione dei sistemi di tracciabilità dei prodotti, in un'ottica di trasparenza e di modernizzazione del Paese,
esprime
La IX Commissione,
esaminato il nuovo testo unificato recante «Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore» (C. 1454 Senaldi e abbinate),
premesso che:
la proposta di legge è rivolta ad agevolare l'accesso per i consumatori alle informazioni che consentono la tracciabilità dei prodotti, al fine di accrescere la tutela della salute e migliorare il livello di informazione dei consumatori stessi;
per conseguire tale finalità la proposta di legge prevede l'introduzione di sistemi di tracciabilità attestati da codici non replicabili, che consistono in segni unici e non riproducibili ottimizzati per dispositivi mobili e per i loro sviluppi tecnologici;
tali codici permetteranno di accedere a riferimenti riscontrabili anche online ai dati fiscali del produttore, dell'ente certificatore della filiera del prodotto, del distributore che fornisce il sistema dei codici identificativi, nonché all'elencazione di ogni fase di lavorazione;
si prevede altresì l'attribuzione di agevolazioni finanziarie entro i limiti della regime del «de minimis» ai soggetti individuati dall'articolo 3 che adottano tali sistemi;
in ogni caso l'introduzione di tali sistemi di tracciatura è volontaria e il controllo sui sistemi stessi è rimesso alle associazioni dei soggetti aderenti;
con riferimento alle disposizioni degli articoli 2 e 3, si segnala l'opportunità di rendere omogeneo il riferimento al sistema (articolo 2, comma 3, lettera b) e articolo 3, comma 1) ovvero ai sistemi (articolo 2, comma 3, lettera a)) di tracciabilità, in modo da chiarire se si intende istituire un unico sistema oppure più sistemi di tracciabilità, aventi in ogni caso, in comune, le caratteristiche previste dai commi 2 e 3, dell'articolo 2;
con specifico riferimento alle disposizioni del comma 5, dell'articolo 3, ai sensi delle quali le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo hanno efficacia previo perfezionamento con esito positivo della procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/1535, che prevede una procedura di informazione da applicare nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, si segnala l'opportunità di riferire le disposizioni del comma 5 dell'articolo 3 al complesso delle misure previste dalla stessa proposta di legge, dal momento che appaiono riconducibili alla regolamentazione tecnica, nonché alle misure previste dai regolamenti di cui al comma 3 dell'articolo 2 e al comma 4 del medesimo articolo 3;
si rileva altresì che le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/1535 distinguono un obbligo di comunicazione di ogni progetto di regola tecnica, di cui disciplinano la relativa procedura, da un obbligo di semplice informazione, nel caso che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma internazionale o europea; al fine di evitare ambiguità potrebbe pertanto essere opportuno, al comma 5 dell'articolo 3, fare riferimento, anziché alla «procedura di informazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/1535», semplicemente alla procedura di cui al citato articolo 5, paragrafo 1;
esprime
con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di rendere omogeneo il riferimento al sistema (articolo 2, comma 3, lettera b) e articolo 3,
comma 1) ovvero ai sistemi (articolo 2, comma 3, lettera a)) di tracciabilità;b) con riferimento alle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire le parole: «Le disposizioni di cui al comma 4» con le seguenti: «Le disposizioni della presente legge e dei regolamenti di cui al comma 3 dell'articolo 2 e al comma 4 del presente articolo» e di sopprimere le parole: «di informazione».
La XII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 1454 Senaldi e abb., recante «Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore», quale risultante dagli emendamenti approvati;
ritenuto che la normativa che si vuole introdurre può contribuire ad una maggiore tutela della salute e della sicurezza dei consumatori,
esprime
La XIII Commissione,
esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 1454 e abbinate, recante «Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;
condivisi gli obiettivi dell'intervento legislativo, che intende promuovere il diritto all'informazione dei consumatori e tutelarne gli interessi, assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, contribuire a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori, nonché migliorare l'accesso alle informazioni che consentano la tracciabilità dei prodotti;
osservato che le richiamate finalità del provvedimento appaiono particolarmente rilevanti per la loro applicazione alle filiere e ai prodotti agroalimentari e che l'introduzione di un sistema volontario di tracciabilità potrebbe favorire il consumo di prodotti nazionali;
rilevato pertanto che una conoscenza di tutti gli elementi che intervengono nella filiera e nel processo produttivo consente al consumatore di effettuare scelte consapevoli nell'acquisto dei prodotti e che pertanto all'articolo 2, comma 2, non si dovrebbero limitare le informazioni relative ai produttori ai soli dati fiscali,
delibera di esprimere
con le seguenti condizioni:
all'articolo 2, comma 2, dopo le parole «ai dati» venga soppressa la parola «fiscali»;
all'articolo 2, comma 3, e all'articolo 3, comma 4, dopo le parole: «con decreto del Ministro dello sviluppo economico» aggiungere le seguenti: « adottato di concerto il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali»;
all'articolo 3, comma 2, alla lettera a), dopo le parole: «raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, inserire le seguenti: «nonché le imprese agricole e della pesca, ferme restando le disposizioni vigenti relative alle indicazioni obbligatorie in materia di tracciabilità»;
all'articolo 3, comma 3, aggiungere in fine: «e, limitatamente alle imprese agricole e della pesca, dei regolamenti (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014»;
e con le seguenti osservazioni:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che gli strumenti di tracciabilità indicati dalla presente legge consentano di rendere disponibili al consumatore, anche accedendo ad aree web, tutte le informazioni relative al prodotto, ivi comprese quelle legate alla provenienza geografica delle materie prime principali utilizzate;
valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare l'espressione «un sistema di autenticazione e di tracciabilità dei prodotti» di cui all'articolo 2, comma 1, con l'espressione «Le specifiche tecniche dei sistemi di tracciabilità» di cui al medesimo articolo 2, comma 3;
valuti la Commissione di merito l'opportunità di indicare, all'articolo 2, comma 3, lettera b), l'organo di controllo deputato ad eseguire la verifica periodica a campione di cui alla medesima lettera b);
valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire, all'articolo 2, comma 2, le parole «dell'ente certificatore» con le seguenti: «dell'eventuale ente certificatore», e di aggiungere, al comma 3 del medesimo articolo una specifica lettera c) per precisare le modalità del controllo dell'ente certificatore;
valuti la Commissione di merito l'opportunità di indicare il controllo europeo diretto sul testo della legge previsto ora al comma 5 esclusivamente per il regolamento attuativo previsto dal comma 4.
La XIV Commissione,
esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 1454 Senaldi e abbinate recanti Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore;
apprezzate le finalità delle misure legislative adottate, che sono volte alla promozione del diritto all'informazione dei consumatori, nel rispetto dei principi europei della libera concorrenza, attraverso l'ampliamento della tutela della salute, della sicurezza e degli interessi economici dei consumatori;
rilevato che il sistema di autenticazione e di tracciabilità dei prodotti è introdotto su base volontaria e che il sistema di agevolazioni creditizie per l'introduzione dei sistemi di tracciabilità previsto è compatibile con la disciplina europea sugli aiuti de minimis (regolamento (CE) n. 1407/2013) e, in ogni caso, si subordina l'efficacia delle
disposizioni al perfezionamento con esito positivo della procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/1535;esprime
La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 1454 Senaldi, C. 2522 Quintarelli, C. 2868 Allasia e C. 3320 Borghese recante «Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito in sede referente;
rilevato che il contenuto del testo unificato è riconducibile alla materia «tutela della concorrenza», ascritta alla competenza esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;
considerato che nella proposta si alterna il riferimento a un «sistema di tracciabilità», al singolare, e a «sistemi di tracciabilità», al plurale; ciò determina un'incertezza, in quanto rimane dubbio se la legge preveda un unico sistema comune, ovvero la possibilità di diversi sistemi, aventi però in comune le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 2, e le specifiche previste dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo 2,
esprime
1. Ai sensi dell'articolo 169 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la presente legge, al fine di promuovere il diritto dei consumatori all'informazione e tutelarne gli interessi, di assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori e di contribuire a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori, reca disposizioni per migliorare l'accesso alle informazioni che consentano la tracciabilità dei prodotti.
1. Nei limiti del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, è istituito un sistema volontario di autenticazione e di tracciabilità dei prodotti che, attraverso l'apposizione di codici identificativi non replicabili, consenta al consumatore di conoscerne l'effettiva origine e di ricevere un'adeguata informazione sulla qualità e sulla provenienza dei componenti e delle materie prime nonché sul processo di lavorazione delle merci e dei prodotti intermedi e finiti.
2. I codici identificativi di cui al comma 1, recanti segni unici e non riproducibili, ottimizzati per il sistema mobile e le sue future evoluzioni e per le applicazioni per smartphone e tablet e i loro futuri sviluppi tecnologici, da apporre sul singolo prodotto,
a) le specifiche tecniche delle applicazioni volte ad assicurare la tracciabilità attraverso i codici identificativi di cui al comma 1, le modalità operative per il rilascio delle certificazioni e le modalità di accreditamento dei produttori delle medesime applicazioni, nonché le tecnologie utilizzabili;
b) le modalità di collaborazione con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e con le associazioni di categoria interessate per la verifica periodica a campione del rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo da parte delle imprese che aderiscono al sistema.
1. Una quota fino a 20 milioni di euro dell'importo massimo dei finanziamenti di cui all'articolo 2, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come rideterminato dall'articolo 1, comma 243, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è destinata agli investimenti sostenuti dalle imprese che aderiscono al sistema di tracciabilità di cui alla presente legge, ai fini della concessione
dei contributi di cui all'articolo 2, comma 4, del citato decreto-legge n. 69 del 2013, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, secondo periodo, del medesimo decreto-legge n. 69 del 2013, come integrata dall'articolo 1, comma 243, della citata legge n. 190 del 2014.a) le micro, piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, ivi incluse le imprese agricole e della pesca, ferme restando le disposizioni vigenti relative alle indicazioni obbligatorie in materia di tracciabilità;
b) i distretti produttivi di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni;
c) altre forme aggregative di imprese, quali consorzi, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, raggruppamenti temporanei di imprese, come individuati dall'articolo 37 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e contratti di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni;
d) le imprese start-up innovative di cui al comma 2 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni.
3. I contributi di cui al comma 1 si applicano nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e, limitatamente alle imprese agricole e della pesca, dei regolamenti (UE) n. 1408/2013 della Commissione,
del 18 dicembre 2013, e n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014.1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito ai sensi dell'articolo 517 del codice penale chiunque appone a prodotti destinati al commercio codici, di cui alla presente legge, che contengano riferimenti non corrispondenti al vero, ovvero pone in vendita o mette altrimenti in circolazione i medesimi prodotti.
1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.