Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3613 |
a) i programmi per i bambini di durata inferiore a 30 minuti non possono essere interrotti da pubblicità o televendite. Contemporaneamente, in virtù di una disposizione legislativa abrogata ma trasfusa nel regolamento di cui alla deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, i cartoni animati, a prescindere dalla loro durata, non possono essere interrotti dalla pubblicità;
b) l'inserimento di prodotti (cosiddetto product placement) è vietato nei programmi per bambini;
c) la pubblicità di alcolici non deve rivolgersi espressamente ai minori e non deve mostrare minori intenti a consumare tali bevande;
d) la pubblicità e le televendite di sigarette o prodotti a base di tabacco, oppure di medicinali disponibili su ricetta, sono vietate;
e) le comunicazioni commerciali non possono esortare i minori ad acquistare un prodotto o un servizio sfruttandone l'inesperienza o la credulità, esortarli a persuadere genitori o altri ad acquistare tali prodotti e servizi, sfruttare la particolare fiducia che i minori ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altre persone e mostrare senza motivo minori che si trovano in situazioni pericolose.
Il testo unico demanda poi alle stesse emittenti il compito di autoregolamentarsi attraverso un codice di comportamento sulle pubblicità non appropriate che accompagnano o sono inserite nei programmi per bambini, soprattutto per quanto riguarda quelle relative a prodotti alimentari che contengono sostanze la cui assunzione eccessiva nella dieta non è raccomandata. Il Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale, per molti aspetti, si è spinto più avanti della legge, prevedendo, per esempio, l'opportunità di evitare la trasmissione di pubblicità di alcolici in fascia protetta. Analogamente, va sottolineata la decisione assunta dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo di non trasmettere più pubblicità sul canale RAI YoYo, uno dei numerosi canali tematici per bambini presenti sulle piattaforme del digitale terrestre e satellitare.
Malgrado i passi in avanti compiuti sul terreno dell'autoregolamentazione, nel complesso la disciplina vigente appare insufficiente alla piena tutela dell'integrità psichica, fisica e morale dei bambini. Se, infatti, si guarda al rapporto fra minori e pubblicità da una prospettiva culturale differente – secondo la quale la pubblicità costituisce di per sé un danno, dal momento che il bambino non può e non deve essere considerato un consumatore – allora si comprende facilmente come affermare per legge che una comunicazione commerciale «non può esortare i minori ad acquistare un prodotto sfruttandone l'inesperienza o l'incredulità», né può esortarli «a persuadere genitori o altri ad acquistare tali prodotti», sia una manifesta ipocrisia, dato che la persuasione e l'esortazione al possesso costituiscono la ragion d'essere della pubblicità
commerciale.
Muovendo da queste premesse, altri ordinamenti hanno scelto di tutelare i minori dall'impatto pubblicitario attraverso regole più rigide, vietando tout court la pubblicità nei programmi per bambini o vietandola per determinate categorie di prodotti. Così, fra le diverse soluzioni adottate, la Svezia ha introdotto il divieto di pubblicità rivolte ai minori di dodici anni, in Irlanda invece il divieto opera all'interno dei programmi per bambini in età prescolare. In Norvegia sono vietate le comunicazioni commerciali durante e subito prima l'inizio dei programmi per bambini, così come, più in generale, le pubblicità rivolte specificamente ai bambini. Analoghe disposizioni sono state introdotte in Austria, Danimarca e Finlandia. In Belgio non può essere trasmessa alcuna pubblicità 5 minuti prima, 5 minuti dopo e durante i programmi per bambini. In Grecia il divieto di
pubblicità riguarda solo i giochi per bambini.
Al riguardo va sottolineato che la Commissione europea, la Corte europea dei
1. Il comma 5 dell'articolo 37 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente:
«5. Alle emittenti televisive è fatto divieto di inserire qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva durante la trasmissione di funzioni religiose, nonché all'inizio, durante o al termine di programmi o contenitori di programmi rivolti ai bambini fino a dieci anni di età. L'Autorità definisce con proprio regolamento le modalità di applicazione del divieto di cui al presente comma».
1. Al comma 8 dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È fatto comunque divieto alle emittenti radiotelevisive di trasmettere qualsiasi comunicazione pubblicitaria audiovisiva in cui siano presenti minori di tredici anni».
1. Al comma 7 dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: «e all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori» sono soppresse.
2. Al comma 2 dell'articolo 36-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 31