Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2667 |
1. La scuola è una comunità inclusiva, le cui attività sono volte al superamento di tutte le discriminazioni basate sulla razza, sull'origine etnica, sul sesso, sulla religione, sull'orientamento sessuale o su qualsiasi altra condizione personale dell'individuo.
2. La scuola e le università, nel pieno rispetto della propria autonomia, incentivano e promuovono politiche sociali volte al contrasto di ogni forma di violenza, di bullismo o di cyberbullismo generata dalle discriminazioni di cui al comma 1 e dal proliferare degli stereotipi di genere. Le scuole di ogni ordine e grado incentivano la diffusione in orario extra-curricolare di corsi e di incontri tra genitori e alunni sul tema delle discriminazioni fondate sul genere di appartenenza e sull'orientamento sessuale.
3. Le scuole di ogni ordine e grado, nell'ambito delle proprie finalità, dei loro ordinamenti, della propria autonomia e nel rispetto dei princìpi fondamentali stabiliti dalla Costituzione, organizzano e promuovono in orario curricolare appositi programmi di educazione alla sessualità consapevole, finalizzati a garantire agli studenti un'adeguata conoscenza della propria sessualità, della salute sessuale, dei metodi contraccettivi e della prevenzione di malattie sessualmente trasmissibili.
1. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, il Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, di concerto con il Ministro delegato per le pari opportunità, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove, nelle scuole secondarie di primo grado e nei primi due anni delle scuole secondarie di secondo grado, percorsi didattici a carattere interdisciplinare, iniziative e incontri periodici per gli alunni finalizzati a informare e a stimolare la riflessione degli studenti sulle problematiche della violenza di genere, dell'omofobia e della transfobia, del bullismo e del cyberbullismo nonché a superare i pregiudizi fondati sul genere di appartenenza e sull'orientamento sessuale, integrando l'offerta formativa attraverso l'inserimento nei piani di appositi programmi di educazione alla parità di genere, all'affettività e alla sessualità consapevole secondo le modalità di cui all'articolo 4.1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Capo del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all'istituzione e all'organizzazione di una commissione tecnica per la lotta alle discriminazioni e per il superamento degli stereotipi di genere in ambito scolastico, composta da:
a) due funzionari di livello dirigenziale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
b) due funzionari di livello dirigenziale del Dipartimento per le pari opportunità;
c) tre funzionari di livello dirigenziale dell'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR);
d) tre esperti in educazione sessuale.
2. La commissione tecnica di cui al comma 1 elabora le linee guida per la definizione delle modalità di attuazione presso le istituzioni scolastiche delle disposizioni dell'articolo 2.
3. Le linee guida di cui al comma 2 sono trasmesse al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che le recepisce con apposito decreto, da emanare entro novanta giorni dalla loro ricezione, in osservanza degli obiettivi generali e dei processi formativi propri di ciascun ciclo di istruzione e nel rispetto dell'autonomia scolastica.
1. Sulla base delle indicazioni fornite dalla commissione tecnica di cui all'articolo 3, il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca provvede a integrare le indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, le indicazioni nazionali degli obiettivi specifici di apprendimento per i licei e le linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento negli istituti tecnici e negli istituti professionali per il primo biennio, al fine di inserire tra gli obiettivi specifici di apprendimento anche l'educazione alla parità di genere, all'affettività e alla sessualità consapevole.
1. I percorsi didattici previsti dall'articolo 2 della presente legge sono organizzati e gestiti dai docenti che, secondo quanto stabilito dall'articolo 16 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, hanno svolto attività di formazione e di aggiornamento professionali finalizzate all'aumento delle competenze relative all'educazione all'affettività, al rispetto delle diversità, alle pari opportunità e al superamento degli stereotipi di genere, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119. 1. Al termine di ciascun anno scolastico, ogni scuola redige un rapporto sull'andamento dei percorsi di cui agli articoli 2 e 3, che è trasmesso all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) il quale, nell'ambito delle proprie risorse e competenze, elabora un documento entro il 31 dicembre dell'anno corrente.
2. Il documento di cui al comma 1 è trasmesso annualmente alle Camere, alla commissione tecnica e alla consulta di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 7.
1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
provvede all'istituzione e all'organizzazione di una consulta delle associazioni per la lotta alle discriminazioni e per il superamento degli stereotipi di genere, che svolge un ruolo di indirizzo e di vigilanza sui protocolli e sulle linee guida elaborati dalla commissione tecnica di cui all'articolo 3.1. I regolamenti didattici dei corsi di studio universitari, di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, deliberati dalla competente struttura didattica in conformità all'ordinamento didattico nel rispetto della libertà di insegnamento, nonché dei diritti e dei doveri dei docenti e degli studenti, sono modificati inserendo al loro interno corsi di studio di educazione alla parità di genere, all'affettività e alla sessualità consapevole.