Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3660 |
1. Dopo l'articolo 52 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:
«Art. 52-bis. – (Referendum per la revoca del mandato del sindaco). – 1. È ammesso un referendum popolare per la revoca del mandato del sindaco del comune.
2. Il referendum di cui al comma 1 può essere proposto, attraverso una petizione popolare, non prima che siano decorsi diciotto mesi dallo svolgimento delle elezioni, da un numero di sottoscrittori pari ad almeno il 15 per cento dei votanti nell'ultima tornata elettorale. Il referendum può essere svolto non prima di otto settimane dalla presentazione della petizione.
3. Il referendum reca il seguente quesito: «Vuole revocare (nome) dalla carica di sindaco?» e lo spazio relativo all'opzione «si» o «no».
4. Non è stabilito un quorum di partecipazione per la validazione del referendum.
5. Nel caso di prevalenza di voti favorevoli alla richiesta contenuta nel referendum, il sindaco è revocato.
6. Nel caso di cui al comma 5, il Ministro dell'interno indice nuove elezioni entro i tre mesi successivi. Le attività relative all'ordinaria amministrazione nel periodo di vacatio sono esercitate secondo le modalità previste dalla legge.
7. Gli oneri relativi allo svolgimento del referendum e delle nuove elezioni conseguenti alla revoca del mandato del sindaco sono posti a carico del governo locale.