Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3558 |
1. La presente legge disciplina misure, interventi e programmi diretti a prevenire i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo a sfondo jihadista alla base degli eventi terroristici su scala internazionale.
2. La Repubblica favorisce la deradicalizzazione e il recupero umano, sociale, culturale e professionale dei soggetti, cittadini italiani o stranieri residenti in Italia, coinvolti nei fenomeni di radicalizzazione di cui al comma 1.
1. Nell'ambito delle attività di formazione delle Forze di polizia è assicurata, secondo modalità individuate con decreto del Ministro dell'interno, una formazione specialistica per coadiuvare il personale a riconoscere e a interpretare i segnali di radicalizzazione dell'estremismo jihadista al fine di valutare la necessità di intervenire con conseguenti iniziative.
1. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di contemperare le esigenze di recupero sociale dei soggetti di cui all'articolo 1 con quelle di tutela della sicurezza dello
Stato e della collettività, è istituito presso il Ministero dell'interno, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Sistema informativo sui fenomeni di radicalismo jihadista, di seguito denominato «Sistema». 1. L'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 718 del 5 settembre 2014, elabora, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida sul dialogo interculturale e interreligioso, finalizzate a prevenire episodi di radicalizzazione in ambito scolastico.
2. Le linee guida di cui al comma 1 sono adottate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e sono diramate alle istituzioni scolastiche. Esse sono periodicamente aggiornate.
3. L'Osservatorio nazionale di cui al comma 1 elabora, con cadenza annuale, anche ai fini dell'aggiornamento delle linee guida di cui al medesimo comma 1, un monitoraggio sulle iniziative avviate dalle istituzioni scolastiche.
4. Le reti tra istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 70, della legge 13 luglio 2015, n. 107, possono stipulare convenzioni con università, istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio,
1. All'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, dopo le parole: «i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare,» sono inserite le seguenti: «i soggetti esposti ai rischi di radicalizzazione e di estremismo jihadista individuati dal Sistema informativo sui fenomeni di radicalismo jihadista,».
2. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«q-bis) promozione di percorsi mirati di inserimento lavorativo di soggetti esposti ai rischi di radicalizzazione e di estremismo jihadista individuati dal Sistema informativo sui fenomeni di radicalismo jihadista in collaborazione con i centri regionali per l'impiego, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato d'intesa con il Ministro dell'interno».
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la realizzazione di un portale informativo sui temi della radicalizzazione e dell'estremismo diretto a diffondere l'informazione e la conoscenza della cultura della convivenza pacifica tra le religioni, le razze e gli orientamenti politici del mondo nonché a diffondere il principio dell'uguaglianza di genere ai sensi degli articoli 3, 29, 31, 37 e 51 della Costituzione.
2. Il portale favorisce la diffusione dei propri contenuti nei social network e in ogni altro strumento di comunicazione elettronica.
3. Il portale è realizzato utilizzando le ordinarie risorse del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
1. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto di natura regolamentare, adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, adotta un Piano nazionale per garantire ai soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge condannati o internati un trattamento penitenziario che, ai sensi degli articoli 1 e 13 della legge 26 luglio 1975, n. 354, tenda alle loro rieducazione e deradicalizzazione.
2. Con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo, al fine del reinserimento sociale dei soggetti di cui all'articolo 1 condannati o internati e della predisposizione di strumenti più efficaci di prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista, sono individuati i criteri per l'ammissione negli istituti penitenziari dei soggetti di cui all'articolo 17, secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, in possesso di specifiche conoscenze delle culture e delle pratiche religiose nonché dei fenomeni di proselitismo, radicalizzazione e potenziale deriva terroristica.