Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3538 |
1. La Repubblica, al fine di promuovere e di riconoscere il ruolo delle persone anziane nella comunità e la loro partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale, prevede politiche volte all'invecchiamento attivo secondo i seguenti princìpi:
a) valorizzare le esperienze formative, cognitive, professionali e umane delle persone anziane promuovendo il loro impegno nel settore del volontariato e valorizzando la solidarietà e i rapporti intergenerazionali;
b) promuovere politiche integrate in favore delle persone anziane riconoscendone il ruolo attivo nella società attraverso un impegno utile e gratificante capace di renderle protagoniste del proprio futuro;
c) contrastare fenomeni di esclusione e di discriminazione sostenendo azioni che garantiscano un invecchiamento sano e dignitoso e rimuovendo gli ostacoli a una piena inclusione sociale;
d) sostenere il turismo sociale come modalità di promozione culturale;
e) favorire la ricerca di modalità graduali di uscita dal lavoro, che consentano la riorganizzazione di scopi e di ruoli, anche attraverso la promozione di iniziative di preparazione al pensionamento;
f) sostenere progetti e azioni integrate volti a garantire il benessere alle persone di tutte le età, superando ogni forma di categorizzazione e ogni logica assistenzialistica;
g) promuovere e sostenere la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione dei soggetti che operano, a vario titolo e con specifiche competenze, in favore delle persone anziane.
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) invecchiamento, il processo che si sviluppa lungo l'intero arco della vita, attraversando ogni ambito della vita organizzata, influenzando la programmazione e la gestione nei diversi settori in cui essa si articola. Tale processo assume caratteristiche e scopi differenti nella sua evoluzione anche a livello individuale, e deve essere riconosciuto attribuendo valore a tutte le età;
b) invecchiamento attivo, il processo che promuove la continua capacità del soggetto di ridefinire e di aggiornare il proprio progetto di vita in rapporto ai cambiamenti inerenti la propria persona e il contesto di vita attraverso azioni volte ad ottimizzare il benessere sociale, la salute, la sicurezza e la partecipazione alle attività sociali allo scopo di migliorare la qualità della vita e di affermare la dignità delle persone nel corso dell'invecchiamento.
1. I comuni, singoli o associati, nell'ambito delle attività di utilità sociale di cui all'articolo 4 predispongono, anche in collaborazione con le organizzazioni di volontariato, progetti volti all'impiego sul proprio territorio di persone anziane per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge.
2. I comuni che adottano progetti di invecchiamento attivo delle persone anziane assicurano lo svolgimento, da parte degli uffici competenti, dei compiti di coordinamento e di direzione delle attività e di raccordo con le organizzazioni di volontariato.
3. Sulla base del tempo offerto alla comunità, le persone anziane che partecipano
1. Sono considerate attività di utilità sociale le iniziative che perseguono le seguenti finalità:
a) sorveglianza presso le scuole per l'infanzia, in collaborazione con le famiglie, con le istituzioni scolastiche e con la polizia municipale;
b) sorveglianza dei bambini durante il percorso di andata e di ritorno dalle rispettive abitazioni alle scuole e viceversa;
c) sorveglianza dei parchi e dei giardini pubblici, dei monumenti e dei beni culturali, in collaborazione con le amministrazioni interessate;
d) aiuto alle persone temporaneamente non in grado di svolgere piccoli compiti giornalieri;
e) compagnia ad altre persone anziane e alle persone che si trovano in condizione di isolamento;
f) diffusione della conoscenza delle opportunità offerte dai servizi comunali e dalle altre amministrazioni locali;
g) aiuto ai soggetti in condizione di impedimento temporaneo per l'accesso ai servizi pubblici;
h) diffusione della conoscenza di particolari situazioni temporanee di disagio urbano e delle misure approntate per farvi fronte;
i) ricognizione presso le famiglie delle esigenze derivanti da interventi programmati sulla viabilità e sul tessuto urbano, con particolare riferimento alla condizione delle persone anziane e dei bambini;
l) attività per la valorizzazione, la promozione e lo sviluppo della cultura, nonché del patrimonio storico, artistico e ambientale, anche attraverso la vigilanza dei musei e delle biblioteche comunali;
m) attività di controllo dei flussi di spettatori in occasione di eventi e di manifestazioni pubblici.
1. I comuni sono tenuti ad assicurare le persone anziane che svolgono lavori di utilità sociale ai sensi della presente legge contro i rischi di infortunio connessi allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
1. Lo Stato, in conformità ai princìpi costituzionali e nel rispetto delle finalità delle presente legge, promuove, in collaborazione con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, la partecipazione delle persone anziane a processi educativi, alle attività ricreative e alla formazione lungo tutto l'arco della vita e in particolare:
a) incentiva la mutua formazione, inter e intra generazionale, tra appartenenti a culture differenti, riconoscendo e promuovendo il valore della differenza di genere;
b) sostiene le attività delle università della terza età, comunque denominate;
c) valorizza le esperienze professionali acquisite e le metodologie didattiche, nonché il ruolo attivo delle persone anziane nella trasmissione dei saperi alle nuove generazioni durante l'orientamento o i percorsi di prima formazione, anche con il concorso delle imprese e delle organizzazioni sindacali.
2. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca interviene predisponendo azioni volte a promuovere e a sostenere protocolli operativi con le scuole di ogni ordine e grado, con le università e con gli enti territoriali per la realizzazione di progetti che prevedono la messa a disposizione da parte delle persone anziane del proprio tempo.
1. Il Ministero della salute, al fine di prevenire processi invalidanti fisici e psicologici, promuove azioni tese al mantenimento del benessere durante l'invecchiamento della persona anziana, sostenendo la diffusione di corretti stili di vita e l'educazione motoria e fisica. A tale fine promuove altresì protocolli operativi tra enti locali territoriali, aziende sanitarie locali, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale.
2. Il Ministero della salute promuove, inoltre, politiche di sostegno alla persona anziana nel suo abituale contesto familiare e territoriale agevolando una vita di relazione attiva, al fine di prevenire i fenomeni di isolamento sociale e di limitare l'ospedalizzazione e l'inserimento in strutture assistenziali residenziali.
3. Per il benessere della persona anziana e per contrastare la solitudine sono favoriti gli strumenti di prossimità e di socialità, nonché gli strumenti che garantiscono e facilitano l'acquisizione di
1. Per gli anni 2016, 2017 e 2018 è prevista una sperimentazione volta a favorire l'adozione di progetti di invecchiamento attivo da parte degli enti locali, in collaborazione con le organizzazioni di volontariato.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti le modalità e i termini per la presentazione dei progetti di cui al comma 1.
3. Al fine di finanziare i progetti di cui al comma 1 compatibili con le politiche economico-sociali individuate nel territorio, è istituito un fondo, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, pari a 75 milioni di euro per il triennio 2016-2018. La ripartizione delle risorse del fondo è stabilita con le modalità di cui al comma 2.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.