Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3610 |
1. I partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, di seguito denominato «decreto-legge n. 149 del 2013», sono associazioni riconosciute dotate di personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.
1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 149 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; le regole per l'istituzione e per l'accesso all'anagrafe degli iscritti, la cui consultazione deve essere sempre nella disponibilità di ogni iscritto, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196»;
b) alla lettera e), le parole: «è promossa» sono sostituite dalle seguenti: «sono promosse» e le parole: «negli organi collegiali non esecutivi» sono sostituite dalle seguenti: «in tutti gli organi collegiali e la loro partecipazione alla gestione delle risorse del partito»;
c) dopo la lettera e) è inserita la seguente:
«e-bis) le modalità con le quali gli iscritti partecipano alle votazioni, assicurando, quando è prevista, l'effettiva segretezza del voto»;
d) alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, assicurando comunque che negli organi collegiali nessun sesso sia rappresentato in misura superiore ai due terzi»;
e) alla lettera l), dopo le parole: «selezione delle candidature» sono inserite le seguenti: «, anche attraverso elezioni primarie,».
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono nel termine di trenta giorni, un decreto legislativo per la disciplina dello svolgimento di elezioni primarie per la designazione dei candidati da parte degli elettori.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che le elezioni primarie si svolgano a livello di collegio plurinominale;
b) definire le modalità con le quali ciascun partito politico iscritto nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 149 del 2013 può comunicare al Ministero dell'interno la decisione di svolgere elezioni primarie per la designazione dei propri candidati alle elezioni politiche, indicando anche per quali collegi plurinominali intende avvalersi di tale metodo;
c) definire le modalità e i termini entro i quali i partecipanti alle elezioni primarie devono presentare la propria candidatura;
d) stabilire che ciascun elettore possa partecipare alle elezioni primarie esclusivamente nel collegio plurinominale nel quale esercita il suo diritto di voto per le elezioni politiche;
e) prevedere che tutte le elezioni primarie si svolgano nel medesimo giorno;
f) prevedere misure per assicurare l'equilibrio tra i sessi nella rappresentanza politica e garantire il rispetto delle disposizioni di cui alla legge 6 maggio 2015, n. 52, aventi tale finalità;
g) stabilire, per ciascuna elezione primaria, che il candidato che ottiene il maggior numero di voti sia nominato capolista nel collegio e che gli altri candidati seguano nella lista secondo la graduatoria dei voti;
h) prevedere che siano adottate modalità di voto che ne assicurino la segretezza;
i) provvedere all'istituzione di un fondo per il rimborso ai partiti politici delle spese sostenute per lo svolgimento delle elezioni primarie, finanziato riducendo di pari importo il fondo per la destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto-legge n. 149 del 2013.
1. All'articolo 8 del decreto-legge n. 149 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200.000 a euro 300.000»;
b) al comma 3, le parole: «la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione di un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 60.000 e procede alla decurtazione di un terzo»;
c) al comma 4, primo periodo, le parole da: «la sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo» fino alla fine
del periodo sono sostituite dalle seguenti: «una sanzione amministrativa pecuniaria pari al quintuplo dell'importo non dichiarato o difforme dal vero»;d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «la sanzione amministrativa pecuniaria» sono sostituite dalle seguenti: «una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000 e procede alla decurtazione»;
e) al comma 5, le parole: «la sanzione amministrativa pecuniaria» sono sostituite dalle seguenti: «una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 500 e procede, per ogni informazione omessa non correttamente rappresentata o riportante dati non corrispondenti al vero, alla decurtazione»;
f) al comma 6, il primo periodo è soppresso;
g) al comma 7, le parole: «Qualora le inottemperanze e le irregolarità di cui ai commi da 2 a 5 siano state commesse da partiti politici» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora le decurtazioni previste dai commi 3, 4 e 5 debbano applicarsi a partiti politici» e le parole da: «fino al limite» fino alla fine del comma sono soppresse.
1. I partiti politici sono tenuti a destinare una quota pari almeno al 5 per cento delle somme derivanti dalle erogazioni liberali effettuate con le modalità di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 149 del 2013 e delle risorse percepite in applicazione dell'articolo 12 del medesimo decreto-legge a iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva dei giovani alla vita politica.
2. Ai fini di cui al comma 1, i partiti politici introducono un'apposita voce all'interno del rendiconto e presentano alla Commissione di garanzia degli statuti e
1. I beni mobili e immobili del partito politico devono essere ad esso intestati.
2. I titoli intestati al partito politico devono sempre essere nominativi, anche se si tratta di titoli di Stato o di titoli emessi all'estero o nelle regioni a statuto speciale la cui legislazione prevede l'emissione di titoli al portatore.
1. Qualora i partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 149 del 2013 non dispongano di un proprio patrimonio immobiliare idoneo per lo svolgimento delle attività politiche, l'Agenzia del demanio, previa richiesta, verifica tempestivamente la disponibilità di adeguati locali, da destinare in via esclusiva alle predette attività, di proprietà dello Stato, di enti territoriali ovvero di altre amministrazioni pubbliche, adibiti ad uso diverso da quello abitativo, non inseriti in programmi di valorizzazione e dismissione immobiliare. A tal fine, l'Agenzia del demanio stipula appositi accordi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con gli enti territoriali e le amministrazioni pubbliche interessati.
2. L'utilizzo dei locali di cui al comma 1, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, può essere assegnato a canone agevolato, a fronte
1. Gli enti territoriali, previa disciplina della materia da essi adottata con apposito regolamento, mettono a disposizione dei partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 149 del 2013, anche attraverso convenzioni con istituzioni pubbliche o private, locali per lo svolgimento di riunioni, assemblee, convegni o altre iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività politica. I partiti politici
rimborsano, secondo tariffari definiti dalle amministrazioni locali, le spese di manutenzione e di funzionamento dei locali utilizzati per lo svolgimento di attività politiche per il tempo per il quale essi se ne avvalgono.1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 3, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale, con le sole modificazioni necessarie al coordinamento normativo, sono riunite le disposizioni della presente legge e le altre disposizioni legislative in materia di:
a) disciplina in materia di partiti politici e di attività politica;
b) disciplina dello svolgimento delle campagne elettorali, anche con riguardo alle disposizioni sulla regolamentazione della comunicazione politica;
c) disciplina delle elezioni primarie;
d) agevolazioni in favore di candidati alle elezioni, di partiti e movimenti politici e di gruppi politici organizzati nonché rendicontazione delle spese sostenute in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie;
e) attività di controllo e disciplina sanzionatoria.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;
b) ricognizione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;
c) coordinamento del testo delle disposizioni vigenti in modo da garantire la razionale applicazione nonché la coerenza logica e sistematica della normativa.
3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento, previo parere del Consiglio di Stato, che si esprime entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Lo schema del decreto è trasmesso al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.
1. L'articolo 8 della legge 6 luglio 2012, n. 96, è abrogato.