Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3528


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
FOSSATI, ROBERTA AGOSTINI, ALBANELLA, ALBINI, AMATO, ANTEZZA, ARLOTTI, BENI, BLAZINA, CAPONE, CAPOZZOLO, CARNEVALI, CARROZZA, CASATI, DE MENECH, MARCO DI MAIO, D'INCECCO, ERMINI, FALCONE, FRAGOMELI, FREGOLENT, GUERRA, IORI, LAFORGIA, LENZI, PATRIZIA MAESTRI, MARANTELLI, MIOTTO, MOGNATO, MURER, PATRIARCA, ROMANINI, SCUVERA, TERROSI, TIDEI, TULLO, VERINI, ZARDINI
Disposizioni per la promozione e la diffusione dell'attività fisica delle persone anziane quale strumento di miglior salute e di invecchiamento attivo
Presentata il 12 gennaio 2016


      

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Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge prevede una normativa per la promozione e la diffusione dell'attività ludica motoria e sportiva in favore della popolazione anziana del nostro Paese.
      Un'iniziativa del genere è stata sollecitata da molte parti e in particolare dal mondo dell'associazionismo sportivo e del volontariato che opera nei centri sociali e culturali per anziani.
      Dare una risposta legislativa a questa esigenza così largamente e capillarmente diffusa è doveroso ed è segno di rispetto sostanziale verso una larga parte della popolazione del nostro Paese. Il rilievo sociale e culturale che assume la questione del rapporto tra gli anziani e l'attività ludica motoria e sportiva è noto. Nell'ultimo decennio, infatti, il numero degli anziani che pratica una qualche attività sportiva giunto (dati dell'Istituto nazionale di statistica del 2013) al 57,2 per cento nella fascia di età 65-74 anni e al 37 per cento tra gli ultra settantacinquenni, mentre l'utilità della stessa attività ai fini del mantenimento di una miglior salute e di una prevenzione secondaria delle malattie croniche è certificata da un'ampia letteratura scientifica e la sua promozione è raccomandata da tutti i documenti dell'Organizzazione mondiale della sanità ai quali si riferisce il vigente Piano nazionale di prevenzione. Per questi motivi si sono diffuse nel territorio numerose iniziative soprattutto a cura dell'associazionismo culturale e sportivo, le quali, però, mancano di un quadro di riferimento nazionale, di una promozione e di un sostegno da parte del Governo e del Parlamento.
      La presente proposta di legge, dunque, non solo recepisce una serie di istanze provenienti dalla società ma si pone l'obiettivo di rendere concreti i princìpi e le indicazioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, detta anche Carta di Nizza, che all'articolo 25, in riferimento alla popolazione anziana, statuisce che «L'Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale».
      In questa logica la presente proposta di legge intende sostenere le azioni in favore della partecipazione delle persone anziane alla vita sociale, economica e culturale, con lo scopo di riconoscerne il ruolo attivo nella società e l'impegno in un volontariato organizzato che valorizzi la solidarietà e i rapporti intergenerazionali.
      L'articolo 2 prevede che il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza unificata, adotti linee guida per delineare gli interventi che consentano di agevolare tutte le iniziative che, a livello territoriale, attraverso l'attività fisica ludico-motoria favoriscano corretti stili di vita e l'aumento del benessere e che individuino azioni e programmi per favorire la fruibilità degli spazi urbani da parte della popolazione anziana.
      Nell'articolo 3 si definisce in modo preciso cosa si intende per attività fisica adattata (AFA). Si attribuisce inoltre al Ministro della salute il compito di stabilire i requisiti necessari per l'insegnamento dell'AFA, oltre a definire programmi specifici rispetto alle patologie croniche e tipiche dell'età avanzata, per le quali l'AFA risulta essere importantissima per la prevenzione secondaria e terziaria. Inoltre si chiarisce quali devono essere i criteri per l'accesso ai corsi di AFA stimolando il medico di medicina generale, o lo specialista, a fornire le indicazioni necessarie al paziente per questo tipo di attività.
      L'articolo 4 stabilisce che enti locali prevedano, nei programmi di promozione di edilizia residenziale e riqualificazione urbana, spazi pubblici per l'AFA quale strumento di miglioramento delle città e della qualità della vita dei cittadini.
      Infine, gli articoli 5 e 6 prevedono agevolazioni fiscali per chi si iscrive a corsi di AFA promossi e organizzati da società o associazioni sportive e la predisposizione da parte del Ministero della salute, in collaborazione con le organizzazioni operanti nel settore dell'AFA, di campagne informative presso i presìdi sanitari per far conoscere i benefìci psico-fisici di tale attività.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Oggetto).

      1. La presente legge, in attuazione delle indicazioni del Piano nazionale della prevenzione 2014-2018 e del Piano sanitario nazionale, promuove l'attività fisica delle persone anziane come elemento qualificante per la prevenzione di incidenti, infortuni e malattie, mediante azioni volte a garantire un invecchiamento attivo e in buona salute. In conformità all'articolo 25 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e agli articoli 32 e 118 della Costituzione, la presente legge sostiene altresì le azioni in favore della partecipazione delle persone anziane alla vita sociale, economica e culturale, riconoscendone il ruolo attivo nella società e l'impegno in un volontariato organizzato che valorizzi la solidarietà e i rapporti intergenerazionali.

Art. 2.
(Linee guida).

      1. Il Ministro della salute, di concerto con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, linee guida volte a:

          a) prevedere le modalità di accesso a programmi volti ad agevolare tutte le forme di attività fisica di carattere ludico-motorio e non agonistico che favoriscano la pratica di corretti stili di vita, l'aumento del benessere, la migliore socializzazione, la prevenzione secondaria e terziaria delle patologie croniche e tipiche dell'età avanzata, con particolare riferimento all'attività fisica adattata di cui all'articolo 3;

          b) individuare azioni e programmi per favorire la fruibilità degli spazi urbani per la popolazione anziana e, in particolare, la realizzazione di percorsi camminabili e ciclabili in sicurezza, nonché di aree di scambio tra tali percorsi e l'accesso ai mezzi pubblici, e la realizzazione di spazi attrezzati, aperti o coperti, finalizzati all'attività ludico-motoria, fisica adattata, culturale e ricreativa;

          c) individuare idonee misure di sostegno all'attività ludico-motoria, culturale e ricreativa che favoriscano pratiche intergenerazionali e familiari per una migliore socializzazione.

Art. 3.
(Attività fisica adattata).

      1. L'attività fisica adattata (AFA) è un programma di esercizio fisico, non sanitario, appositamente predisposto per soggetti con patologie croniche, finalizzato alla modificazione dello stile di vita per la prevenzione secondaria e terziaria della disabilità.
      2. Il Ministro della salute stabilisce, con proprio decreto, di concerto, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i requisiti necessari per l'insegnamento dell'AFA e i corsi di AFA in caso di patologie croniche e di patologie tipiche delle persone anziane.
      3. Per accedere ai corsi di AFA si applica la normativa prevista per l'accesso all'attività ludico-motoria di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
      4. Il medico di medicina generale o lo specialista forniscono le necessarie informazioni e danno indicazioni sulla possibilità di partecipare a corsi di AFA. Il soggetto che accede ai corsi di AFA ne dà comunicazione al proprio medico di medicina generale.

Art. 4.
(Programmi di promozione di edilizia residenziale e di riqualificazione urbana).

      1. Dopo il comma 6 dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è inserito il seguente:

«6-bis. I programmi di cui al comma 4 sono finalizzati, inoltre, alla promozione di spazi per l'attività fisica adattata quale strumento per il miglioramento della qualità della vita e dell'inclusione sociale delle persone anziane».

Art. 5.
(Detrazione fiscale).

      1. La detrazione fiscale prevista dall'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica anche ai soggetti di età pari o superiore a sessantacinque anni che si iscrivono a corsi di AFA promossi e organizzati da società o da associazioni sportive.

Art. 6.
(Campagna informativa).

      1. Il Ministro della salute, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in collaborazione con le organizzazioni sportive più rappresentative operanti nel settore dell'AFA, predispone, con cadenza annuale, campagne informative presso le aziende sanitarie locali, gli ospedali, i medici di medicina generale e le farmacie volte a far conoscere i benefìci psico-fisici di tale attività.

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