Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3628 |
1. Lo Stato tutela il paesaggio e l'ambiente con il concorso delle regioni, delle città metropolitane, delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei comuni, favorendo l'interramento delle linee elettriche e di comunicazione, di seguito denominate «linee».
1. Nelle aree classificate siti di importanza comunitaria (SIC) e nei territori tutelati dai comuni o da altri soggetti pubblici, aventi rilevanza ambientale, paesaggistica, storica o archeologica, è fatto divieto di installare fuori terra le linee.
2. Le linee in concessione, la cui scadenza decorra dall'anno successivo a quello della data di emanazione della presente legge, saranno oggetto di interramento con onere a carico del concessionario.
1. I soggetti proprietari delle linee sono tenuti a disegnare la loro mappa entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I soggetti di cui al comma 1 operano di comune accordo nei casi di sovrapposizione o di vicinanza delle linee e presentano entro trecentosessanta giorni dalla scadenza di cui al citato comma 1 un piano pluriennale di interramento delle linee prevedendo la relativa copertura finanziaria, sentite le regioni interessate e fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il piano ha durata decennale.
1. Nella formazione del piano di cui al comma 2 dell'articolo 3, i soggetti proprietari delle linee danno priorità di intervento alle zone montane ai sensi del secondo comma dell'articolo 44 della Costituzione.
2. Nella determinazione delle priorità ai sensi del comma 1 è considerato preminente l'intervento in territori di proprietà regoliera, comunale e di altri soggetti pubblici, nonché in quelli per i quali concorrano risorse finanziarie dell'Unione europea, delle regioni e dei comuni, singoli o associati, nonché di altri soggetti pubblici o privati.
1. I soggetti proprietari delle linee sono tenuti a presentare al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cadenza triennale, una relazione sull'attuazione della presente legge.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con proprio decreto stabilisce le modalità di interramento delle linee e trasmette direttive ai soggetti proprietari delle linee per l'attuazione della presente legge anche con fondi propri dei medesimi soggetti.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.