Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3651 |
1. Al comma 354 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «nonché degli interessi, calcolati sulla base delle disposizioni di cui al Capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, maturati dalla data in cui si è fruito dell'agevolazione e sino alla data del recupero effettivo» sono sostituite dalle seguenti: «nonché degli interessi, calcolati sulla base delle disposizioni dell'articolo 1282 del codice civile, maturati dalla data della notifica dell'avviso di addebito e fino alla data del recupero effettivo. Le somme dovute e i relativi interessi possono essere compensati con crediti certi, liquidi ed esigibili delle medesime imprese nei confronti dell'INPS».
1. A fronte dei pagamenti effettuati per gli oneri derivanti dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, il Ministero dell'economia e delle finanze attiva il procedimento di rivalsa a valere sulle risorse del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e degli altri fondi aventi finalità strutturali.