Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3558


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
DAMBRUOSO, MANCIULLI, ASCANI, BERLINGHIERI, BINI, BRUNO BOSSIO, CAPONE, CARLONI, CARRA, MARCO DI MAIO, DI SALVO, ERMINI, FALCONE, FONTANELLI, GALGANO, IORI, LIBRANDI, LODOLINI, MANFREDI, MARANTELLI, MARCHI, MATARRESE, MAZZIOTTI DI CELSO, MINNUCCI, MOLEA, NACCARATO, QUARTAPELLE PROCOPIO, RAVETTO, ROMANINI, ROSSOMANDO, GIOVANNA SANNA, SCHIRÒ, TIDEI, VARGIU, VECCHIO, VERINI, ZOGGIA
Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista
Presentata il 26 gennaio 2016


      

torna su
Onorevoli Colleghi! Il terrorismo di matrice jihadista rappresenta, come dimostrano i recenti e sanguinosi attacchi in Francia, uno dei più seri pericoli alla pace internazionale e alla sicurezza interna del nostro Paese. Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato il 24 settembre 2014, all'unanimità, la risoluzione n. 2178. Un aspetto particolarmente innovativo della risoluzione è l'enfasi posta sulle politiche di contrasto dell'estremismo violento (misure di deradicalizzazione e di riabilitazione) e sulla necessità di trovare una risposta più equilibrata al terrorismo che combini misure repressive e un approccio preventivo, in collaborazione con attori della società civile e con le comunità di riferimento.
      Con il decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, sono state introdotte nel nostro ordinamento importanti misure volte sia a rafforzare e ad attualizzare gli strumenti di prevenzione e repressione penale del fenomeno nel territorio dello Stato, sia a consentire la partecipazione a missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, finalizzate alla cooperazione allo sviluppo e al sostegno ai processi di ricostruzione e di pace.
      Ma il rischio è che misure puramente repressive possano condurre a un ulteriore sentimento di esclusione di individui e di gruppi già marginalizzati, polarizzando ulteriormente la società.
      Ed è per tali motivi che si ritiene fondamentale introdurre nel nostro ordinamento strumenti idonei a contrastare sul nascere la radicalizzazione e l'estremismo jihadista nonché a predisporre misure di recupero e di reinserimento sociale di soggetti già coinvolti in fenomeni di radicalizzazione.
      Passando all'esame della presente proposta di legge l'articolo 1 reca le finalità già enunciate.
      L'articolo 2 prevede, per gli appartenenti alle Forze di polizia, appositi corsi di formazione tesi a riconoscere e a interpretare segnali di radicalizzazione e di estremismo jihadista.
      Allo scopo di contemperare le esigenze di recupero sociale dei soggetti coinvolti in fenomeni di radicalizzazione con le esigenze di sicurezza dello Stato e della collettività, l'articolo 3 prevede l'istituzione, con decreto del Ministro dell'interno, del Sistema informativo sui fenomeni di radicalismo jihadista, nel quale dovranno confluire tutte le informazioni su soggetti e situazioni da monitorare per un efficace contrasto dei fenomeni terroristici.
      La presente proposta di legge si occupa anche di predisporre misure idonee a prevenire episodi di radicalizzazione fra i giovanissimi in ambito scolastico. Si dispone quindi, all'articolo 4, che l'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura elabori e aggiorni periodicamente linee guida sul dialogo interculturale e interreligioso ed effettui un monitoraggio sulle varie iniziative poste in essere a tale fine dalle istituzioni scolastiche. Si favorisce l'accesso di studenti e docenti a iniziative di dialogo interculturale e interreligioso con studenti e docenti di altre nazionalità e si incentivano le attività di formazione dei docenti in tali ambiti.
      L'articolo 5 prevedere interventi per l'inserimento dei soggetti a rischio, individuati dal Sistema informativo sui fenomeni di radicalismo jihadista, nel mondo del lavoro prevedendo il loro accesso a cooperative sociali e promuovendo percorsi mirati di inserimento.
      L'articolo 6 – considerato che la propaganda jihadista e il reclutamento di terroristi avvengono principalmente via internet – prevede la realizzazione di un portale informativo sui temi della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista diretto a diffondere anche narrativa alternativa e contro-narrativa. Il portale avrà anche lo scopo di diffondere il principio dell'uguaglianza di genere sancito dalla Costituzione.
      Infine, in considerazione della particolare vulnerabilità alla radicalizzazione e all'estremismo jihadista delle persone detenute o comunque private della libertà personale, l'articolo 7 prevede l'adozione, da parte del Ministro della giustizia, di un Piano nazionale per garantire ai soggetti condannati e internati, interessati da tali fenomeni, un trattamento penitenziario teso anche alle loro rieducazione e deradicalizzazione.
torna su
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge disciplina misure, interventi e programmi diretti a prevenire i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo a sfondo jihadista alla base degli eventi terroristici su scala internazionale.
      2. La Repubblica favorisce la deradicalizzazione e il recupero umano, sociale, culturale e professionale dei soggetti, cittadini italiani o stranieri residenti in Italia, coinvolti nei fenomeni di radicalizzazione di cui al comma 1.

Art. 2.
(Formazione specialistica per le Forze di polizia).

      1. Nell'ambito delle attività di formazione delle Forze di polizia è assicurata, secondo modalità individuate con decreto del Ministro dell'interno, una formazione specialistica per coadiuvare il personale a riconoscere e a interpretare i segnali di radicalizzazione dell'estremismo jihadista al fine di valutare la necessità di intervenire con conseguenti iniziative.

Art. 3.
(Sistema informativo sui fenomeni di radicalismo jihadista).

      1. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di contemperare le esigenze di recupero sociale dei soggetti di cui all'articolo 1 con quelle di tutela della sicurezza dello

Stato e della collettività, è istituito presso il Ministero dell'interno, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Sistema informativo sui fenomeni di radicalismo jihadista, di seguito denominato «Sistema».
      2. Con il decreto di cui al comma 1 sono definite le modalità di attuazione del Sistema e di disciplina del suo funzionamento.
      3. Spetta agli organi della pubblica sicurezza, ai comuni e agli uffici scolastici regionali la segnalazione alle questure, per l'adozione dei necessari provvedimenti anche preventivi, delle situazioni e dei soggetti che possono essere ricondotti ai fenomeni di cui alla presente legge.
Art. 4.
(Interventi preventivi in ambito scolastico).

      1. L'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 718 del 5 settembre 2014, elabora, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida sul dialogo interculturale e interreligioso, finalizzate a prevenire episodi di radicalizzazione in ambito scolastico.
      2. Le linee guida di cui al comma 1 sono adottate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e sono diramate alle istituzioni scolastiche. Esse sono periodicamente aggiornate.
      3. L'Osservatorio nazionale di cui al comma 1 elabora, con cadenza annuale, anche ai fini dell'aggiornamento delle linee guida di cui al medesimo comma 1, un monitoraggio sulle iniziative avviate dalle istituzioni scolastiche.
      4. Le reti tra istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 70, della legge 13 luglio 2015, n. 107, possono stipulare convenzioni con università, istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio,

per lo sviluppo di iniziative con la presenza di psicologi secondo linee guida definite, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Al relativo onere si provvede ai sensi del citato articolo 1, comma 71, lettera c), della citata legge n. 107 del 2015.
      5. È autorizzata la spesa di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017 per assicurare alle istituzioni scolastiche statali il potenziamento delle infrastrutture di rete, con particolare riferimento alla connettività, al fine di consentire l'accesso dei docenti e degli studenti a iniziative di dialogo interculturale e interreligioso con docenti e studenti di altre nazioni. Le risorse sono assegnate alle istituzioni scolastiche secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      6. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, oltre alle risorse previste nell'ambito di finanziamenti di programmi europei e internazionali, per attività di formazione e di aggiornamento dei docenti delle istituzioni scolastiche statali, al fine di aumentare le competenze per potenziare i processi di integrazione scolastica e per la didattica interculturale. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di organizzazione e di gestione delle attività formative.
      7. Agli oneri di cui ai commi 5 e 6, pari a euro 20 milioni per l'anno 2016 e a euro 20 milioni per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Art. 5.
(Interventi nell'ambito delle politiche attive del lavoro).

      1. All'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, dopo le parole: «i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare,» sono inserite le seguenti: «i soggetti esposti ai rischi di radicalizzazione e di estremismo jihadista individuati dal Sistema informativo sui fenomeni di radicalismo jihadista,».
      2. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«q-bis) promozione di percorsi mirati di inserimento lavorativo di soggetti esposti ai rischi di radicalizzazione e di estremismo jihadista individuati dal Sistema informativo sui fenomeni di radicalismo jihadista in collaborazione con i centri regionali per l'impiego, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato d'intesa con il Ministro dell'interno».

Art. 6.
(Attività di comunicazione).

      1. La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la realizzazione di un portale informativo sui temi della radicalizzazione e dell'estremismo diretto a diffondere l'informazione e la conoscenza della cultura della convivenza pacifica tra le religioni, le razze e gli orientamenti politici del mondo nonché a diffondere il principio dell'uguaglianza di genere ai sensi degli articoli 3, 29, 31, 37 e 51 della Costituzione.
      2. Il portale favorisce la diffusione dei propri contenuti nei social network e in ogni altro strumento di comunicazione elettronica.
      3. Il portale è realizzato utilizzando le ordinarie risorse del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 7.
(Piano nazionale).

      1. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto di natura regolamentare, adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, adotta un Piano nazionale per garantire ai soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge condannati o internati un trattamento penitenziario che, ai sensi degli articoli 1 e 13 della legge 26 luglio 1975, n. 354, tenda alle loro rieducazione e deradicalizzazione.
      2. Con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo, al fine del reinserimento sociale dei soggetti di cui all'articolo 1 condannati o internati e della predisposizione di strumenti più efficaci di prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista, sono individuati i criteri per l'ammissione negli istituti penitenziari dei soggetti di cui all'articolo 17, secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, in possesso di specifiche conoscenze delle culture e delle pratiche religiose nonché dei fenomeni di proselitismo, radicalizzazione e potenziale deriva terroristica.

Per tornare alla pagina di provenienza azionare il tasto BACK del browser