Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3603 |
1. La presente legge reca disposizioni finalizzate all'applicazione e alla diffusione della medicina di genere, mediante divulgazione, formazione e indicazione di pratiche sanitarie inerenti la ricerca, la prevenzione, la diagnosi e la cura basate sulle differenze derivanti dal sesso e dal genere, al fine di garantire la qualità e l'appropriatezza delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale (SSN) in modo omogeneo sul territorio nazionale.
2. Nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione, la presente legge:
a) assicura che a livello nazionale sia messo in pratica un orientamento attento alle differenze di sesso e di genere nella ricerca, nella prevenzione, nella diagnosi e nella cura, prevedendo un approccio interdisciplinare tra le diverse aree mediche e le scienze umane, al fine di garantire l'appropriatezza delle cure;
b) promuove e sostiene la ricerca biomedica, farmacologica e psico-sociale basata sulle differenze di sesso e di genere;
c) promuove e sostiene l'insegnamento della medicina di genere garantendo adeguati livelli di formazione e di aggiornamento del personale medico e sanitario;
d) promuove e sostiene l'informazione pubblica sulla salute e sulla gestione delle malattie in un'ottica di differenza di sesso e di genere.
1. Il Ministro della salute, d'intesa con le regioni e con le province autonome di
Trento e di Bolzano, inserisce tra gli obiettivi del Patto per la salute la promozione e il sostegno alla medicina di genere quale approccio interdisciplinare tra le diverse aree mediche promuovendo:a) progetti di ricerca biomedica, farmacologica e socio-psicologica selezionati tramite l'indizione di bandi nazionali, finanziati dallo Stato;
b) progetti di ricerca biomedica, farmacologica e socio-psicologica, sottoposti alla valutazione dei comitati etici per la ricerca regionali e locali;
c) l'adozione di linee guida attente al genere per la pratica clinica delle diverse patologie;
d) l'adozione da parte delle aziende sanitarie locali e ospedaliere di obiettivi divulgativi, formativi e clinici di medicina di genere;
e) la sensibilizzazione delle riviste scientifiche ai fini dell'accreditamento di pubblicazioni attente al genere.
2. Il Ministro della salute emana apposite raccomandazioni destinate agli ordini e ai collegi delle professioni sanitarie, alle società scientifiche e alle associazioni di operatori sanitari non iscritti a ordini o collegi, volte a promuovere l'applicazione della medicina di genere in tutto il territorio nazionale.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i rispettivi piani sanitari agli obiettivi del Patto per la salute stabiliti ai sensi del comma 1.
1. Il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in coerenza con le finalità della presente legge, coordina i rapporti con i soggetti
istituzionali coinvolti, ai fini dell'applicazione della medicina di genere in ogni settore.a) finanzia annualmente, nell'ambito delle azioni di promozione della ricerca, progetti di ricerca basati sulle differenze di sesso e di genere;
b) promuove il recepimento dei progetti di ricerca basati sulle differenze di sesso e di genere presso i comitati etici per la ricerca regionali e locali da parte del Servizio sanitario nazionale;
c) emana apposite raccomandazioni finalizzate all'elaborazione delle linee guida cliniche della medicina di genere in conformità a quanto stabilito dagli organismi regolatori e scientifici europei e internazionali.
3. Il Ministro della salute, in collaborazione con l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano:
a) promuove la progettazione e l'attuazione di piani sanitari e di prevenzione regionali, che tengono conto del genere come fattore determinante della salute;
b) istituisce registri pubblici sulla violenza di genere e rendiconta le azioni applicate di medicina di genere con report annuali pubblicati nel sito internet istituzionale del Ministero della salute;
c) stabilisce che il genere sia inteso come indicatore sia clinico sia organizzativo, da inserire nei piani della valutazione della qualità delle aziende sanitarie locali e ospedaliere;
d) incarica la Commissione salute della Conferenza delle regioni e delle province autonome di approfondire sistematicamente il tema delle differenze di sesso e di genere nella medicina.
4. Il Ministro della salute, previo parere dell'Agenzia italiana del farmaco, emana apposite raccomandazioni affinché le sperimentazioni cliniche dei farmaci e dei dispositivi medici siano condotte su campioni di popolazione selezionati in base al genere, in modo paritetico, in conformità con quanto stabilito dall'Agenzia europea per i medicinali.
5. Il Ministro della salute, in collaborazione con il Comitato nazionale per la bioetica, cura l'approfondimento delle nuove problematiche legate alla medicina di genere, con particolare riferimento alla ricerca, alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle malattie.
6. Il Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e sentito il Consiglio nazionale delle ricerche, avvalendosi dei fondi di finanziamento europei, promuove progetti di ricerca sulle differenze di sesso e di genere rilevanti per la salute.
7. Il Ministro della salute, in collaborazione con l'Istituto nazionale di statistica, garantisce l'elaborazione e la libera fruizione di dati sulla salute della popolazione, aggregati in base alle differenze di sesso e di genere.
1. Il Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, della università e della ricerca e sentita l'AGENAS, istituisce l'Osservatorio nazionale dinamico per la medicina di genere con il compito di raccogliere, coordinare e trasferire dati epidemiologici e clinici al fine di assicurare il raggiungimento dell'equità nel diritto alla salute. All'Osservatorio sono inviati anche i dati dei registri e i rendiconti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b).
1. Il Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, predispone un Piano formativo nazionale per la medicina di genere che prevede l'attivazione di corsi interdisciplinari finalizzati alla conoscenza e all'applicazione dell'orientamento alle differenze sessuali e di genere nella ricerca, nella prevenzione, nella diagnosi e nella cura. Tali corsi sono attivati in tutte le classi dei corsi di laurea delle professioni sanitarie e sono recepiti nei piani formativi delle aziende sanitarie con requisiti per l'accreditamento nell'educazione continua in medicina.1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro della salute e sentito l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, procede a una valutazione e a un'eventuale revisione delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro in un'ottica di genere.
1. Il Ministro della salute, previo parere dell'Istituto superiore di sanità e in collaborazione con l'AGENAS, con le aziende sanitarie e con le associazioni e fondazioni attive nel settore della medicina di genere, promuove azioni informative e di divulgazione scientifica sulla medicina di genere a livello locale, regionale e nazionale.
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, avvalendosi del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali, emana indicazioni
per la valutazione dell'attuazione della presente legge, in conformità alle norme europee in materia di antidiscriminazione.1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.