Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3528 |
1. La presente legge, in attuazione delle indicazioni del Piano nazionale della prevenzione 2014-2018 e del Piano sanitario nazionale, promuove l'attività fisica delle persone anziane come elemento qualificante per la prevenzione di incidenti, infortuni e malattie, mediante azioni volte a garantire un invecchiamento attivo e in buona salute. In conformità all'articolo 25 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e agli articoli 32 e 118 della Costituzione, la presente legge sostiene altresì le azioni in favore della partecipazione delle persone anziane alla vita sociale, economica e culturale, riconoscendone il ruolo attivo nella società e l'impegno in un volontariato organizzato che valorizzi la solidarietà e i rapporti intergenerazionali.
1. Il Ministro della salute, di concerto con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, linee guida volte a:
a) prevedere le modalità di accesso a programmi volti ad agevolare tutte le forme di attività fisica di carattere ludico-motorio e non agonistico che favoriscano la pratica di corretti stili di vita, l'aumento del benessere, la migliore socializzazione, la prevenzione secondaria e terziaria delle patologie croniche e tipiche dell'età avanzata, con particolare riferimento all'attività fisica adattata di cui all'articolo 3;
b) individuare azioni e programmi per favorire la fruibilità degli spazi urbani per la popolazione anziana e, in particolare, la realizzazione di percorsi camminabili e ciclabili in sicurezza, nonché di aree di scambio tra tali percorsi e l'accesso ai mezzi pubblici, e la realizzazione di spazi attrezzati, aperti o coperti, finalizzati all'attività ludico-motoria, fisica adattata, culturale e ricreativa;
c) individuare idonee misure di sostegno all'attività ludico-motoria, culturale e ricreativa che favoriscano pratiche intergenerazionali e familiari per una migliore socializzazione.
1. L'attività fisica adattata (AFA) è un programma di esercizio fisico, non sanitario, appositamente predisposto per soggetti con patologie croniche, finalizzato alla modificazione dello stile di vita per la prevenzione secondaria e terziaria della disabilità.
2. Il Ministro della salute stabilisce, con proprio decreto, di concerto, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i requisiti necessari per l'insegnamento dell'AFA e i corsi di AFA in caso di patologie croniche e di patologie tipiche delle persone anziane.
3. Per accedere ai corsi di AFA si applica la normativa prevista per l'accesso all'attività ludico-motoria di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
4. Il medico di medicina generale o lo specialista forniscono le necessarie informazioni e danno indicazioni sulla possibilità di partecipare a corsi di AFA. Il soggetto che accede ai corsi di AFA ne dà comunicazione al proprio medico di medicina generale.
1. Dopo il comma 6 dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è inserito il seguente:
«6-bis. I programmi di cui al comma 4 sono finalizzati, inoltre, alla promozione di spazi per l'attività fisica adattata quale strumento per il miglioramento della qualità della vita e dell'inclusione sociale delle persone anziane».
1. La detrazione fiscale prevista dall'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica anche ai soggetti di età pari o superiore a sessantacinque anni che si iscrivono a corsi di AFA promossi e organizzati da società o da associazioni sportive.
1. Il Ministro della salute, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in collaborazione con le organizzazioni sportive più rappresentative operanti nel settore dell'AFA, predispone, con cadenza annuale, campagne informative presso le aziende sanitarie locali, gli ospedali, i medici di medicina generale e le farmacie volte a far conoscere i benefìci psico-fisici di tale attività.